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Interventi e interviste

2007 - Interventi - Sottosegretario Alessandro Pajno (17.05.2006-08.05.2008)

11.12.2007

Ricognizione della legislazione statale vigente in attuazione dell'art.14 comma 2 della legge n.246/2005



L’ipertrofia, la complessità, e la scarsa coerenza dell’ordinamento legislativo italiano rappresentano problemi cronici, dei quali vi è da anni piena consapevolezza ma che non è stato sino ad oggi possibile aggredire in maniera risolutiva. Difficoltoso è risultato perfino indicare quante siano le leggi oggi vigenti (e gli altri atti con forza e valore di legge); quando si è trattato di fare delle stime, anche in sedi ufficiali, queste hanno avuto un margine di oscillazione estremamente elevato, passando dai 20.000 ai 150.000 atti con forza di legge.

D’altronde, se è vero che ancora oggi si applicano, in talune materie, leggi del XIX secolo, è anche vero che esistono una molteplicità di provvedimenti legislativi che hanno ormai da tempo esaurito i loro effetti e che, però, in quanto mai espressamente abrogati, vanno ad incrementare le statistiche sul numero delle leggi vigenti (e a complicare inutilmente l’attività interpretativa del giudice, dell’amministratore o del cittadino).

Sulla scorta dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005), il governo ha quindi inteso rilanciare l’azione di semplificazione e riordino dell’ordinamento legislativo statale, importante occasione per la revisione complessiva dell’ordinamento: il processo di attuazione del “taglia-leggi”, infatti, comporta una mastodontica operazione di scrutinio della legislazione vigente.
La legge n. 246/2005 ha disposto che entro i due prossimi anni, con un meccanismo drastico (non a caso denominato anche ghigliottina o “taglia-leggi”), siano abrogati automaticamente tutti gli atti dello Stato con forza e valore di legge anteriori al 1° gennaio 1970, per i quali non venga espressamente previsto il mantenimento in vigore attraverso appositi decreti delegati.
Derogano a ciò alcune categorie di norme sottratte ab origine dalla legge al meccanismo in questione:
• codici e testi unici, disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;
• le disposizioni relative all’ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all’ordinamento delle magistrature e dell’avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
• le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie di legislazione concorrente;
• le disposizioni tributarie e di bilancio;
• le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;
• le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
La legge contiene, altresì, una delega per la semplificazione o il riassetto della varie materie oggetto dei decreti delegati, consentendo un intervento sostanziale di liberalizzazione, semplificazione e riduzione degli oneri, e non solo un accorpamento formale di leggi. A tal fine vengono richiamati i principi e criteri di delega di cui all’art. 20 L. n. 59/1997.
Il Parlamento concorre a questa operazione - per il tramite della Commissione parlamentare bicamerale per la semplificazione della legislazione – contribuendo a verificare periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l’abrogazione generalizzata delle norme anteriori al 1970 ed elaborando le necessarie indicazioni a mezzo di pareri sugli schemi dei decreti legislativi emanandi.

Infine, è anche contemplata l’emanazione, nell’arco di ulteriori due anni a partire dal dicembre 2009, di decreti correttivi e integrativi (comma 18 dell’art. 14).

Per realizzare le precondizioni indispensabili a ciò, il Governo è tenuto, entro dicembre 2007, a individuare le disposizioni legislative statali vigenti - evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi - e trasmettere al Parlamento una relazione finale.

Il meccanismo delineato, che si muove sulla scia di indicazioni già formulate in sede OCSE, è orientato a chiedere una verifica della perdurante necessità di mantenere in vigore lo stock di regolazione più “datato”, attraverso una specifica prova di resistenza rispetto ad una generale presunzione di obsolescenza. Tale obiettivo è stato combinato, dal legislatore italiano, con quello di un ulteriore riassetto normativo.

