La sanità nella Polizia di Stato
Il Servizio Sanitario della Polizia di Stato nasce, quale struttura autonoma, nel 1962 con la
legge n. 885 con la quale vengono stabilite le dotazioni organiche e le funzioni istituzionali
degli Ufficiali Medici del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Nel 1981 la legge di riforma
n. 121 del Nuovo Ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza istituisce, altresì, il
ruolo professionale dei sanitari e il ruolo del personale che espleta attività tecnico-scientifica
o tecnica, regolamentati dai D.P.R. 338/82 e 337/82.
Il Servizio Sanitario si occupa di tutelare la salute del personale avvalendosi di medici, di
psicologi, di infermieri, di tecnici e di operatori.
Circa i compiti dei medici il Dlgs 334/2000 – “Riordino dei ruoli del personale direttivo e
dirigente della Polizia di Stato”, stabilisce che i sanitari della Polizia di Stato, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le
seguenti attribuzioni:
- provvedono all’accertamento dell’idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;
- provvedono all’assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato;
- in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni;
- svolgono attività di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno e, coloro che hanno esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espletano altresì le attività di sorveglianza e vigilanza, nonché quella di medico competente, previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle citate strutture e di quelle di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;
- rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;
- provvedono all'istruttoria delle pratiche medico legali del personale della Polizia di Stato e partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;
- partecipano al collegio medico legale di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913;
- svolgono, presso gli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato, attività didattica nel settore di competenza;
- fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e all'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e di quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
- svolgono le funzioni già previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali;
- non possono esercitare l’attività libero-professionale nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Inoltre, stabilisce che:
- i primi dirigenti medici dirigono le divisioni della Direzione Centrale di Sanità o gli uffici periferici di pari livello, svolgono funzioni ispettive e di vice consigliere ministeriale, presiedono le commissioni per l'accertamento dei requisiti psicofisici dei candidati ai concorsi per l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato e possono altresì presiedere commissioni medico legali;
- i dirigenti superiori medici dirigono i Servizi della Direzione Centrale di Sanità, coordinano, con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto, l’attività di studio e di ricerca in materia sanitaria e svolgono funzioni ispettive.

Per l’espletamento dei compiti di Istituto il Servizio Sanitario si avvale oltre che degli
Uffici della Direzione Centrale, di Uffici Sanitari Provinciali presso le Questure, di Uffici
Sanitari presso gli Istituti di Istruzione e dei Reparti Mobili della Polizia di Stato e dell’U
fficio per i Servizi Tecnico-Gestionali – 3° Settore – Sanitario del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza.
Il Servizio Sanitario è costantemente impegnato nell’approfondimento di tematiche emergenti
nel campo della salute e della sicurezza del personale della Polizia di Stato.
Collabora, inoltre, in ambito P.O.N. alla realizzazione di programmi di addestramento avanzato
nel settore delle emergenze sanitarie insieme ad altri Reparti.
Prepara il personale all’uso di defibrillatori semiautomatici per la prevenzione della morte
cardiaca improvvisa.
Partecipa ai rilievi di alcool e di sostanze psicotrope nel contrasto alla guida in stato di
ebbrezza e sotto l’uso di droghe.
Svolge, infine, attività di consulenza psicologica per gli operatori coinvolti in particolari
eventi critici causati dal servizio.





