Concorso assegnazione borse di studio in favore vittime terrorismo e criminalità organizzata
Data Scadenza 09.02.2006
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, delle vittime e dei superstiti - figli e orfani - delle vittime del
dovere.
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante
norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1998,
n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata;
Visto l'art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n.
388, che apporta modifiche all'art. 4, comma 1, della citata legge n. 407/1998,
ampliando l'ambito dei destinatari della norma agli orfani e ai figli delle vittime
della criminalita' organizzata e alle vittime del dovere e loro superstiti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2001, n.
318 «Regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle borse di studio
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita',
nonche' degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo»;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 4 febbraio
2003 (convertito nella legge 2 aprile 2003, n. 56) che ha modificato l'art. 4
della legge n. 407/1998 estendendo l'ambito dei benefici delle borse di
studio agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata nonche' alle vittime del dovere e loro
superstiti che frequentino oltre che le scuole secondarie superiori e di corso
universitario, anche le scuole elementari e secondarie inferiori;
Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n.
9 nel testo integrato dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206
recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;
Considerato che gli articoli 3 e 4
del citato regolamento dispongono che la Presidenza del Consiglio dei
Ministri provvede a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che le
relative graduatorie vengono approvate da un'apposita commissione istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. E' indetto
un concorso pubblico, per titoli, per
l'assegnazione di borse di studio in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' degli orfani e
dei figli delle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata, delle vittime del dovere e dei
superstiti -- figli e orfani -- delle vittime del dovere.
2. Per l'anno accademico 2004/2005 sono da assegnare:
cento borse di studio, dell'importo di euro 2.582,28
ciascuna, riservate agli studenti universitari vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata nonche' orfani e figli delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, vittime del dovere e
superstiti -- figli e orfani -- delle vittime del dovere.
3. Per l'anno scolastico 2004/2005 sono da assegnare:
quattrocento borse di studio,
dell'importo di euro 206,58 ciascuna, riservate agli studenti
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche'
orfani e figli delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, vittime del dovere e superstiti, figli e orfani delle vittime del dovere, che
frequentino la scuola elementare e la scuola media inferiore;
trecentoquaranta borse di studio, dell'importo di
euro 516,46 ciascuna, riservate agli studenti vittime del terrorismo
e della criminalita' organizzata nonche' orfani e figli delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, vittime del dovere e
superstiti, figli e orfani delle vittime del dovere, che frequentino la scuola media
superiore.
4. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio
per ciascuna delle tipologie sopra indicate e' riservata ai soggetti portatori di
handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
5. Le somme residue relative a borse di studio non
attribuite nell'ambito di una categoria di beneficiari,
per mancanza di aspiranti aventi diritto, saranno utilizzate per
l'assegnazione di borse a concorrenti di altra tipologia,
in base alla relativa graduatoria.
Art. 2.
1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di
studio di cui all'art. 1, comma 2, sono gli studenti che:
a) risultino iscritti al
corso di laurea o di diploma universitario nell'anno accademico
2004/2005;
b) abbiano sostenuto con esito
favorevole almeno due esami previsti dal piano di studio per il
conseguimento del diploma di laurea o di un diploma
universitario nell'anno accademico di riferimento.
2. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio di cui
all'art. 1, comma 3, sono gli studenti che:
a) risultino iscritti ai corsi nell'anno scolastico 2004/2005;
b) abbiano conseguito la promozione alla classe
superiore o la licenza elementare/licenza media/diploma di istruzione
secondaria superiore o titolo equiparato, nell'anno scolastico di riferimento.
3. I requisiti di cui alle lettere b) dei commi 1 e 2, non
sono richiesti per i soggetti portatori di handicap di cui all'art. 1,
comma 4.
4. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al
suddetto concorso, debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza
del termine per la presentazione della domanda.
Art. 3.
1. Le domande per l'assegnazione delle borse di
studio, redatte in carta semplice secondo il modello di cui
all'allegato A, devono essere presentate all'ufficio
scolastico competente in base alla residenza dello studente o al rettore
dell'Universita' alla quale il richiedente e' iscritto.
2. Le domande relative all'anno accademico/scolastico 2004/2005,
devono essere presentate o spedite entro il termine di trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale; la data di presentazione sara' quella risultante dal
timbro apposto dall'ufficio postale di partenza o dalla data di
avvenuta ricezione da parte dell'Ufficio scolastico/universitario
destinatario.
3. Le domande sottoscritte dal
richiedente -- o qualora il richiedente sia minore o incapace,
dall'esercente la potesta' dei genitori o dal tutore --
accompagnate da fotocopia di un valido documento di
identita', dovranno essere accompagnate dalle
dichiarazioni di seguito indicate (a tal fine il soggetto istante potra'
avvalersi delle indicazioni di cui all'allegato B):
specifica dell'evento lesivo - luogo, data e breve
descrizione del fatto;
attestazione della qualita' di vittima, di orfano
o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalita' organizzata ovvero di vittima o
superstite di vittima del dovere dello studente;
indicazione del corso di studi frequentato nell'anno
scolastico o accademico per il quale viene inoltrata domanda ed ogni dato utile per la
valutazione del merito scolastico o universitario nell'anno di riferimento - voti riportati ed
eventuale titolo di studio conseguito nell'anno scolastico; esami
universitari superati e votazione conseguita, esclusivamente
riferibili all'anno accademico indicato dal bando;
indicazione della qualita' di riservatario, in quanto
portatore di handicap, ai sensi del precedente art. 1, comma 5;
dichiarazione con cui il
richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di
assegnazione della borsa di studio, la veridicita' di quanto
dichiarato verra' verificata secondo le disposizioni di
cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
dichiarazione sostitutiva semplificata
del richiedente - a norma dell'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto
del Presidente della Repubblica. 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello conforme
all'allegato C), attestante il reddito complessivo netto del nucleo familiare
risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate, ai fini IRPEF,
nell'anno solare immediatamente precedente all'anno di presentazione della
domanda, o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori
di lavoro o da enti previdenziali. A tale reddito va sommato il reddito
delle attivita' finanziarie del nucleo familiare medesimo.
Art. 4.
1. Gli uffici scolastici regionali o le universita' provvedono
ad istruire le domande pervenute per la parte di competenza e,
nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione della domanda, acquisiscono
gli ulteriori elementi istruttori dai competenti uffici territoriali del Governo.
2. Al termine dell'istruttoria le domande sono
trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per il coordinamento amministrativo - via della Mercede n. 9 -
00187 Roma.
Art. 5.
1. Le borse di studio sono attribuite sulla base di tre
distinte graduatorie formulate dalla commissione di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 318/2001 per ciascuna delle
tipologie di borse di studio indicate dall'art. 1.
2. I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri:
a) in considerazione della gravita' del danno, da 5 a 10
punti;
b) in considerazione del
reddito, in misura inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso, da 3 a
5 punti;
c) con riguardo al merito scolastico o universitario, da
1 a 3 punti.
3. La commissione redige inoltre tre distinte
graduatorie con riguardo ai soggetti portatori di handicap di cui all'art. 1, comma
4, sulla base dei criteri di cui alle lettere a) e b) del comma
precedente.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni
dall'ultima riunione della commissione, predispone il decreto che rende
esecutive le graduatorie approvate dalla commissone medesima.
Roma, 22 dicembre 2005
Il segretario generale: Masi
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 2 del 10-1-2006
Data pubblicazione 02.01.2006