Tale previsione assume particolare rilievo nell’attuale contesto, caratterizzato dall’accentuazione degli interventi strutturali tesi al recupero della competitività del sistema paese. Ciò in ragione: a) delle ricadute sui costi sopportati da cittadini e imprese; b) dei riflessi che possono derivare da tale strumento di semplificazione/razionalizzazione normativa sulla funzionalità delle pubbliche amministrazioni.
La stessa possibilità di implementare nuovi e più efficaci strumenti di management della regolazione vigente, incrociando gli strumenti preposti allo stock con quelli rivolti al flow, la gestione del pregresso con la vigilanza sulla qualità della nuova produzione, passa necessariamente per l’attuazione del “taglia-leggi” e quindi per la “messa a regime” dell’attuale patrimonio legislativo.

Va, inoltre, osservato che il monitoraggio dello stock della legislazione statale vigente assume maggior rilevo a fronte del nuovo assetto delle competenze normative derivante dalla riforma del Titolo V, che ha comportato una restrizione dell’intervento dello Stato, sia in via legislativa, sia in via regolamentare, con ricadute sulla qualificazione della normativa statale in termini di cedevolezza rispetto alla potestà legislativa regionale e sulla definizione degli ambiti della delegificazione.

L’attuazione del “taglia-leggi” potrà, infine, risultare preziosa anche in un’altra prospettiva. Come è noto il Governo ha compiuto quest’anno un importante sforzo teso a migliorare la leggibilità del bilancio dello Stato e quindi a favorire i processi di spending review, ovvero di verifica della qualità della spesa pubblica nella prospettiva della riallocazione delle risorse e del contenimento dell’indebitamento. La riclassificazione del Bilancio dello Stato, articolato a partire dal 2008 in missioni istituzionali ed in programmi di spesa, incontra peraltro rilevanti ostacoli nella rigidità ed obsolescenza della legislazione di spesa. Troppo spesso le autorizzazioni legislative di spesa si succedono negli anni e si sovrappongono, creando sovrapposizioni di competenze e duplicazioni di procedimenti che alla fine rischiano di far lievitare la spesa e di minarne l’efficacia. In sede di riordino della legislazione vigente, sarà pertanto opportuno verificare la possibilità di procedere ad una revisione della legislazione di spesa relativa ai settori nei quali tali fenomeni sono più diffusi. Ciò consentirà di sfruttare appieno le operazioni insite nella riclassificazione del bilancio appena varata.

In ottemperanza al dettato della legge, nel corso di quest’anno è stato realizzato, sotto la supervisione del sottosegretario per l’interno Alessandro Pajno, designato dal Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, il primo vero e proprio censimento della legislazione statale risultata non espressamente abrogata. Sulla scorta delle indicazioni elaborate dal Piano d’azione per la semplificazione 2007, è stato adottato un metodo di lavoro basato, da un lato, sulla potenzialità degli strumenti di informatica giuridica; dall’altro, sull’equilibrato rapporto tra il coinvolgimento delle singole amministrazioni e la realizzazione di una rete centrale di coordinamento e monitoraggio.

Le indicazioni del PAS hanno anche sottolineato: a) la necessità di utilizzare idonei strumenti informatici nell’attuazione del “taglia-leggi”, puntando alla realizzazione di una apposita banca dati e alla ricostruzione dei settori dell’ordinamento statale attraverso il concorso di ciascun ministero; b) la necessità di un’attività di controllo incrociato della legislazione censita dalle singole amministrazioni con quella risultante da altre banche giuridiche; c) la possibilità che le problematicità evidenziate durante la prima fase attuativa, relativa alla ricognizione della normativa vigente, suggeriscano, eventualmente, modifiche alla norma di delega; d) la facoltà - anche con riguardo al “taglia-leggi”, come per altri profili del PAS – che i soggetti responsabili si avvalgano, durante l’attività di attuazione, dei risultati di iniziative di consultazione pubblica (che potranno, tra l’altro, fornire utili indicazioni con riguardo alla individuazione di incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi).

