Stranieri e anagrafe
Nell’anagrafe della popolazione residente sono iscritte le persone che dimorano abitualmente nel comune.
COME PUOI ISCRIVERTI
Per poterti iscrivere nell’anagrafe devi recarti personalmente all’ufficio anagrafe del Comune in cui hai la tua abitazione, dove ti verrà dato un modulo da compilare e sottoscrivere.
All’anagrafe devi dichiarare anche la residenza di eventuali figli minorenni.
Alla presentazione della domanda dovrai essere in possesso di:
• permesso di soggiorno di validità superiore a 3 mesi ( o domanda di rinnovo del permesso scaduto e relativa ricevuta postale);
• passaporto in corso di validità o documento equipollente;
• codice fiscale;
• documenti relativi allo stato civile se l’iscrizione riguarda anche la famiglia (nascita, matrimonio, rapporti di parentela, ecc). Tali documenti devono essere originali, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero, legalizzati e corredati da traduzione in italiano autenticata dall’autorità consolare italiana.
• Se risiedi in una struttura di accoglienza o in una comunità, occorre una dichiarazione di residenza sottoscritta dal responsabile della struttura.
La registrazione in anagrafe viene effettuata solo dopo che l’ufficiale d’anagrafe, per mezzo della Polizia Municipale, avrà accertato che tu (ed eventualmente la tua famiglia) vivi effettivamente nell’abitazione indicata. In caso di esito positivo dell’accertamento, la data di decorrenza dell’iscrizione anagrafica sarà quella in cui hai presentato la richiesta allo sportello dell’Ufficio Anagrafe del Comune.
E’ IMPORTANTE SAPERE CHE:
L’iscrizione all’anagrafe è essenziale per molti adempimenti amministrativi, come il rilascio della patente di guida.
Tutti i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza) contenuti nel passaporto e nel permesso di soggiorno devono essere assolutamente coincidenti.
• Le iscrizioni, variazioni o cancellazioni anagrafiche sono comunicate d’ufficio alla Questura competente per territorio.
• Se non sei iscritto all’anagrafe, devi comunicare eventuali variazioni di domicilio alla Questura competente per territorio entro 15 giorni.
• Sei poi tenuto a presentare (anche nel caso di cambio di residenza o indirizzo) denuncia alla Direzione Tributi del Comune di residenza relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il modello da riempire ti verrà consegnato allo sportello presso l’Ufficio Anagrafe.
• La dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro d’accoglienza.
Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, hai l’obbligo di ribadire all'ufficiale dell'anagrafe del Comune la dichiarazione di dimora abituale, allegando la copia del nuovo permesso di soggiorno. In caso contrario potrai essere cancellato dalle liste della popolazione residente nel Comune.
COSA FARE PER CAMBIARE RESIDENZA
Se vuoi spostare la tua residenza in un altro Comune devi presentare istanza al Comune presso il quale ti sei trasferito.
Dovrai, all’atto della presentazione di tale istanza, presentare:
• un tuo documento di identità personale in corso di validità;
• il permesso di soggiorno o la ricevuta della domanda di rinnovo del permesso scaduto;
• patente di guida italiana e/o di carte di circolazione dei mezzi posseduti (se posseduti).
Ove la richiesta riguardi anche il tuo nucleo familiare, dovrai indicare le generalità di tutti i componenti. Nella istanza dovrai indicare le tue generalità e l'indirizzo ove intendi stabilire la nuova dimora abituale.
CHE COSA FARE PER CAMBIARE INDIRIZZO
Se vuoi cambiare indirizzo all’interno dello stesso Comune nel quale risiedi devi presentare apposita richiesta all’ufficio anagrafe del tuo Comune di residenza presentando valido documento di identità (passaporto o carta di identità), permesso di soggiorno valido (di tutte le persone che cambiano indirizzo), patente di guida italiana e/o di carte di circolazione dei mezzi posseduti (se posseduti).
CANCELLAZIONE DALL’ANAGRAFE
Ricorda che verrai cancellato dai registri dell’Anagrafe del Comune:
• per trasferimento della residenza in altro Comune o all’estero;
• per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, o quando a seguito di ripetuti accertamenti sei risultato irreperibile;
• per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, se sono trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno. In questo ultimo caso verrai comunque preventivamente avvisato e invitato a provvedere nei successivi 30 giorni.
CARTA D’IDENTITÀ
Per avere la carta d’identità devi rivolgerti agli Uffici Anagrafe presentando:
• n. 3 fotografie uguali e recenti;
• passaporto valido;
• permesso di soggiorno valido o domanda di rinnovo del permesso scaduto.
Devi ricordare che la carta d'identità:
• ha una validità di dieci anni e non è documento valido per l'espatrio;
• non legittima la permanenza dello straniero in Italia in mancanza o alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo che eventuali convenzioni o accordi internazionali dispongano diversamente.
Come dare valore legale ai documenti
La 'Legalizzazione' consiste nell’attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento (atti, copie ed estratti), nonché all’autenticità della firma stessa.
La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo provvede, per delega del Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle firme su documenti da e per l’estero.
La Prefettura-UTG legalizza:
• atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all'estero;
• atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, affinché abbiano valore in Italia.
ATTENZIONE
La legalizzazione degli atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari è di competenza della Procura della Repubblica.
La legalizzazione di atti e documenti formati all'estero e da valere in Italia deve essere effettuata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel Paese che ha redatto il documento.
La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968: Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Spagna.
I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalità della postilla c.d. 'Apostille' (prevede un timbro speciale attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’’Autorità rilasciante), in luogo della legalizzazione.
Chi può fare la richiesta:
Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento italiano all’estero;
Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento consolare estero in Italia.
COSA FARE
L’interessato o altra persona delegata può presentare e/o ritirare la documentazione da legalizzare direttamente in Prefettura.
È possibile trasmettere per posta il documento avendo cura di indicare l’indirizzo al quale il documento dovrà essere restituito.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
• L’atto da legalizzare e gli eventuali allegati.
• Gli atti ed i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia, che devono valere in Italia, sono soggetti all’imposta di bollo (€ 14,62), salvo i casi previsti dalle convenzioni internazionali vigenti o formati da ambasciate e consolati di Paesi appartenenti all’Unione Europea.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.P.R. 28/12/2000, n. 445
D.P.R. 3/11/2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile)
Convenzione di Atene del 15 settembre 1977
Convenzione dell’ Aja del 5 ottobre 1961
Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968






