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Elezioni

07.04.2008

Segretezza del voto: in vigore dal 4 aprile 2008 il divieto di introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto–Legge che prevede anche l’arresto per i trasgressori


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008 ed in vigore da tale data, il Decreto Legge 1° aprile 2008, n. 49 recante 'Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie'.

Il provvedimento, che vieta l’introduzione all’interno delle cabine elettorali di telefoni cellulari o di altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini, era stato approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione dell’1° aprile 2008 su proposta del ministro dell'Interno Giuliano Amato.

In base alla disciplina introdotta, il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elettore, inviterà l’elettore stesso a depositare le apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini di cui risulti in possesso. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione ed alla tessera elettorale, saranno restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione di tali apparecchiature viene fatta annotazione in apposito registro.


Chiunque contravvenga a tale divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro. La norma si è resa necessaria per poter garantire il rispetto del diritto, sancito dall'art. 48 comma 2 della Costituzione, alla segretezza del voto e per contrastare eventuali tentativi di voto di scambio.





   
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Ministero dell'Interno