Il Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione ha anche provveduto a costituire, con delibera del 30 marzo 2007, un apposito Comitato tecnico destinato a svolgere compiti di impulso e di raccordo nei confronti delle amministrazioni di settore coinvolte nell’attuazione del “taglia–leggi”, individuando, inoltre, le strutture della Presidenza del Consiglio destinate a contribuire all’efficacia della complessiva regia delle attività necessarie alla ricognizione della legislazione. Ogni dicastero ha individuato al suo interno uno specifico referente. Il Comitato tecnico ha raccordato la propria attività con il CNIPA per il tramite degli Uffici del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

Infine, come sottolineato anche dal PAS 2007, il sistema di pubblicazione ufficiale sul web della normativa vigente di cui all’articolo 107 L. 388/2000 è ancora in fase di realizzazione da parte della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non potrà - per evidenti ragioni – assicurare l’apporto previsto dalla legge 246/2005 all’attuazione del “taglia-leggi” ne assumere valore condizionante rispetto all’attuazione dell’azione di sfoltimento e di riordino della legislazione vigente, pur potendo essere proficuamente utilizzato per le parti che potranno essere rese effettivamente disponibili in avvenire.

L’individuazione delle disposizioni legislative statali vigenti richiesta dall’art. 14, comma 12, L. n. 246/2005 è attività materiale cronologicamente distinta e propedeutica rispetto alla delega legislativa contenuta nel successivo comma 14 del medesimo articolo.
Le due fondamentali osservazioni metodologiche operate dal Comitato tecnico al riguardo sono state:
a) la ricostruzione di un quadro esaustivo della normativa legislativa non espressamente abrogata, in particolare di quella emanata prima del 31 dicembre 1969. Ciò al fine di impedire che l’automaticità dell’effetto abrogativo per le norme anteriori al 1970 non individuate come indispensabili si risolva nella eliminazione “al buio” di un consistente numero di atti normativi; al contrario, la realizzazione di un elenco generale apre la possibilità di individuare singolarmente, accanto alle norme individuate come indispensabili, anche quelle destinate ad essere abrogate per l’operatività della delega “taglia-leggi”, riducendo il rischio di effetti indesiderati;
b) il richiamo ai “diversi settori legislativi”, cui la legge rinvia, consente la scelta, a carattere operativo, di una classificazione convenzionale per strutturare la ricognizione della normativa vigente da parte delle amministrazioni; lo strumento di riferimento è stato individuato nel sistema di classificazione TESEO (TEsauro SEnato per l'Organizzazione dei documenti parlamentari), un tesauro non specializzato in una particolare disciplina, ma applicabile all'intera realtà sociale, giuridica e scientifica, orientato alla classificazione di banche dati legislative e parlamentari. L'ultima versione di TESEO, infatti, comprende anche alcune nuove estensioni rappresentate da 43 grandi aree tematiche, corrispondenti ad una o più strutture degli alberi del tesauro, che coprono in modo pressoché esaustivo le materie oggetto di attività legislativa .
Il Comitato tecnico ha, poi, sinteticamente e specificamente richiamato l’attenzione di tutti gli operatori addetti al “taglia-leggi” su una di indicazioni operative, ossia:
• la necessità di prendere in considerazione tutte le fonti primarie verificando preliminarmente l’effettiva qualificabilità della fonte come tale ;
• la necessità di includere negli elenchi ricognitivi anche le leggi e le disposizioni legislative ricomprese nelle eccezioni indicate al comma 17 dell’articolo 14;
• la necessità di includere negli elenchi ricognitivi anche le leggi e le disposizioni legislative entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 1970;
• la verifica che la ricognizione includa tendenzialmente ogni norma non espressamente abrogata;
• l’attenzione da dedicare a leggi e disposizioni legislative recanti la disciplina di settori trasversali su cui operino più amministrazioni, specificando quali siano le amministrazioni interessate;
• la verifica dell’autonoma rilevazione delle leggi di novella e delle leggi di conversione, oltre al richiamo di tali provvedimenti nelle schede relative, rispettivamente, al provvedimento che si novella e al decreto-legge;
• la verifica che la ricognizione sia stata effettuata dia dicasteri anche con riferimento alla normativa concernente enti vigilati e autorità indipendenti che operano in settori comunque riconducibili nell’ambito delle competenze dell’amministrazione centrale;

