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Precursori: normativa attuale e sviluppi futuri

Considerata l’importanza che i prodotti in questione assumono nel contesto generale della lotta contro la droga, nel tempo sono state elaborate, nelle competenti sedi internazionali e nazionali, delle specifiche normative volte a stabilire criteri di controllo sempre più incisivi e basati, essenzialmente, su un sistema di autorizzazioni connesse all’e sercizio di attività comunque inerenti alla produzione ed al commercio di detti prodotti nonché su obblighi di comunicazione delle transazioni e su forme di controllo a destino delle sostanze medesime.

Legislazione internazionale
Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite) del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, ratificata con legge n. 328 del 5 novembre 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/1990).
La legislazione applicabile a livello internazionale relativa al controllo di 23 precursori chimici si basa sull’articolo 12 di detta Convenzione.
In sintesi, per le sostanze suscettibili d’impiego nella produzione di droghe, la Convenzione stabilisce:
- un sistema di sorveglianza del commercio internazionale;
- il sequestro delle sostanze comprovatamente destinate alla fabbricazione illecita di droga;
- lo scambio di informazioni sulle operazioni sospette;
- l’etichettatura e la documentazione concernenti le transazioni commerciali relative a tali sostanze;
- le prescrizioni da adottare sui documenti doganali di trasporto e sugli altri documenti di spedizione;
- la tenuta dei documenti suddetti;
- una serie di informazioni preventive sulle movimentazioni, quando siano richieste in via generale dal Paese di destinazione.

Normativa Unione Europea 
La nuova disciplina comunitaria recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope nonché gli obblighi cui sono sottoposti gli operatori è attualmente contenuta in due distinti regolamenti del Consiglio dell’Unione Europea (relativi al commercio esterno e intra-comunitario), nonché in un regolamento attuativo di entrambi.
Tali strumenti sono volti a combattere la diversione delle sostanze fissando una serie di misure di controllo.
In particolare:
per il commercio esterno:
Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio dell’Unione europea del 22 dicembre 2004 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi, con il quale vengono consolidati in un unico regolamento alcuni atti derivanti dal Regolamento (CEE) 3677/90. Ciò allo scopo di migliorare la legislazione relativa agli aspetti esterni (regole da rispettare in occasione di scambi commerciali tra gli Stati membri e i Paesi terzi) e per rafforzare i meccanismi di controllo intesi a prevenire la diversione di talune sostanze verso l’i llecita fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
per il commercio intra-comunitario:
Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea dell’ 11 febbraio 2004 relativo ai precursori di droghe, con il quale vengono consolidati in un unico regolamento alcuni atti derivanti dalla Direttiva 92/109/CEE. Ciò allo scopo di semplificare la legislazione relativa agli aspetti interni (regole da rispettare all’interno della Comunità) e renderla di più facile applicazione, sia per gli operatori economici che per le competenti autorità;
Regolamento (CE) della Commissione n.1277/2005 del 27 luglio 2005, che stabilisce la modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi.

Normativa nazionale
La normativa nazionale è contenuta nel Testo Unico delle leggi in materia di sostanze stupefacenti approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ed in particolare:
- nell’articolo 70, modificato dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 258, nel quale, tra l’altro, sono indicate le penalità previste per chiunque commetta reati o violazioni in relazione agli obblighi fissati dalla particolare normativa;
- nella legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Il legislatore ha definito gli obblighi cui sono tenute le persone fisiche e giuridiche che operano a livello di fabbricazione, trasformazione, importazione, esportazione, commercio e distribuzione delle sostanze chimiche classificate, prevedendo una serie di “autorizzazioni”, “ permessi” e “comunicazioni” necessari per l’espletamento di ognuna delle suddette attività.
In particolare la normativa vigente:
- affida al Ministero della Salute e del Lavoro il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi per l’esercizio delle attività di produzione, detenzione, commercializzazione, importazione ed esportazione;
- indica la D.C.S.A. quale organo preposto al controllo di dette sostanze in tutte le fasi della loro commercializzazione con il fine di individuare possibili disvii verso l’illecita produzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
A tal fine gli operatori commerciali hanno l’obbligo di segnalare alla D.C.S.A.:
- al più tardi al momento della loro effettuazione, tutte le singole operazioni commerciali (acquisti, vendite, importazioni, esportazioni, transito) relative alle sostanze classificate da essi trattate;
- ogni fatto od elemento che per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell’attività esercitata, induca a ritenere che le sostanze classificate trattate possano essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Particolare attenzione merita la norma introdotta con la legge 49/2006 che, nel modificare il contenuto dell’ art. 73 del T.U. 309/90, ha introdotto:
- una nuova ipotesi delittuosa prevedendo che le pene previste per la produzione ed il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (reclusione e multa) si applicano anche in caso di illecita produzione o commercializzazione di tutte le sostanze utilizzabili nella produzione clandestina di droghe;
- la possibilità di eseguire consegne controllate delle sostanze chimiche sospettate di essere destinate a tale attività.

E’ attualmente all’esame degli Organi Parlamentari la modifica della legislazione nazionale al fine di adeguarla a quella dell’Unione Europea.


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