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Elezioni
17.04.2008
Ballottaggio per le elezioni comunali e provinciali: scaduto domenica 20 aprile il termine per gli 'apparentamenti'
5 Province e 7 comuni capoluogo di provincia interessati al ballottaggio del 27 e 28 aprile 2008Per gli “apparentamenti”, ossia i collegamenti con le liste, in occasione dei ballottaggi per le elezioni amministrative, i candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia hanno tempo fino a domenica 20 aprile 2008.
Termini e modalità di tale procedura di “apparentamento” sono applicabili a tutti i comuni ed alle province per le quali sia stato necessario, dopo la consultazione popolare del 13 e 14 aprile 2008, il ricorso al turno di ballottaggio. Tra gli enti locali interessati al turno di ballottaggio nei giorni 27 e 28 aprile figurano sette comuni capoluogo di provincia (Roma, Massa Carrara, Pisa, Sondrio, Udine, Vicenza, Viterbo) e cinque provincie (Asti, Catanzaro, Foggia, Massa Carrara e Roma).
Termini e modalità sono disciplinati dall’art. 72, VII c. del D.Lgs. 267 del 2000 per l’elezione dei sindaci nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e dall’ art. 74, IX c. del D.Lgs. 267 del 2000 per l’elezione dei presidenti di provincia.
Art. 72, c. VII, D.Lgs. 267 del 2000 (Elezione del Sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti)
“Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate”.
Art. 74, c. IX, D.Lgs. 267 del 2000 (Elezione del Presidente della Provincia)
“I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati”.