L’esito di tale processo è rappresentato dalla costituzione di una nuova banca dati giuridica espressamente finalizzata a fornire al legislatore strumenti di supporto per la produzione e la semplificazione della normativa primaria.
L’attività di ricognizione ha permesso di individuare circa 21.000 atti legislativi, di cui circa 7.000 anteriori al 31 dicembre 1969. Gli atti individuati sono stati censiti direttamente dalle amministrazioni in un apposito data base (cd. Taglialeggiweb) ovvero identificati grazie all’analisi delle altre banche dati giuridiche esistenti ed evidenziati in uno specifico archivio informatico di controllo. I due archivi realizzati, tenuti distinti ma complementari, contano rispettivamente:

Taglialeggiweb = circa 9.000 atti, di cui pubblicati nel periodo 1860-1969 circa 3.000;
recuperati da altre banche dati = circa 12.000 atti, di cui circa 4.000 emanati nel periodo 1860- 1969 .

I due insiemi – norme censite dall’amministrazione e norme ricavate da altre banche dati – , rappresentano, congiuntamente, il frutto finale della ricognizione, il primo dato sull’universo rappresentato dagli atti con forza e valore di legge vigenti (non espressamente abrogati): questo dato complessivo è di circa 21.000 atti, di cui circa 7.000 anteriori al 31 dicembre 1969. Allo stesso tempo, buona parte degli atti non censiti dalle amministrazioni rappresentano il primo candidato all’eliminazione attraverso l’effetto ghigliottina o il riassetto ex delega “taglia-leggi” Molte dei suddetti atti sono, infatti, riconducibili a norme primarie che le singole amministrazioni non hanno ritenuto di censire in quanto leggi provvedimento o con effetti ormai esauriti o temporanei oppure da considerare abrogate implicitamente.

Passando al secondo oggetto della ricognizione della normativa vigente, l’evidenziazione di incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi richiesta dal legislatore è stata letta come ricognizione delle tipologie possibili di criticità, con indicazione di una prima casistica, rinviando alla successiva fase, volta a scrutinare le esigenze di riassetto, la completa determinazione/elencazione delle suddette incongruenze ed antinomie e, soprattutto, la predisposizione di soluzioni dirette al loro superamento ad opera dello stesso legislatore delegato. L’individuazione delle antinomie e delle incongruenze impone un'operazione di valutazione della legislazione non semplicemente meccanica, un vero e proprio studio delle disposizioni normative, volto ad accertare contrapposizioni, e quindi richiede apposite e adeguate verifiche di sistema, logicamente successive rispetto alla attività di ricognizione, volta meramente a censire le componenti del sistema stesso.

Nella comune accezione, il termine incongruenza indica contraddittorietà, mancanza di coerenza, di accordo ovvero mancanza di convenienza, di proporzione di coerenza tra più cose, specie tra elementi che dovrebbero succedersi secondo uno sviluppo logico.
L’utilizzo del termine nei testi normativi è scarso. Peraltro, a partire dalle previsioni dell’art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’art. 6 del suo Regolamento di attuazione (d.P.R. 19 luglio 1989, n. 366), il termine incongruenza, accompagnato dalla specificazioni “normativa” (ripresa nella L. n. 164/1990), è legato a quello di antinomia all’interno della tematica del riordino del sistema normativo; un ulteriore riferimento salda questi termini a eventuali segnalazioni operate dal Consiglio di Stato in sede consultiva e ai contrasti interpretativi evidenziati dalla giurisprudenza.
In giurisprudenza, l’utilizzo della nozione di incongruenza normativa è registrato, in particolare, per indicare:
• un’inspiegabile irrazionalità del sistema normativo (Cassazione, sez. unite civili, 20 novembre 2003, n. 17635);
• un’intrinseca contraddittorietà, un difetto logico-giuridico desumibile dal confronto di norme contemporaneamente vigenti e caratterizzate dalla non incommensurabilità e assoluta diversità dei rispettivi ambiti operativi e della connessa portata effettuale;
• un elemento di irrazionalità e di discriminazione all’interno di una medesima categoria (Corte costituzionale, ordinanza 20 giugno 2002, n. 262);
Da ciò si ricava una ricostruzione della nozione di “ incongruenze …normative relative ai diversi settori legislativi”, come enunciato dall’art. 14, comma 12, L. n. 246/2005, differenziata rispetto a quella di antinomia (e quindi dal contrasto vero e proprio tra norme). Essa è espressione di un difetto di logicità nella collocazione di singole norme nel sistema, come tale fonte di difficoltà interpretative e/o applicative. Tale difetto può essere originato da:
• irrazionale delineazione di un assetto assai diversificato rispetto ad altre norme, nonostante l'identità sostanziale delle correlate problematiche di tutela (e viceversa), pur senza raggiungere la gravità del difetto di ragionevolezza della scelta del legislatore;
• mancato allineamento della norma rispetto ad un principio direttivo generale e/o ad un contesto normativo mutato rispetto a quello vigente al momento della sua emanazione;
• errori logici e contraddizioni risolvibili con una rettifica.

