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Legislazione
 
Antimafia - Vittime della mafia

D.P.R. 28 maggio 2001, n.284

Regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso.
Testo pubblicato nella G.U. n. 162 del 14-7-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 22 dicembre 1999, n. 512, ed in particolare
l'articolo 7, comma 1;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407;
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;
Sentito il garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che le competenti commissioni del Senato della
Repubblica non hanno espresso il proprio parere nel termine
prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle finanze e per la
solidarieta' sociale;

E m a n a

il seguente regolamento:

Titolo I
Disposizioni Generali


Art. 1.
Definizioni


1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per "legge", la legge 22 dicembre 1999, n. 512 recante "Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso";
b) per "Comitato", il Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso previsto dall'articolo 3 della legge;
c) per "Commissario", il commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso,di cui all'articolo 3, comma 1, della legge;
d) per "Fondo", il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso istituito dall'articolo 1 della legge;
e) per "CONSAP", la concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Art. 2.
Composizione e funzionamento del Comitato


1. Il Comitato, costituito con decreto del Ministro dell'interno e composto secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge, e' presieduto dal commissario che lo convoca con le modalita' stabilite dallo stesso Comitato.
2. Per ciascuno dei rappresentanti indicati dall'articolo 3 della legge si provvede alla nomina di un supplente.
3. Ai fini della validita' delle sedute del Comitato e' richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Di ciascuna seduta e' redatto apposito processo verbale nel quale il voto contrario dei componenti dissenzienti e' riportato nominativamente solo su loro espressa
richiesta.
4. Le deliberazioni del Comitato sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. A parita' di voti prevale il voto del commissario.
5. Alle sedute del Comitato partecipano due funzionari dell'ufficio di cui all'articolo 4, con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, vengono stabilite le modalita' di corresponsione dei gettoni di presenza e dei rimborsi delle spese sostenute, a valere sul Fondo, al presidente, ai componenti del Comitato ed ai funzionari con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione.

Art. 3.
Attribuzioni del Comitato


1. Il Comitato delibera sulle domande per il risarcimento dei danni, per la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, su eventuali casi di sospensione del procedimento o di revoca o riforma dei provvedimenti gia' adottati, nonche' su ogni altra questione inerente all'applicazione della legge che il commissario ritiene opportuno sottoporre al suo esame.
2. Il Comitato, all'inizio di ogni anno, approva un programma di informazione, predisposto dal commissario, finalizzato a promuovere la massima conoscenza delle iniziative di solidarieta' e di sostegno in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso. L'informazione puo' consistere nella divulgazione attraverso gli organi di stampa, delle finalita' della legge e delle modalita' di accesso al Fondo, nella diffusione audiovisiva di messaggi in ambito nazionale e locale, nonche' nella realizzazione di materiale informativo. Le attivita' relative sono realizzate dal commissario d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Le spese necessarie sono poste a carico del Fondo e sono liquidate dalla CONSAP.
3. Il Comitato approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, illustrando le questioni di carattere interpretativo od applicativo piu' rilevanti inerenti il procedimento e proponendo eventuali modifiche o integrazioni della normativa vigente. La relazione e' trasmessa dal commissario al Ministro dell'interno.

Art. 4.
Ufficio di supporto al Comitato


1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' individuato, nell'ambito delle strutture della
direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno e ferma restando la dotazione organica del medesimo Ministero, un ufficio con i seguenti compiti:
a) gestione del rapporto di concessione con la CONSAP;
b) assistenza tecnica e supporto del Comitato.

Art. 5.
Attribuzioni del commissario


1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 3 della legge, al commissario spettano i seguenti compiti:
a) coordinamento delle iniziative di solidarieta' e sostegno alle vittime dei reati di tipo mafioso, in raccordo con gli altri enti interessati;
b) proposta al Ministro dell'interno di modifiche ed integrazioni alla disciplina normativa del Fondo, al fine di rendere piu' efficace e snella l'azione amministrativa;
c) relazione periodica al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno sull'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti che eventualmente ostacolano la loro proficua attuazione.
2. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il commissario si avvale di una apposita struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita senza oneri aggiuntivi di spesa presso ,il Ministero dell'interno e composta anche da personale comandato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici di cui al comma 1, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' per la corresponsione del compenso al commissario, qualora non appartenente
ad una pubblica amministrazione.
3. Le amministrazioni interessate assicurano ogni collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti del Comitato e dell'ufficio del commissario.


