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Circolari - Dipartimento per gli affari interni e territoriali

Circolare n. 46 del 16 aprile 2008

Elezioni amministrative. Turno di ballottaggio di domenica 27 e lunedi’ 28 aprile 2008. Adempimenti relativi alla fase preparatoria del procedimento e al funzionamento degli uffici elettorali di sezione.

In vista del turno di ballottaggio di domenica 27 e lunedì 28 aprile prossimo, si reputa opportuno diramare le seguenti direttive concernenti sia la fase preparatoria del procedimento che il funzionamento degli uffici elettorali di sezione.


a) Dichiarazione di collegamento con ulteriori liste o gruppi


Si rammenta che l’art. 72, comma 7, e l’art. 74, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedono che i candidati ammessi al ballottaggio per l’elezione diretta, rispettivamente, dei sindaci e dei presidenti della provincia - fermi restando i collegamenti del primo turno - possono dichiarare, entro sette giorni dalla prima votazione, cioè entro domenica 20 aprile prossimo, il collegamento con ulteriori liste o gruppi rispetto a quelli del primo turno.
Tanto premesso, si precisa che gli uffici presso i quali debbono essere depositate le dichiarazioni di ulteriore collegamento sono gli stessi ai quali sono state presentate le candidature per il primo turno di votazione, vale a dire le segreterie dei comuni, per le dichiarazioni di collegamento dei candidati a sindaco, e le segreterie degli uffici elettorali centrali costituiti presso la corte d’appello o il tribunale, per le dichiarazioni di collegamento dei candidati a presidente della provincia.
A tal fine, si pregano le SS.LL. di voler richiamare l’attenzione dei sindaci e dei presidenti degli uffici elettorali centrali sulla necessità che, nell’indicato periodo, le predette segreterie osservino il normale orario di apertura degli uffici anche nei giorni festivi che ricadono nel periodo medesimo.
I segretari comunali dovranno comunicare le dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste per l’elezione diretta del sindaco alla commissione elettorale circondariale che procederà – analogamente all’ufficio elettorale centrale per l’elezione diretta del presidente della provincia - al sorteggio tra i due candidati partecipanti al ballottaggio, rendendo noti immediatamente i nominativi ed i collegamenti ai sindaci ed al Prefetto, in modo da consentire, rispettivamente, la stampa del manifesto e quella delle schede di votazione per il turno di ballottaggio.
Si rammenta, inoltre, che l’art. 72, comma 6, e l’art. 74, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non consentono di rinunciare al ballottaggio e stabiliscono che, in caso di impedimento permanente ovvero di decesso di uno dei due candidati, partecipa al secondo turno di votazione il candidato che segue nella graduatoria.

b) Stampa dei manifesti dei candidati ammessi al ballottaggio. Stampa delle schede di votazione


Si rappresenta la necessità che, attesa l’estrema ristrettezza temporale, il “visto, si stampi” sul manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il turno di ballottaggio (modelli 7- Bis AR per le elezioni provinciali e 10- Bis AR per quelle comunali, trasmessi in allegato alla circolare n. 11 del 21.2.2008) nel quale sono riportati anche i nomi dei candidati ammessi al ballottaggio, e i contrassegni dei relativi gruppi o liste, vada apposto quanto prima possibile e, comunque, non oltre il giorno di giovedì 24 aprile prossimo.
Nella predisposizione delle schede di votazione, i contrassegni delle liste e dei gruppi collegati ai due candidati ammessi al ballottaggio dovranno essere collocati secondo l’ordine del sorteggio, delle liste o gruppi, effettuato in occasione del primo turno, fermo restando che l’ordine dei candidati, a presidente o a sindaco, sarà quello risultante dal nuovo sorteggio effettuato dalla commissione elettorale circondariale e dall’ufficio elettorale centrale.
Per la stampa delle schede, inoltre, sono confermati i medesimi colori utilizzati per il primo turno di votazione:

  • azzurro per le elezioni comunali (codice “pantone”: process blue u);
  • verde per le elezioni provinciali (codice ”pantone”: green u).

