Circolare del 5 febbraio 2002
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Impiego
Servizio per i problemi dei lavoratori
immigrati extracomunitari
e delle loro famiglie
Prot. n. 406 - 5 FEB 2002
Allegato: 1
CIRCOLARE N. 7/2002
Roma, 5 febbraio 2002
Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Settore Politiche del Lavoro
Settore Ispezione del Lavoro
Loro Sedi
Direzioni Provinciali del Lavoro
Servizio Politiche del Lavoro
Servizio Ispezione del Lavoro
Loro Sedi
Provincia Autonoma di Bolzano
Rip. 19 - Uff.Lavoro - Isp.Lavoro
Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali
Servizio Lavoro
Trento
Regione Autonoma Friuli V.G.
Agenzia Regionale per l'Impiego
Trieste
Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro
Palermo
e, p.c
Assessorati al lavoro Regionali e
Provinciale e delle Province Autonome
Loro Sedi
Ministero degli Affari Esteri
Gabinetto del Ministro
Roma
Ministero dell'Interno
Gabinetto del Ministro - Roma
INPS-Direzione Generale Roma
OGGETTO: decreto ministeriale del 4.2.2002 concernente la determinazione della
quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002.
Si comunica che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l'allegato
decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4.2.2002, con il quale è stata
fissata, per l'anno 2002, una quota massima di n. 33.000 ingressi per lavoratori subordinati non
comunitari, esclusivamente per le esigenze di carattere stagionale, soprattutto nei settori
alberghiero ed agricolo.
Il decreto ha previsto una ripartizione fra le Regioni e Province autonome come da prospetto
allegato, con un riferimento alle nazionalità indicate al comma 2 (Slovenia, Polonia, Ungheria,
Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria) e ai Paesi per i
quali sono in vigore con l'Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale (Tunisia e Albania).
Ai fini dell'immediata attuazione del decreto in oggetto, si dispone quanto segue.
Le Direzioni Regionali assegnatarie devono ripartire le quote indicate nel prospetto fra le
singole province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire l'avvio immediato dei lavoratori
stagionali interessati, tramite il rilascio delle relative autorizzazioni.
In conformità a quanto previsto dalla circ. 4/2002 di questo Servizio, a partire dalla data
della presente, è consentita l'acquisizione delle domande di autorizzazione al lavoro stagionale,
che i datori di lavoro devono presentare presso codeste sedi provinciali, nei limiti quantitativi
fissati dal d.m. in oggetto e riguardanti esclusivamente le nazionalità sopra specificate.
Le domande da presentare presso le Direzioni Provinciali del Lavoro devono essere corredate
dalla prescritta documentazione.
Si precisa che, fermo restando quanto disposto con la predetta circ. 4/2002, su espressa
richiesta del datore di lavoro interessato, è da considerare valida la documentazione presentata
prima dell'adozione del d.m. in oggetto.
Per la esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale assegnata, codeste Sedi
devono applicare quanto già definito con la circ. n. 104/98, secondo la quale nel caso in cui il
lavoratore straniero svolga attività lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con
nuove autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nell'ambito del periodo massimo stagionale di
6 o 9 mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al
medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dell'esaurimento della quota massima sopraindicata.
Si precisa, infine, come già disposto con la circ. 69/2001 di questo Servizio, che il
contratto di lavoro deve essere esigibile nel primo giorno di attività lavorativa.
Firmato
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Lea Battistoni






