Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali
VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI IN DIPENDENZA VITALE DA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
Il decreto-legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge
27 gennaio 2006, n. 22, con una disposizione contenuta nell'articolo 1, ha introdotto, per la prima
volta nel nostro ordinamento, la modalità di voto domiciliare.
Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in
cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali, hanno la possibilità, su espressa richiesta, di essere ammessi al voto nella
predetta dimora.
Gli interessati dovranno far pervenire non oltre il 15º giorno antecedente la data della
votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la seguente
documentazione:
- una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui
dimorano, indicandone il completo indirizzo;
- copia della tessera elettorale;
- un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi
della azienda sanitaria locale, "da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la
dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore
di recarsi al seggio"; il medesimo certificato potrà attestare altresì l'eventuale necessità di un
accompagnatore per l'esercizio del voto.
Il sindaco, a conclusione della relativa istruttoria, rilascerà a ciascun elettore che sia
stato ammesso al voto a domicilio un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli appositi elenchi.
Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente
dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente
indicata dall'elettore, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario.
La normativa sul voto domiciliare si applica alle seguenti consultazioni:
a) elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (esclusa la
circoscrizione Estero, nel cui ambito il voto viene espresso per corrispondenza);
b) elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia;
c) consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale;
d) elezioni provinciali e comunali, solo nel caso in cui l'avente diritto al voto
domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente del comune o della provincia per cui
è elettore.
Possono avvalersi del voto domiciliare anche gli elettori che risiedono in un comune diverso
da quello di iscrizione elettorale: in ogni caso la dichiarazione deve essere sempre presentata al
sindaco del comune nelle cui liste elettorali si risulta iscritti.