Quanto alla ricostruzione della nozione di antinomia, per il senso comune l’antinomia rappresenta una contraddizione, reale o apparente, fra due leggi o disposizione normative, fra due concetti, fra due tesi, tra un principio ed un altro di una scienza ovvero la contraddizione tra due proposizioni, entrambe dimostrabili come vere.
Il conflitto normativo consiste, quindi, nella contemporanea vigenza di due o più disposizioni contraddittorie che -in astratto- possono elidersi a vicenda. L’antinomia reale è, peraltro, l’esito di un processo volto all’applicazione delle norme, in cui l’interprete non ha potuto risolvere il conflitto utilizzando agevolmente i criteri sul concorso di norme che l’ordinamento pone a sua disposizione.
Il termine antinomia viene precocemente utilizzato in relazione ad alcune risalenti iniziative di compilazione di testi unici, volti al coordinamento e alla armonizzazione delle varie disposizioni afferenti a un dato settore o una certa materia. Anche qui l’antinomia è indicata tra i difetti da eliminare, spesso richiamata assieme alla duplicazione e sovrapposizione di norme.
Dottrina e giurisprudenza hanno, dal canto loro, precisato che per la sussistenza di un autentico rapporto di antinomia tra norme diverse devono sussistere elementi di contrasto ineliminabili con una corretta esegesi e quindi apprezzabili profili di equivocità del contenuto vincolante. Dove le norme prevedano conseguenze giuridiche incompatibili e appaia problematica l’applicazione degli ordinari criteri di risoluzione delle antinomie tra norme dello stesso rango – il criterio di specialità e quello cronologico - , la fattispecie concreta è suscettibile di diverse ed opposte soluzioni, con evidente violazione del principio di uguaglianza e della certezza del diritto.
All’interno del processo di ricognizione della legislazione vigente, le amministrazioni hanno elaborato una prima campionatura di incongruenze e antinomie, per testare la bontà dell’approccio fin qui definito, individuando le più palesi criticità .
Per raccogliere ed evidenziare puntualmente il complesso delle antinomie e incongruenze presenti nella legislazione vigente sarà necessaria una ricerca di quanto ascritto a queste due categorie da parte di giurisprudenza, paper, report, libri bianche e verdi, segnalazioni delle Autorità indipendenti, indicazioni degli organismi comunitari, indicazioni degli stakeholders, oltre, ovviamente, alla sottolineatura, caso per caso, delle antinomie ed incongruenze che hanno originato problemi nell’applicazione della legislazione da parte delle stesse amministrazioni.
Il quadro delle incongruenze e delle antinomie normative, così ricostruito, sarà uno strumento prezioso per l’attività affidata al Governo, nella sua veste di legislatore delegato: quando la loro risoluzione appaia univoca e possibile mediante il solo strumento dell’abrogazione, esse potranno essere superate già attraverso il solo uso, consapevole ed accorto, dell’effetto “ghigliottina”; laddove invece la loro risoluzione appaia più controversa e richieda un intervento non meramente abrogativo, sarà necessario intervenire mediante gli strumenti di riordino, operando cioè una revisione della disciplina in questione, conformemente ai principi e criteri direttivi posti dalla delega (e avendo sempre presente l’esigenza di coordinamento con la legislazione successiva al 1970).