Art. 6.
Risorse finanziarie


1. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito presso il Ministero dell'interno, e' alimentato:
a) dallo stanziamento del capitolo di bilancio n. 2384 di pertinenza del Centro di responsabilita' 5 - Servizi civili dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno;
b) dalle somme di cui all'articolo 2 della legge, individuate entro il 31 ottobre di ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, le quali, nei limiti di quanto versato nell'esercizio finanziario, saranno riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al capitolo di spesa di cui alla lettera
a), con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469;
c) dalle somme eventualmente introitate per effetto dell'esercizio della surrogazione del Fondo agli aventi titolo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge.
2. Le predette somme sono messe a disposizione della CONSAP con le modalita' e i tempi che verranno determinati nel provvedimento di concessione previsto dall'articolo 7.

Art. 7.
Rapporto concessorio con la CONSAP


1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' approvata la concessione per la gestione del Fondo da parte della CONSAP. La concessione ha la durata di tre anni ed e' rinnovata alla scadenza, con le stesse modalita', per un uguale periodo.
2. La concessione si uniforma al principio di affidare alla CONSAP, quale concessionaria, l'esecuzione delle delibere adottate dal Comitato, la gestione di cassa e patrimoniale del Fondo, la conservazione della sua integrita', la liquidazione delle spese relative ai programmi di informazione di cui all'articolo 3, comma 2, nonche' al principio di garantire la verifica periodica da parte dell'amministrazione concedente, della corrispondenza della gestione del Fondo alle finalita' indicate dalla legge.
3. Ai fini di cui al comma 2, la concessione definisce, tra l'altro, le modalita' di esercizio concernenti:
a) l'erogazione delle somme e la loro liquidazione, anche tramite apposite convenzioni con le banche;
b) la ripetizione nei casi di revoca o riforma disposta dal Comitato ai sensi dell'articolo 15 delle somme gia' erogate, nonche' l'esercizio del diritto di surroga previsto dall'articolo 6, comma 4,della legge;
c) la previsione dell'ammontare complessivo delle somme da destinare annualmente ai sensi dell'articolo 4 della legge, al sostenimento delle spese di gestione ordinaria, all'acquisto di
titoli ed obbligazioni dello Stato, nonche' alle spese per le attivita' di informazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge;
d) la presentazione alla direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno per il successivo inoltro, per il tramite dell'ufficio centrale del bilancio, alla Corte dei conti, del rendiconto annuale, approvato dal Consiglio di amministrazione della concessionaria, accompagnato dalla situazione patrimoniale del Fondo e da una relazione sull'attivita' svolta. Analoga presentazione va fatta anche al commissario.
4. La concessione stabilisce, altresi', le modalita' di accreditamento alla CONSAP delle somme che affluiscono al Fondo.

 

Titolo II
Procedimento di accesso al fondo

Art. 8.
Domanda di accesso al Fondo


1. Il procedimento per l'accesso al Fondo ha inizio con la presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti indicati dall'articolo 4 della legge

Art. 9.
Istruttoria della domanda e termini del procedimento


1. La domanda per l'accesso al Fondo e' presentata direttamente o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al prefetto della provincia nella quale il richiedente ha la residenza, ovvero in cui ha sede l'autorita' giudiziaria che ha emesso la sentenza.
2. Nel caso di invio o presentazione di una domanda ad un ufficio non competente, quest'ultimo provvede immediatamente ad inoltrarla all'ufficio competente. In questo caso, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge per la conclusione del procedimento, decorre dal giorno in cui la domanda e' pervenuta alla prefettura competente.
3. Il prefetto, ricevuta la domanda, comunica ai soggetti aventi diritto al risarcimento, l'avvio del procedimento ed il nominativo del funzionario responsabile dell'istruttoria, e al Comitato le generalita' del richiedente e la data di presentazione o di spedizione della domanda, ai fini della sua iscrizione in un elenco cronologico informatizzato tenuto dall'ufficio di cui all'articolo 5, comma 2.
4. Il prefetto verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la corresponsione delle somme richieste, cosi' come stabilito dagli articoli 4 e 6 della legge, avvalendosi anche, a tale fine, degli organi di polizia ed integrando eventualmente gli atti istruttori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge.
5. Il prefetto, entro venti giorni dal ricevimento del-l'istanza, invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria al Comitato unitamente ad un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo.

Art. 10.
Contenuto e documentazione della domanda


1. La domanda sottoscritta dai soggetti indicati al-l'articolo 4 della legge, deve contenere:
a) la dichiarazione di essere vittima di uno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge. Tale dichiarazione e' riferita al soggetto deceduto in caso di domanda presentata dai successori a titolo universale;
b) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, nei confronti dei beneficiari non e' stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e che per gli stessi reati non vi sono a carico procedimenti penali in corso;
c) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non e' stata applicata in via definitiva e non vi sono procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; d) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non sono state liquidate somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, di rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa da parte del soggetto condannato al risarcimento del danno.
2. In caso di domanda presentata dai successori a titolo universale, le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono riferite anche al soggetto deceduto.
3. Alla domanda e' allegata copia autentica del-l'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato di cui all'articolo 4 della legge, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.

