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Vittime del terrorismo

Vittime del terrorismo e delle stragi di matrice terroristica

Presentazione della domanda

La domanda diretta ad ottenere benefici economici deve essere indirizzata al Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione e inoltrata per il tramite del Prefetto della provincia di residenza o della provincia in cui si è verificato l’evento, oppure al Console del luogo di residenza per coloro che risiedono all’estero.

Elenco dei referenti nelle Prefetture -U.T.G.

La domanda può essere presentata in qualunque momento per gli eventi di tale natura verificatisi fino al 17 marzo 1999; deve essere presentata invece entro 3 mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento che conclude il procedimento penale (sentenza, decreto di archiviazione, ecc.) instauratosi in seguito ad eventi verificatisi dal 18 marzo 1999.

Chi può fare la richiesta

Chiunque abbia subito un’invalidità permanente per effetto di lesioni, di qualsiasi entità o grado, in conseguenza di atti eversione dell’ordine democratico, di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice, verificatisi nel territorio dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 1961 e per il cittadino italiano per atti avvenuti all’estero a decorrere dal 1° gennaio 1961;
I familiari delle vittime (di qualsiasi nazionalità e anche apolidi), deceduti in conseguenza dei medesimi tipi di eventi di cui sopra.
 Per familiari della vittima si intendono:
1. coniuge e figli se a carico all’epoca dell’evento, ivi compresi i figli maggiorenni per i benefici di cui alla legge 206/2004;
2. figli anche non a carico all’epoca dell’evento in mancanza del  coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3. genitori;
4. fratelli e sorelle se conviventi a carico all’epoca dell’evento;
5. In assenza dei soggetti sopra indicati competono nell’ordine ai seguenti soggetti, in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta anche se non conviventi e non a carico, soggetti né parenti, né affini né legati da rapporti di coniugio che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi 3 anni precedenti l’evento e conviventi "more uxorio".
I benefici sono corrisposti ai familiari delle vittime secondo l’ordine di priorità sopra indicato (L.466/1980, art. 6, L. 302/90, art. 4 e L. 388/2000, art. 82). Pertanto i soggetti elencati nelle categorie successive possono richiedere i benefici solo in assenza dei soggetti indicati in quella precedente.

Requisiti per l’accesso ai benefici

a) La vittima deve aver subito lesioni o ferite che hanno causato un’invalidità permanente, di qualsiasi grado, ovvero deve essere deceduta in conseguenza di un evento terroristico;
b) I familiari della vittima o i conviventi devono appartenere ad una delle categorie indicate nei punti 1, 2,3,4 e 5, secondo tale ordine di priorità;
c) La vittima, i suoi familiari e conviventi hanno diritto ai benefici purchè estranei ad ambienti o rapporti delinquenziali.

Cosa fare

Presentare la richiesta di benefici al prefetto della provincia di residenza, secondo i modelli scaricabili in fondo alla pagina.
Il prefetto acquisita la domanda dà avvio all’istruttoria. Al termine trasmette l’istanza e gli atti istruttori all’Area I della Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze ed esprime il proprio motivato parere in ordine alla natura dell’evento ed alla sussistenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi previsti dalle leggi.
Acquisita l’istanza corredata dalla documentazione di rito, l’Area I:
• valuta la domanda e la documentazione allegata;
• sottopone la domanda e la relativa documentazione ad un'apposita Commissione consultiva che esprime un parere non vincolante sull'accoglimento o il rigetto della stessa.

In caso di accoglimento della domanda:

- il Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione concede con decreto (corredato dei mandati di pagamento uno per ciascun soggetto beneficiario) la speciale elargizione e/o l’assegno vitalizio.
- i  decreti vengono trasmessi all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il ministero dell’Interno per la registrazione. 
Conseguentemente tale Ufficio dispone l'accreditamento sul conto corrente bancario del richiedente, nel caso della speciale elargizione, e il pagamento da parte del Dipartimento Provinciale del Tesoro competente in relazione alla residenza dell'interessato, nel caso degli assegni.

In caso di rigetto della domanda:

Il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo (T.A.R.) competente entro 60 giorni dalla notifica del decreto di rigetto del Capo Dipartimento o, in alternativa, presentare ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica del predetto decreto.

Attestazione dello status di vittima

Il prefetto rilascia la certificazione attestante la condizione di invalido o di familiare superstite di vittima deceduta in occasioni di eventi di natura terroristica, necessaria per ottenere gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente (ad esempio collocamento obbligatorio al lavoro con precedenza e preferenza a parità di titoli, riserva di posti per l’assunzione, ecc.).






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