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Elezioni
03.04.2006
Agevolazioni a favore degli elettori per i viaggi ferroviari, autostradali e via mare
Il Ministero dell'Interno ha diffuso le informazioni relative alle disposizioni emanate dalle Società competenti in merito alle agevolazioni di viaggio in favore degli elettori in vista delle prossime consultazioni de 9 e 10 aprile 2006:
�
Agevolazioni per i viaggi con Trenitalia degli elettori residenti nel territorio nazionale
E' previsto il rilascio di biglietti ferroviari nominativi per viaggi di andata e
ritorno, con
applicazione della riduzione del 60% sulle tariffe ordinarie, n. 1 Espressi/Regionali/Naz. e
n. 39, sia per la 1^ che per la 2^ classe, dietro esibizione della tessera elettorale. Qualora
l'elettore sia sprovvisto di tale tessera, solo per il viaggio di andata, (e, comunque, solo per
gli elettori residenti in Italia), il biglietto sarà rilasciato dietro sottoscrizione da parte
dell'elettore, di una dichiarazione sostitutiva (art. 48 del T.U. n. 445/00 e art. 10 della legge
n. 675/1996) da presentare al personale di biglietteria (ovvero al personale di bordo, nel caso in
cui la stazione di origine del viaggio sia disabilitata o impresenziata).
Resta inteso che, in ogni caso, in occasione del viaggio di ritorno, l'elettore dovrà
comunque esibire, oltre al documento di riconoscimento personale, la tessera elettorale
regolarmente vidimata col bollo della sezione e la data di votazione o, in mancanza di essa, una
apposita dichiarazione rilasciata dal Presidente del seggio che attesti l'avvenuta votazione.
Per l' utilizzo di treni IC, IC PLUS, ICN, ES*, Eurostar Italia Alta Velocità, TBiz o del
servizio cuccetta o VL deve essere corrisposto il relativo cambio servizio a prezzo intero mentre
sui treni classificati come TrenOK non sono riconosciute le riduzioni per elettori.
Gli elettori che abbiano titolo alle agevolazioni previste in favore dei ciechi, dei mutilati
ed invalidi di guerra o per servizio e dei possessori di carta blu hanno comunque diritto alla
gratuità del viaggio per l'accompagnatore.
I biglietti ferroviari - che devono essere convalidati prima di iniziare sia il viaggio di
andata che quello di ritorno - hanno un periodo di utilizzazione di venti giorni decorrente, per il
viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il secondo giorno di votazione (questo compreso)
e, per il viaggio di ritorno, fino alle ore 24.00 del decimo giorno a partire dal secondo giorno di
votazione (quest'ultimo escluso).
Pertanto, ai fini della partecipazione alle consultazioni elettorali in oggetto, il viaggio
di andata non può essere effettuato prima del 1° aprile 2006 e quello di ritorno oltre il 20 aprile
2006.
I biglietti con assegnazione del posto (Eurostar Italia, ES*AV, TBiz, IC Plus,VL e
cuccette) sono validi - nell'ambito del periodo di utilizzazione di venti giorni - solo per il
giorno ed il treno prenotati e non devono essere convalidati.
Il periodo di utilizzabilità dei biglietti è di 6 ore dalla convalida per percorrenze fino a
200 km., 24 ore per distanze superiori, salva, comunque la possibilità di proseguire, anche dopo
tale scadenza, il viaggio intrapreso fino alla stazione di destinazione, senza effettuare fermate
intermedie.
� Agevolazioni per i viaggi ferroviari con Trenitalia degli elettori provenienti
dall'estero
A tali elettori viene applicata la tariffa ridotta "Italian Elector", per viaggi di andata e
ritorno, da una delle stazioni estere ad una delle stazioni italiane servite dal treno
internazionale e viceversa. Per coloro che utilizzano treni Artesia s.a.s. viene applicata la
tariffa "Italian Electit" per viaggi di andata e ritorno da una delle stazioni estere ad una delle
stazioni italiane servite dal treno Artesia e viceversa. La tariffa ridotta Electit non si applica
ai viaggi effettuati con vetture Excelsior.
L'agevolazione è concessa su presentazione della tessera elettorale o della cartolina-avviso
o della dichiarazione delle Autorità Consolari italiane attestante che il connazionale, titolare
della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto, con l'indicazione
del tipo di agevolazione di viaggio spettante, nonché su esibizione del passaporto o di altro
documento valido.
Non è invece prevista la possibilità di produrre l'autocertificazione in luogo della tessera
elettorale.
I biglietti a tariffa Italian Elector o Electit sono validi esclusivamente per il treno ed il
giorno prenotati e non devono essere convalidati prima della partenza.
Per quanto riguarda il periodo di utilizzazione il viaggio di andata può essere effettuato al
massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio elettorale e quello di ritorno al massimo
un mese dopo la chiusura del seggio stesso. In ogni caso il viaggio di andata deve essere
effettuato entro la chiusura del seggio e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo
l'apertura del seggio elettorale.
