Vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso
E’ considerato vittima della criminalità organizzata di stampo mafioso chiunque, cittadino italiano, straniero o apolide, sia deceduto o abbia subito un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da atti di tale matrice.
Il Prefetto cura l’istruttoria delle domande volte ad ottenere i benefici economici in favore degli invalidi vittime di atti di criminalità organizzata e dei loro familiari.
Il Prefetto rilascia, su richiesta degli aventi diritto la certificazione attestante lo stato di vittima della mafia, necessaria per ottenere i benefici non economici previsti dalla legislazione vigente (ad esempio collocamento obbligatorio al lavoro con precedenza e preferenza a parità di titoli, riserva di posti per l’assunzione ad ogni livello e qualifica, esenzione dal pagamento del ticket sanitario ecc.).
CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA
Chiunque abbia subito un’invalidità permanente per effetto di lesioni, di qualsiasi entità o grado, in conseguenza di atti della criminalità organizzata, nonché i loro familiari.
Per familiari della vittima si intendono:
1. coniuge e figli a carico all’epoca dell’evento, compresi i figli maggiorenni per i benefici di cui alla legge 222/2007 e 244/2007
2. figli anche non a carico all’epoca dell’evento in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione
3. genitori
4. fratelli e sorelle se conviventi a carico all’epoca dell’evento
5. chiunque risulti a carico della vittima negli ultimi tre anni precedenti all’evento ed i conviventi more uxorio.
I benefici sono corrisposti ai familiari delle vittime secondo l’ordine sopra indicato (L.466/1980, art. 6 e L. 388/2000, art. 82)
La vittima, i suoi familiari e conviventi hanno diritto ai benefici purchè estranei ad ambienti o rapporti delinquenziali
LA RICHIESTA
La richiesta per ottenere la concessione dei benefici economici deve essere indirizzata al Ministero dell’Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione e inoltrata per il tramite del Prefetto della provincia di residenza o della provincia in cui si è verificato l'evento. In caso di accoglimento della domanda il Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione concede con decreto la speciale elargizione e/o gli assegni vitalizi.
In caso di rigetto della domanda il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo ( T.A.R.) competente entro 60 giorni dalla notifica del decreto di rigetto del Capo Dipartimento o, in alternativa, presentare ricorso al Presidente della repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica del predetto decreto.







