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Immigrazione
22.10.2008
Nuove regole per la concessione della protezione internazionale e per le riunioni familiari
Modificati i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e per i ricongiungimenti. L'esame del DNA fugherà i dubbi sulle parenteleCambiano le regole su rifugiati e ricongiungimenti familiari. Entrano infatti in vigore il 5 novembre due decreti legislativi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre, che modificano la disciplina per gli stranieri che presentano domanda di protezione internazionale e per le riunioni familiari.
Il decreto legislativo 159/2008 prevede come regola generale, l’effetto sospensivo del ricorso elencando tassativamente i casi nei quali il ricorso non ha effetto sospensivo, ovvero nel caso di impugnazione avverso i seguenti provvedimenti:
- provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di protezione internazionale
- decisione adottata dalla commissione territoriale in caso d’allontanamento senza giustificato motivo dal centro
- rigetto della domanda per manifesta infondatezza.
Il ricorso non ha effetto sospensivo, altresì, nelle ipotesi di:
- accoglienza nei CARA per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera
- accoglienza nei CARA per aver presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare
- trattenimento all’interno di un CIE (centro di identificazione e espulsione.
Il ricorrente può richiedere al tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento quando ricorrano gravi e fondati motivi.
Il decreto legislativo 160/2008 prevede misure più severe sui ricongiungimenti familiari. Il diritto spetterà: al coniuge maggiorenne non legalmente separato; ai figli minori non coniugati, con il consenso dell'altro genitore; ai figli maggiorenni a carico, se invalidi totali; ai genitori a carico ovvero ultrasessantacinquenni, se gli altri figli sono impossibilitati al loro sostentamento per gravi motivi di salute.
L'esame del Dna, a spese degli interessati, potrà sanare la carenza di documentazione o chiarire i dubbi sui legami di parentela. Per ogni parente occorrerà la disponibilità di un reddito lecito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà dell'importo per ogni familiare. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni o di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria sarà necessario un reddito non inferiore al doppio dell'assegno sociale annuo. Per i genitori ultrasessantacinquenni sarà richiesta un'assicurazione sanitaria obbligatoria o l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
Infine l'attesa per il nulla osta passa da 90 a 180 giorni.
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