Il biglietto a tariffa "Italian Elector" può essere acquistato all'estero (compresa la
Francia) per l'intero viaggio, fino alla stazione sede del Comune elettorale qualora tale stazione
sia servita da treni IC Plus, ES*, ES*AV, TBiz e ICN/Exp Notte per sistemazioni in cuccetta o VL.
Per i treni internazionali Eurocity a prezzi globali di mercato che collegano Germania e
Italia, il relativo biglietto, ove venga acquistato presso stazioni ed agenzie delle Ferrovie
tedesche (DB), viene rilasciato a tariffa chilometrica TCV fino al confine italiano e viceversa.
Dal confine italiano fino ad una delle stazioni servite dal treno diretto internazionale e
viceversa, il biglietto di andata e ritorno deve essere acquistato in treno alla tariffa
internazionale ridotta del 60%, senza applicazione di soprattasse.
� Elettori provenienti dall'estero totalmente o parzialmente sprovvisti di biglietto per il
percorso Trenitalia
Ove l'elettore sia totalmente sprovvisto di tale biglietto, sarà rilasciato in treno, (su
presentazione dei citati documenti elettorali) un biglietto di andata e ritorno con riduzione del
60% sul prezzo della tariffa internazionale di 1^ o di 2^ classe dalla stazione di confine ad una
delle stazioni di fermata del treno internazionale.
Per il viaggio di ritorno - previa esibizione della tessera elettorale recante
l'attestazione dell'avvenuta votazione e a condizione che venga comprovata la residenza all'estero
- l'elettore deve acquistare presso le biglietterie o le agenzie, il biglietto internazionale a
prezzo globale "Italian Elector" per una delle stazioni estere servite dal treno internazionale,
ottenendo il rimborso integrale del biglietto rilasciato in treno per il ritorno.
Per l'eventuale proseguimento fino alla stazione sede del Comune elettorale con treno del
servizio nazionale, l'elettore può acquistare, su presentazione della documentazione elettorale
prevista e a condizione che venga comprovata la residenza all'estero, il biglietto di A/R del
servizio interno a tariffa elettori nelle biglietterie od agenzie di viaggio o direttamente sul
treno senza applicazione delle soprattasse previste, fermi restando i limiti di validità di 2 mesi
(un mese prima del giorno di apertura del seggio elettorale , per il viaggio di andata, ed un mese
dopo il giorno di chiusura del seggio, per il viaggio di ritorno).
Per viaggiare sui treni IC, IC PLUS, ICN, ES*, Eurostrar Italia AV e TBiz, o in servizio
cuccetta o letto è dovuto il pagamento del cambio servizio a prezzo intero. Sui treni classificati
come TrenOK non sono riconosciute le agevolazioni di viaggio.
Ove l'elettore sia solo parzialmente sprovvisto di tale biglietto in quanto il biglietto a
tariffa italian Elector/Electic copra solo il percorso del treno internazionale, egli può
acquistare il biglietto di A/R del servizio interno a tariffa elettori per il viaggio di
proseguimento dalla stazione di arrivo del treno internazionale fino a quella sede del Comune
elettorale e viceversa, presso le biglietterie o agenzie di viaggio o direttamente in treno, sempre
entro i limiti di validità temporale prima indicati.
Le stazioni e le agenzie italiane sono anche autorizzate ad emettere - a favore di elettori
provenienti dall'estero che abbiano raggiunto la località sede elettorale con mezzi propri o di
altri vettori - biglietti per il solo percorso di ritorno, alla tariffa agevolata interna, fino ad
una delle stazioni punto di confine o fino ad una delle stazioni di fermata del treno
internazionale.
� Servizio cumulativo viaggiatori
Per i viaggi degli elettori in servizio cumulativo si applica, per il percorso
relativo alla rete F.S., la riduzione spettante agli elettori, mentre per il percorso sulle linee
delle singole Amministrazioni, si applica di norma la medesima riduzione prevista per Trenitalia,
salvo che non sia diversamente disposto dalle "Condizioni Particolari" delle "Estensioni del
Servizio" di pertinenza di ciascuna Amministrazione
� Altre agevolazioni di viaggio per alcune categorie di elettori residenti
all'estero
Si rammenta altresì che, sempre in occasione delle consultazioni in oggetto, ai sensi
dell'art.20, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dell'art. 22 del relativo regolamento
di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, gli elettori residenti all'estero negli
Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane, negli Stati con i cui Governi non
sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata e negli Stati che si trovino in
situazioni tali da non garantire, anche temporaneamente, l'esercizio per via postale del diritto di
voto, avranno diritto - presentando apposita istanza all'Ufficio consolare della circoscrizione di
residenza o, in assenza di tale Ufficio nello Stato di residenza, all'Ufficio consolare di uno
degli Stati limitrofi, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione
attestante l'avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio - ad ottenere il rimborso del 75%
del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario
(o marittimo) oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.
