Comunicazione antimafia (art. 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252)
La comunicazione antimafia può essere sostituita da un autocertificazione autenticata.
L’autocertificazione è consentita qualora si tratti di:
- contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarate urgenti
- provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti
- attività private,sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su denuncia di inizio da parte del privato alla P.A. competente
d) attività sottoposte alla disciplina del silenzio assenso, indicate nella tabella C annessa al Regolamento approvato con D.P.R. 26.4.1992,n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni
scarica modello autocertificazione comunicazione antimafia
La comunicazione deve essere richiesta nei seguenti casi:
- Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio
- Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nell'Albo nazionale dei costruttori, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
- Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- Concessioni di costruzione nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la Pubblica Amministrazione e concessione di servizi pubblici di valore superiore a € 154.937,07 ed inferiore a € 5.093,12 (IVA esclusa) per opere e lavori pubblici e € 203.725,00 (IVA esclusa) per servizi
- Contratti di appalto di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture di valore superiore a € 154.937,07 ed inferiore di € 5.093,12 ( IVA esclusa) per opere e lavori pubblici ; € 203.725,00 (IVA esclusa) in materia di servizi e forniture (per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle Amministrazioni di cui all'allegato 1 del D. Lgs. 24/7/1992, n. 358 (G.U. 11/8/1992, n. 188 - S.O. n. 104) e, nel settore della difesa, per le forniture di prodotti di cui all'allegato 2 del sopraccitato decreto legislativo, la soglia di valore è ridotta a € 133.970,42, IVA esclusa).
E’ vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l'applicazione della predetta normativa.
Sono equiparati alle comunicazioni antimafia i certificati di iscrizione rilasciati dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) con la dicitura “antimafia”.
Documentazione richiesta
1. Domanda
(scarica il modello A - richiesta di comunicazione da parte dei privati (società))
(scarica modello B - richiesta di comunicazione da parte dei privati ( persone fisiche))
(scarica il modello C - richiesta di comunicazione da parte di enti pubblici)
2. (scarica il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione) o certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., privo dell’apposita dicitura “antimafia”