Si pregano le SS.LL. di disporre che i dirigenti degli uffici elettorali provinciali prendano diretti contatti con le tipografie incaricate della stampa per l’esecuzione delle direttive impartite con la presente circolare, prestando particolare attenzione nel controllo delle bozze delle schede prima dell’apposizione del “visto, si stampi” e prima della distribuzione delle schede ai comuni, onde evitare disfunzioni e disagi in sede di votazione.

c) Rappresentanti delle liste e dei gruppi presso gli uffici elettorali di sezione


I rappresentanti delle liste e dei gruppi di candidati presso gli uffici elettorali di sezione, già designati per il primo turno di votazione, debbono intendersi confermati anche per il turno di ballottaggio.
Tuttavia, i delegati delle liste e dei gruppi di tutti i partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio hanno la facoltà di designare nuovi rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione, secondo le modalità rispettivamente previste dall'art. 35 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, per le elezioni comunali, e dall’art. 14, quinto comma, della legge 8 marzo 1951, n.122, per le elezioni provinciali.
Le designazioni potranno essere effettuate, entro venerdì 25 aprile, al segretario del comune o, direttamente presso gli uffici elettorali di sezione, nel pomeriggio di sabato 26 aprile, oppure nella prima mattinata di domenica 27 aprile, purchè prima dell'inizio delle operazioni di votazione.
Si ritiene, infine, che, in assenza di specifica normativa al riguardo, possa consentirsi la nomina dei rappresentanti di lista o di gruppo di candidati negli uffici elettorali di sezione presso i quali non siano stati designati in sede di primo turno, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni normative sopra citate.

d) Orari e modalità di votazione


Si rammenta che le operazioni di votazione nel turno di ballottaggio avranno luogo domenica 27 aprile dalle ore 8 alle ore 22 e lunedì 28 aprile dalle ore 7 alle ore 15.
Le medesime operazioni si svolgeranno secondo le modalità descritte nella pubblicazione n. 14 “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione”.
Si rammenta inoltre che, come è noto, configurandosi la votazione di ballottaggio come prosecuzione delle operazioni svoltesi nel primo turno, il corpo elettorale rimane invariato.

e) Rilevazione votanti e comunicazione dei risultati dello scrutinio


Anche in occasione del turno di ballottaggio restano confermati i medesimi orari di rilevazione dei votanti già fissati per il primo turno di votazione, come indicato nelle circolari Miaitse numeri 17 e 18 del 1° marzo 2008, rispettivamente per le elezioni comunali e provinciali.
Pertanto, la comunicazione relativa all’affluenza degli elettori alle urne dovrà essere riferita rispettivamente ai seguenti orari:

  • Domenica 27 aprile (primo giorno di votazione): ore dodici, ore diciannove e ore ventidue - notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) da trasmettere rispettivamente entro le ore dodici e trenta, diciannove e trenta e ventitre.
  • Lunedì 28 aprile (secondo giorno di votazione): dati definitivi sui votanti alla chiusura delle operazioni di votazione delle ore 15, distinti in maschi, femmine e totale da trasmettere entro le ore sedici.

Con l’occasione, si richiamano, altresì, le istruzioni impartite con le circolari di cui sopra, in merito alle modalità di raccolta e trasmissione dei dati richiesti e ai tempi, che dovranno essere il più possibile celeri.
Si rammenta, infine, che le operazioni di scrutinio avranno inizio, immediatamente dopo la chiusura della votazione ed appena completate le operazioni previste dall’articolo 53 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Si pregano le SS.LL. di predisporre tutte le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la tempestiva trasmissione dei dati a partire dalle prime sezioni scrutinate e nel contempo sensibilizzare nuovamente i sindaci affinchè a loro volta organizzino adeguatamente il sistema di raccolta dati e invitino i presidenti degli uffici elettorali di sezione a provvedere con la massima celerità ad effettuare le comunicazioni delle rilevazioni, nonchè i risultati dello scrutinio.


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Si pregano le SS.LL. di portare quanto sopra all’attenzione dei presidenti degli uffici elettorali centrali e delle commissioni elettorali circondariali, dei sindaci dei comuni della provincia e dei rappresentanti locali dei partiti, dei gruppi e dei movimenti politici.





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