Art. 11.
Sospensione del procedimento


1. Il procedimento per l'accesso al Fondo e' sospeso nei seguenti casi:
a) quando, sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda o degli accertamenti istruttori disposti, venga riscontrata l'esistenza di un procedimento penale pendente per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
b) qualora la domanda prodotta dall'interessato risulti incompleta della documentazione di cui all'articolo 10;
c) qualora il Comitato, ai fini della completezza della documentazione posta a base della richiesta di accesso al Fondo, ritenga necessario invitare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge, l'interessato a fornire documentazione integrativa o di acquisire copia di atti e informazioni scritte dall'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento comunica immediatamente all'interessato le cause di sospensione.


Art. 12.

Deliberazione sulla domanda


1. Ferme restando le ipotesi di sospensione di cui all'articolo 11, il Comitato, ricevuta la domanda corredata della documentazione istruttoria, delibera sulla richiesta di risarcimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda da parte della prefettura competente

Art. 13.
Comunicazione della decisione


1. La deliberazione di cui all'articolo 12, comma 1, e' immediatamente trasmessa dal commissario al prefetto competente per l'immediato inoltro agli interessati, nonche' alle autorita' giudiziarie che hanno emesso le sentenze di cui all'articolo 4, comma 1, della legge e di cui all'articolo 5, comma 4, della legge, ed alla CONSAP per gli adempimenti di cui all'articolo 7.

Art. 14.
Accesso al Fondo in quota proporzionale


1. Il Comitato, in caso di disponibilita' finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, delibera l'accesso al Fondo in quota proporzionale, stabilendo a tal fine, entro il 31 gennaio, la misura percentuale dell'ammontare complessivo dei risarcimenti che possono essere erogati, tenendo conto delle richieste soddisfatte solo in parte nell'anno precedente, delle domande gia' esaminate dal Comitato e di quelle che potranno essere presentate dagli interessati nel corso dell'esercizio, delle disponibilita' del Fondo, al netto delle spese di gestione, risultanti dagli stanziamenti di bilancio e dalle somme che saranno trasferite ai sensi dell'articolo 2 della legge. Entro il biennio successivo all'anno di riferimento, sulla base delle effettive risultanze, il comitato provvede alla liquidazione definitiva, senza aggravi di spesa derivanti da interessi, rivalutazioni ed altri oneri aggiuntivi.


Art. 15.
Revoca e riforma


1. La deliberazione di accoglimento della domanda e' revocata con delibera del Comitato:
a) qualora, a seguito di specifico giudizio di revisione la sentenza di condanna di cui all'articolo 4, comma 1, della legge, sia stata revocata con decisione passata in giudicato;
b) qualora in sede di definizione dell'impugnativa della sentenza civile di liquidazione del danno, ovvero della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, sia venuto meno il titolo al risarcimento concesso.
2. La deliberazione di accoglimento della domanda e' riformata con delibera del Comitato qualora in sede di definizione delle impugnative di cui al comma 1, lettera b), sia stato modificato l'ammontare del risarcimento dovuto.
3. Ai fini di quanto previsto nel comma 2, la cancelleria del giudice competente per i giudizi ivi indicati, avvisa il Comitato dei fatti rilevanti per l'adozione della deliberazione di revoca o di riforma.
4. Per l'esecuzione dei provvedimenti di revoca o di riforma si osservano le disposizioni di cui all'articolo 13.

Titolo III

Tutela delle informazioni

Art. 16.
Riservatezza del procedimento


1. Tutti gli organi ed i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell'ambito del procedimento disciplinato dal presente regolamento curano che la rispettiva attivita' sia espletata in modo tale da assicurare la massima celerita' e speditezza delle procedure, e nel rispetto dei principi di imparzialita' ed efficienza dell'azione amministrativa, nonche' dei principi contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, e dei relativi regolamenti attuativi.
2. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, e successive modificazioni. Gli atti del procedimento sono coperti dal segreto d'ufficio, a termini dell'articolo 6, comma 3, della legge. Di essi e del loro contenuto e' pertanto vietata la pubblicazione.
3. Su richiesta degli aventi diritto al risarcimento, ed entro i limiti di cui al comma 2, il prefetto ed il Comitato forniscono le informazioni sullo stato del procedimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 maggio 2001

CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Del Turco, Ministro delle finanze Turco, Ministro per la solidarieta' sociale

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 143






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