Circolare del 12 dicembre 2005
Prot 00722/AAGG/M/13(8)
AI SIGNORI PREFETTI
LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
OGGETTO: Domande di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Come è noto, l'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto
dall'art. 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, ha inteso realizzare, a maggior tutela dei
destinatari di provvedimenti negativi, la generale garanzia di un contraddittorio con
l'Amministrazione che adotta il provvedimento.
In tale direzione, la citata norma prevede quindi che: "Nei procedimenti ad istanza di parte
il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento
della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti
hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da
documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il
procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o,
in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo�".
E' di tutta evidenza, pertanto, proprio per la cennata funzione di garanzia della
disposizione in parola, come assuma particolare rilievo il preciso rispetto della stessa in un
procedimento come quello di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati
di tipo mafioso, in ragione della particolare natura dei destinatari, i quali, anche quando sono
oggetto di un provvedimento di diniego, spesso sono, comunque, vittime della criminalità
organizzata, essendo, molte volte, il diniego medesimo motivato esclusivamente da profili che
attengono a presupposti formali richiesti dalla legge n. 512/1999, per l'accesso al Fondo.
Pertanto, nei casi in cui il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di
tipo mafioso non ravvisi nelle domande di accesso al Fondo di rotazione, elementi per un favorevole
esame, si prega di voler impartire le occorrenti disposizioni ai competenti uffici, affinché venga
notificata agli istanti, in termini di immediatezza, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o
altro mezzo idoneo, la comunicazione concernente la possibilità di presentare, entro dieci giorni
dalla ricezione di detta comunicazione, eventuali osservazioni o nuovi documenti, rappresentando,
altresì, agli interessati che, durante il suddetto termine, il procedimento per l'accesso al Fondo
è interrotto.
Tanto premesso, decorso inutilmente tale termine di dieci giorni, si prega di
voler dare conferma (anche via fax al numero: 06 465 49 835) dell'avvenuta notificazione, con la
precisazione della data della ricezione della stessa, ai fini della adozione, da parte del
Comitato, dei conseguenti provvedimenti.
Confidando nella consueta, disponibile collaborazione sempre assicurata al fine
di garantire la tempestiva definizione delle domande di accesso al Fondo, si ringrazia e si rimane
in attesa di un cortese cenno di assicurazione.
IL COMMISSARIO
(Monaco)






