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Presidenza del consiglio dei ministri

Concorso assegnazione borse di studio in favore vittime terrorismo e criminalità organizzata

Data Scadenza 09.02.2006


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE

Concorso  pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle  vittime  del  terrorismo  e  della  criminalita' organizzata,  degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della  criminalita' organizzata,  delle  vittime  e dei superstiti - figli e orfani - delle vittime del dovere.

    Vista  la  legge  20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;
    Visti  gli  articoli 4  e 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante  nuove  norme  in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;
    Visto l'art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che apporta modifiche all'art. 4, comma 1, della citata legge  n. 407/1998,  ampliando  l'ambito  dei destinatari della norma agli orfani e ai figli delle vittime della criminalita' organizzata e alle vittime del dovere e loro superstiti;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2001, n. 318 «Regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle borse  di  studio  in  favore  delle  vittime  del terrorismo e della criminalita',  nonche'  degli  orfani  e  dei figli delle vittime del terrorismo»;
    Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  4 febbraio 2003 (convertito nella  legge  2 aprile  2003, n. 56) che ha modificato l'art. 4 della legge  n. 407/1998  estendendo  l'ambito  dei benefici delle borse di studio  agli  orfani  e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalita'  organizzata  nonche'  alle  vittime  del  dovere e loro superstiti che frequentino oltre che le scuole secondarie superiori e di  corso  universitario,  anche  le  scuole  elementari e secondarie inferiori;
    Visto  l'art.  1-bis  del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9 nel testo integrato dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68;
    Vista  la  legge  3 agosto  2004,  n. 206  recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;
    Considerato  che  gli  articoli 3  e  4  del  citato  regolamento dispongono  che  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a bandire  i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che le relative  graduatorie  vengono  approvate  da un'apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

    1.   E'   indetto   un   concorso   pubblico,   per  titoli,  per l'assegnazione  di  borse  di  studio  in  favore  delle  vittime del terrorismo  e  della  criminalita' organizzata nonche' degli orfani e dei   figli   delle  vittime  del  terrorismo  e  della  criminalita' organizzata,  delle  vittime  del  dovere e dei superstiti -- figli e orfani -- delle vittime del dovere.
    2. Per l'anno accademico 2004/2005 sono da assegnare:
      cento  borse di studio, dell'importo di euro 2.582,28 ciascuna, riservate  agli  studenti universitari vittime del terrorismo e della criminalita'  organizzata  nonche'  orfani  e figli delle vittime del terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata, vittime del dovere e superstiti -- figli e orfani -- delle vittime del dovere.
    3. Per l'anno scolastico 2004/2005 sono da assegnare:
      quattrocento  borse  di  studio,  dell'importo  di  euro 206,58 ciascuna,  riservate  agli  studenti  vittime  del terrorismo e della criminalita'  organizzata  nonche'  orfani  e figli delle vittime del terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata, vittime del dovere e superstiti,  figli e orfani delle vittime del dovere, che frequentino la scuola elementare e la scuola media inferiore;
      trecentoquaranta  borse  di studio, dell'importo di euro 516,46 ciascuna,  riservate  agli  studenti  vittime  del terrorismo e della criminalita'  organizzata  nonche'  orfani  e figli delle vittime del terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata, vittime del dovere e superstiti,  figli e orfani delle vittime del dovere, che frequentino la scuola media superiore.
    4.  Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio per  ciascuna delle tipologie sopra indicate e' riservata ai soggetti portatori  di  handicap  di  cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
    5.  Le  somme  residue  relative a borse di studio non attribuite nell'ambito   di  una  categoria  di  beneficiari,  per  mancanza  di aspiranti  aventi  diritto,  saranno utilizzate per l'assegnazione di borse  a  concorrenti  di  altra  tipologia,  in  base  alla relativa graduatoria.

     
Art. 2.

    1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1, comma 2, sono gli studenti che:
      a) risultino   iscritti   al  corso  di  laurea  o  di  diploma universitario nell'anno accademico 2004/2005;
      b) abbiano  sostenuto  con  esito  favorevole  almeno due esami previsti  dal  piano  di  studio  per il conseguimento del diploma di laurea   o  di  un  diploma  universitario  nell'anno  accademico  di riferimento.
    2. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1, comma 3, sono gli studenti che:
      a) risultino iscritti ai corsi nell'anno scolastico 2004/2005;
      b) abbiano  conseguito la promozione alla classe superiore o la licenza  elementare/licenza  media/diploma  di  istruzione secondaria superiore o titolo equiparato, nell'anno scolastico di riferimento.
    3.  I  requisiti di cui alle lettere b) dei commi 1 e 2, non sono richiesti  per  i  soggetti  portatori di handicap di cui all'art. 1, comma 4.
    4.  Tutti  i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso,  debbono  essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

     
Art. 3.

