Vittime dell'estorsione
Per combattere efficacemente il fenomeno dell’estorsione è previsto un fondo di solidarietà.
Il Fondo di solidarietà viene offerto agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti vittime di estorsione.
L’elargizione è concessa ai soggetti vittime di richieste estorsive:
• allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive o per ritorsione alla mancata adesione
• in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale
Chi può fare la richiesta
Colui che ha assunto la veste di parte offesa, per il tramite del Prefetto della Provincia, ove si è consumato il delitto ovvero si è verificato l’evento lesivo.
• Soggetto esercente un’attività economica e/o professionale
• appartenenti ad associazioni di solidarietà
• l'elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati nei punti precedenti, che, in conseguenza dei delitti previsti dalla legge, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per l'esercente l'attività. Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali
• se, in conseguenza dei delitti previsti dai precedenti punti, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione è concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza: a) coniuge e figli; b) genitori; c) fratelli e sorelle; d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona
Fermo restando l'ordine indicato dal punto precedente, nell'ambito delle categorie previste dalle lettere a), b) e c), l'elargizione è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.
I beneficiari entro 12 mesi devono produrre idonea documentazione comprovante che le somme corrisposte siano state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale.
Requisiti per l’elargizione del fondo
• La domanda deve essere presentata entro il termine di 120 giorni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l’interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari siano emersi elementi atti a far ritenere che l’evento lesivo consegue ad un delitto commesso per finalità estorsive
• in caso di intimidazione ambientale, la domanda deve essere presentata entro il termine di 1 anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l’interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia
• i termini di cui ai precedenti punti sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di ritorsione, il P.M. abbia disposto le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell’identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell’evento lesivo o delle richieste estorsive
Condizioni per la concessione del fondo
La concessione del fondo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.
- L’elargizione è concessa a condizione che l’istante:
• non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive
• non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell’art. 12 del c.p.p.
• non risulti sottoposto a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione né destinatario di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze
• abbia riferito all’Autorità Giudiziaria tutti i particolari di cui era a conoscenza - l’elargizione è, altresì, concessa a condizione che l’istante non sia condannato per un delitto al quale consegua l’inabilità all’esercizio dell’attività economica e/o professionale
- l’elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi successivamente al 1° gennaio 1990
Tipologia del danno:
• Le vittime di richieste estorsive possono beneficiare del ristoro relativo ai danni a beni mobili o immobili, mancato guadagno e lesioni personali. Nel caso in cui l’istante abbia aderito alle richieste estorsive, viene ristorato il danno successivo alla denuncia ed a quello relativo a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia
• gli appartenenti ad associazioni di solidarietà beneficiano del ristoro del danno a beni mobili o immobili ovvero lesioni personali. Se esercenti attività economica anche il danno da mancato guadagno
• i soggetti non previsti dai due casi sopracitati beneficiano del ristoro del danno per lesioni personali ovvero a beni mobili o immobili
• per i seguenti soggetti superstiti (coniuge e figli; genitori; fratelli e sorelle; convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati prima, conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona) vengono applicate le stesse previsioni di cui ai precedenti punti.
L’elargizione è corrisposta in misura dell’intero ammontare del danno e comunque non superiore ad euro 1.549.370,70.
Cosa fare
• La domanda è presentata al Prefetto della Provincia nella quale si è verificato l’evento lesivo ovvero si è consumato il delitto. La data di presentazione della domanda è immediatamente comunicata all’Ufficio VIII – Rapporti con il Comitato di Solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura –, unitamente alle generalità del richiedente ed al tipo di beneficio richiesto, ai fini della loro annotazione, in ordine cronologico, in un apposito elenco informatico
• l’istante può chiedere l’intero importo e/o provvisionale fino alla misura massima del 70%
Documentazione richiesta:
L’istanza deve contenere:
• le generalità dell’istante
• il tipo di beneficio richiesto
• la data di presentazione della denuncia
• la determinazione del danno
• la destinazione della somma richiesta, corredata da tutta la documentazione prevista dall’art. 9 del D.P.R. 455/99
Revoca dell’elargizione:
La concessione dell’elargizione è revocata:
a) se l’interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte
b) se si accerta l’insussistenza dei presupposti dell’elargizione medesima
c) se la condizione che la vittima abbia aderito o cessato di aderire alle richieste estorsive non permane nel triennio successivo al decreto di concessione
d) ai terzi danneggiati non si applicano le previsioni di cui ai punti a) e c)
Riferimenti normativi
• Legge 23 febbraio 1999 n. 44 “ Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”
• D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455






