Cosa si intende per Centri di accoglienza
Per ‘Centri accoglienza’ si intendono:
1) Centri di primo soccorso ed assistenza (CSPA) – strutture localizzate in prossimità dei luoghi di sbarco destinate all’accoglienza degli immigrati per il tempo strettamente occorrente al loro trasferimento presso altri centri (indicativamente 24/48 ore);
2) Centri di accoglienza (CDA) – strutture destinate all’accoglienza degli immigrati per il periodo necessario alla definizione dei provvedimenti amministrativi relativi alla posizione degli stessi sul territorio nazionale (Legge 29 dicembre 1995 n. 563 – c.d. Legge Puglia);
3) Centri di accoglienza per Richiedenti asilo (CARA) – strutture destinate all’accoglienza dei richiedenti asilo per il periodo necessario alla loro identificazione o all’esame della domanda d’asilo da parte della Commissione territoriale (Decreto Lg.vo 28 gennaio 2008 n. 25);
4) Centri di identificazione ed espulsione (CIE) – strutture (così denominate ai sensi del Decreto legge 23 maggio 2008 n. 92) destinate al trattenimento dell’’immigrato irregolare per il tempo necessario alle forze dell’ordine per eseguire il provvedimento di espulsione (Legge 6 marzo 1998 n. 40)