    1.  Le  domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte in  carta  semplice  secondo il modello di cui all'allegato A, devono essere  presentate  all'ufficio  scolastico  competente  in base alla residenza  dello studente o al rettore dell'Universita' alla quale il richiedente e' iscritto.
    2.  Le domande relative all'anno accademico/scolastico 2004/2005, devono  essere presentate o spedite entro il termine di trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta Ufficiale;  la  data  di  presentazione  sara'  quella risultante dal timbro  apposto  dall'ufficio  postale  di  partenza  o dalla data di avvenuta  ricezione  da  parte  dell'Ufficio scolastico/universitario destinatario.
    3.  Le  domande  sottoscritte  dal  richiedente  --  o qualora il richiedente  sia  minore  o  incapace, dall'esercente la potesta' dei genitori  o  dal  tutore  --  accompagnate  da fotocopia di un valido documento   di   identita',   dovranno   essere   accompagnate  dalle dichiarazioni  di  seguito  indicate  (a tal fine il soggetto istante potra' avvalersi delle indicazioni di cui all'allegato B):
      specifica  dell'evento lesivo - luogo, data e breve descrizione del fatto;
      attestazione  della  qualita' di vittima, di orfano o di figlio di  vittima del terrorismo o della criminalita' organizzata ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere dello studente;
      indicazione del corso di studi frequentato nell'anno scolastico o  accademico per il quale viene inoltrata domanda ed ogni dato utile per la valutazione del merito scolastico o universitario nell'anno di riferimento - voti riportati ed eventuale titolo di studio conseguito nell'anno   scolastico;   esami  universitari  superati  e  votazione conseguita,  esclusivamente  riferibili  all'anno accademico indicato dal bando;
      indicazione della qualita' di riservatario, in quanto portatore di handicap, ai sensi del precedente art. 1, comma 5;
      dichiarazione  con  cui  il  richiedente  confermi  di essere a conoscenza  che,  nel  caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicita'   di  quanto  dichiarato  verra'  verificata  secondo  le disposizioni  di  cui  all'art. 4,  comma  2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
      dichiarazione  sostitutiva  semplificata  del  richiedente  - a norma  dell'art. 46,  comma 1, lettera o), del decreto del Presidente  della Repubblica. 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello conforme all'allegato  C),  attestante il reddito complessivo netto del nucleo familiare  risultante  dalle dichiarazioni dei redditi presentate, ai fini  IRPEF,  nell'anno  solare immediatamente precedente all'anno di presentazione  della  domanda,  o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato  dai  datori  di  lavoro  o  da enti previdenziali. A tale reddito  va sommato il reddito delle attivita' finanziarie del nucleo familiare medesimo.

     
Art. 4.

    1. Gli uffici scolastici regionali o le universita' provvedono ad istruire  le  domande  pervenute  per  la  parte di competenza e, nei sessanta  giorni successivi alla data di presentazione della domanda, acquisiscono  gli ulteriori elementi istruttori dai competenti uffici territoriali del Governo.
    2.  Al  termine  dell'istruttoria  le domande sono trasmesse alla Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  il coordinamento amministrativo - via della Mercede n. 9 - 00187 Roma.

     
Art. 5.

    1.  Le borse di studio sono attribuite sulla base di tre distinte graduatorie formulate dalla commissione di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n. 318/2001  per  ciascuna  delle tipologie di borse di studio indicate dall'art. 1.
    2. I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri:
      a) in considerazione della gravita' del danno, da 5 a 10 punti;
      b) in   considerazione  del  reddito,  in  misura  inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso, da 3 a 5 punti;
      c) con  riguardo al merito scolastico o universitario, da 1 a 3 punti.
    3.  La  commissione  redige  inoltre tre distinte graduatorie con riguardo  ai  soggetti portatori di handicap di cui all'art. 1, comma 4,  sulla  base  dei  criteri  di  cui alle lettere a) e b) del comma precedente.
    4.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dall'ultima  riunione  della  commissione,  predispone il decreto che rende esecutive le graduatorie approvate dalla commissone medesima.

      Roma, 22 dicembre 2005

                                                                  Il segretario generale: Masi

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 2 del 10-1-2006


Data pubblicazione 02.01.2006


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