� Agevolazioni autostradali
L'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.),
interessata dalla Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno in vista
dello svolgimento delle consultazioni di cui all'oggetto, ha comunicato l'adesione delle
Concessionarie autostradali alla richiesta di gratuità del pedaggio, sia all'andata che al ritorno,
per gli elettori residenti all'estero che intendano rientrare in Italia per esercitare il diritto
di voto, con le stesse modalità applicate nelle precedenti tornate elettorali.
Tali elettori, pertanto, all'andata, dovranno essere muniti della idonea certificazione
elettorale (tessera elettorale o, in mancanza, cartolina-avviso inviata dal Comune di iscrizione
elettorale o dichiarazione dell'Autorità consolare attestante che il connazionale interessato si
reca in Italia per esercitare il diritto di voto) e dei documenti personali nonché, eventualmente,
di buoni-pedaggio in numero sufficiente per tanti segmenti di percorso quanti risultino necessari
per raggiungere il Comune di votazione; per il viaggio di ritorno, dovranno esibire, oltre al
passaporto o altro documento equipollente, anche la tessera elettorale munita del bollo della
sezione presso la quale hanno votato.
Le agevolazioni in oggetto saranno accordate, per il viaggio di andata, nei cinque giorni
antecedenti il primo giorno di votazione (e quindi a decorrere dal 4 aprile) e, per il viaggio di
ritorno, nei cinque giorni successivi al secondo giorno di votazione (e quindi fino al 15 aprile
2006).
� Agevolazioni di viaggio via mare
In occasione delle predette elezioni, le Società del Gruppo Tirrenia (Tirrenia,
Caremar, Saremar, Siremar e Toremar) accorderanno agli elettori le consuete agevolazioni per viaggi
via mare, come previste nel tariffario in vigore approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In
particolare:
- la Società Tirrenia (che ha incorporato la Società Adriatica) applicherà, in favore sia
degli elettori residenti nel territorio nazionale che si trovano fuori del comune di iscrizione
elettorale sia di quelli residenti all'estero, la riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria intera.
Solo sui traghetti dove sono ancora previste due classi, tale riduzione si applicherà sulle
tariffe di seconda classe;
- le Società regionali Caremar, Saremar, Siremar e Toremar applicheranno le "tariffe
residenti". Per gli elettori provenienti dall'estero è, invece, prevista la gratuità del viaggio
relativamente al solo passaggio.
Le riduzioni tariffarie menzionate si applicheranno solo ai passeggeri e non alle cose al
seguito.
Le agevolazioni in questione saranno concesse agli elettori, anche se provenienti
dall'estero, che, previa esibizione della tessera elettorale, acquistino contemporaneamente un
biglietto di andata e ritorno. Coloro che per il viaggio di andata fossero sprovvisti della tessera
elettorale, dovranno acquistare un biglietto di andata semplice a tariffa intera. Successivamente,
nel viaggio di ritorno, presentando la tessera (o copia di essa) munita del timbro del seggio dove
hanno votato, otterranno lo sconto, oltre che per il viaggio di ritorno, anche per quello di
andata, sempre che utilizzino la stessa compagnia di navigazione. E' da ritenere che gli elettori
residenti all'estero che debbano ancora ritirare la tessera presso il Comune di iscrizione
elettorale possano esibire, in luogo della tessera stessa, la cartolina-avviso inviatagli dal
precitato Comune oppure una dichiarazione dell'Autorità consolare italiana attestante che il
connazionale interessato si reca in Italia per esercitare il diritto di voto.
Per gli elettori residenti in Italia, la validità dei biglietti emessi è, per il viaggio di
andata, di dieci giorni a decorrere dal decimo giorno antecedente quello di chiusura delle
operazioni di votazione (cioè a decorrere dal 31 marzo 2006) e, per il viaggio di ritorno, di dieci
giorni a decorrere dal primo giorno di votazione (cioè fino al 19 aprile 2006).
Per i biglietti emessi all'estero, la validità complessiva è di due mesi, purché il viaggio
di andata inizi almeno il giorno prima dell'apertura del seggio e quello di ritorno avvenga non
prima del giorno di apertura del seggio stesso.
*****
Il Ministero dell'Interno ribadisce altresì che, sempre in occasione delle
elezioni in oggetto, aisensi dell'art. 20, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e
dell'art. 22 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, gli
elettori residenti all'estero negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane,
negli Stati con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata e
negli Stati che si trovino in situazioni tali da non garantire, anche temporaneamente, l'esercizio
per via postale del diritto di voto, avranno diritto - presentando apposita istanza all'Ufficio
consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale Ufficio nello Stato di residenza,
all'Ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata della tessera elettorale munita del
timbro della sezione attestante l'avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio - ad ottenere
il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda classe per il
trasporto marittimo (o ferroviario) oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.