In definitiva, è offerta al Governo - in qualità di legislatore delegato - e al Parlamento - per il tramite della Commissione bicamerale per la semplificazione della legislazione – la base conoscitiva necessaria ad intervenire in maniera inedita sullo stock di legislazione. Ciò per far fronte ad una delle più pressanti richieste provenienti dai cittadini e dagli operatori: quella di ridurre i costi legati alla necessita di conoscere e orientarsi in un panorama legislativo farraginoso ed eccessivamente complesso. Una prima proiezione, consente di prevedere che almeno un quarto dei circa 21.000 atti censiti potranno essere eliminati.
All’esito di tale processo, Governo e Parlamento potranno realizzare:
• l’incremento del grado di conoscibilità, da parte di cittadini e operatori, della normativa vigente, in primis attraverso l’esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita e organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie;
• la razionalizzazione del corpus normativo, con l’esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete, garantendo la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
• l’individuazione dei punti nodali della disciplina di settore, grazie alla identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini, delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore e delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.

Si segnalano tra gli aspetti da approfondire nella seconda fase di attuazione del “taglia-leggi”:
• le disposizioni legislative anteriori al 1970 sono in realtà collocabili all’interno di tre insiemi, per definizione esaustivi dell’universo considerato: norme che restano in vigore, norme abrogate implicitamente e norme appartenenti ai settori esclusi ab origine dall’applicazione del meccanismo. Tali confini rimarrebbero esposti alla attività di interpretazione degli operatori, in primis quella dei giudici, che, chiamati a pronunciarsi su fattispecie concrete, potrebbero ritenere che norme anteriori al 1970, considerate dall’amministrazioni abrogate perché non puntualmente fatte salve, appartengono in realtà a qualcuna delle categorie escluse;
• è necessaria l’individuazione di priorità in relazione alle singole materie, concentrando il maggior sforzo di riassetto e semplificazione sui settori effettivamente più “sofferenti”. Tali settori potrebbero coincidere con le aree di regolazione prioritarie indicate dal PAS stesso (privacy; ambiente e paesaggio; fisco e dogane; sicurezza civile; localizzazione di impianti industriali; previdenza e contributi; igiene e sicurezza sul lavoro), ovvero riguardare quelle che presentano la più confusa stratificazione delle fonti, quali, a titolo di mero esempio: il pubblico impiego; l’ordinamento militare; il processo amministrativo; l’immigrazione; i trasporti pubblici; i servizi pubblici e segnatamente quelli locali”;
• vanno definiti i rapporti tra la delega “taglia-leggi” e le deleghe di riassetto normativo settoriale che dovessero intercorrere, con propri criteri e principi direttivi, nello spazio di tempo intercorrente fino alla data finale del dicembre 2009;
• restano da approfondire le problematiche relative ai decreti legislativi integrativi o correttivi; a questo proposito, occorre chiarire se i decreti legislativi correttivi eventualmente emanati nei due anni successivi all’entrata in vigore dei decreti legislativi principali difficilmente potranno indicare ulteriori disposizioni da far restare in vigore (magari perché “sfuggite” in prima battuta all’attenzione del legislatore delegato): anche la sola esistenza di una tale possibilità di repechage, infatti, può intaccare e/o vanificare l’efficacia dell’effetto abrogativo implicito e generalizzato; senza contare, poi, le conseguenze evidentemente infauste che tale reviviscenza di norme già abrogate determinerebbe proprio su quei valori della stabilità dell’ordinamento e della certezza del diritto che il meccanismo “taglia-leggi” si propone di tutelare.





   
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