Ministero dell'Interno - Decreto 24 ottobre 2007, n. 220
Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture.
testo in vigore dal: 12-12-2007
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44 e, in particolare, l'articolo 13, comma 2;
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 e, in particolare, l'articolo 15, comma 4;
Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1996, n. 189, concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime;
Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1994, n. 614;
Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1999, n. 451 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;
Ritenuto di dover disciplinare con un nuovo regolamento le condizioni e i requisiti per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, di cui all'articolo 13, comma 2 della citata legge n. 44/1999, e le modalità di tenuta dello stesso elenco;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi in data 18 giugno 2007;
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 27-31/A-40 del 18 settembre 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Presso ogni prefettura - U.T.G. è istituito l'elenco provinciale delle associazioni e delle fondazioni antiracket ed antiusura.
2. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 1, le associazioni, anche non riconosciute, le fondazioni e i comitati di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e le associazioni e le fondazioni antiracket ed antiusura, aventi tra gli scopi sociali, risultanti dall'atto costitutivo, quello principale di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, purchè gli enti suddetti risultino costituiti da almeno un anno, operino effettivamente secondo i criteri indicati nell'articolo 3 e i cui associati, amministratori o promotori non si trovino in una delle situazioni previste nell'Allegato 1, nonchè, a questa sola condizione, le associazioni e le fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
3. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione, anche non riconosciuta, fondazione o comitato, nonchè della completa indicazione di coloro che ne sono soci, amministratori o promotori, è indirizzata al prefetto della provincia in cui l'associazione od organizzazione ha la sede principale, quale indicata nell'atto costitutivo.
4. Quando la richiesta di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è presentata da associazioni e fondazioni, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ne è fatta espressa menzione nella domanda ed è allegata specifica attestazione, sottoscritta dal rappresentante legale che richiede l'iscrizione. In tal caso non è necessario presentare altra documentazione.
Art. 2.
1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1 è comprovata mediante l'apposizione, su copia della domanda, della data di iscrizione, del numero d'ordine assunto nell'elenco e dal timbro dell'ufficio che ha proceduto all'iscrizione medesima, con la sigla dell'incaricato.
2. I dati di cui al comma 1 devono essere sempre riportati in ogni domanda, istanza od atto rivolti alle pubbliche amministrazioni o all'esterno, se prodotti nell'ambito delle specifiche attività di assistenza e solidarietà.
Art. 3.
1. Non possono conseguire l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, quegli enti i cui statuti non offrono sufficienti garanzie di democraticità quanto alle regole di funzionamento degli organismi deliberativi, cui sono riservate le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonchè di partecipazione alle cariche sociali.
2. Non possono, altresì, conseguire l'iscrizione gli enti che nel periodo di cui all'articolo 1, comma 2, successivo alla loro costituzione, non dimostrano di aver acquisito la specifica capacità di operare nel settore dell'assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive o di usura attraverso:
a) la collaborazione con le forze dell'ordine, ferme le specifiche competenze di queste ultime, nell'individuazione dei fattori sociali di radicamento e sviluppo dei suddetti fenomeni criminali e delle strategie sul piano economico e produttivo per contrastarne i rischi;
b) la costituzione di parte civile in almeno un procedimento riguardante un proprio assistito o, in alternativa, l'attività di sensibilizzazione delle vittime al ricorso alla denuncia degli autori dei reati e la promozione di campagne educative e di diffusione della cultura della legalità.
3. Non possono conseguire l'iscrizione le associazioni e le fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, già iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, che risultino cancellate dal medesimo elenco, a termini delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.
4. Il prefetto, entro sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della domanda di iscrizione, verifica che fra gli scopi sociali vi siano quelli indicati all'articolo 1, comma 2; che sussistano i requisiti previsti dai commi 1, 2 e 3; che i soci, gli amministratori o i promotori non si trovino in una delle situazioni indicate nell'Allegato 1.
5. Il prefetto, venti giorni prima della scadenza di cui al comma 4, può chiedere, per una volta, chiarimenti o elementi integrativi all'associazione od organizzazione che ha presentato la domanda, assegnando un termine di venti giorni per il deposito della relativa documentazione. Durante questo tempo la procedura per l'iscrizione resta sospesa. Decorsi inutilmente i venti giorni non può farsi luogo all'iscrizione, se non dietro presentazione di nuova documentata istanza.
Art. 4.
1. La prefettura - U.T.G. competente, entro sessanta giorni decorrenti dal compimento di ogni triennio per ciascuna iscrizione, procede a verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni che la consentirono, compresa l'assenza di iscrizioni in altri elenchi provinciali che, ove effettuate in difformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, si intendono nulle. In tal caso, su segnalazione della prefettura - U.T.G. competente, le prefetture - UU.TT.G. provvedono alle relative cancellazioni.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, trenta giorni prima dell'inizio della procedura di revisione, la prefettura - U.T.G. competente notifica al legale rappresentante dell'ente la richiesta di deposito della documentazione comprovante l'attualità dei requisiti e delle condizioni prescritte. Il deposito della documentazione deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica, durante i quali gli effetti dell'iscrizione restano sospesi. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni ovvero accertata la carenza delle condizioni e dei requisiti prescritti, la prefettura - U.T.G procede alla cancellazione dell'ente dall'elenco.
3. Con le stesse modalità previste nei commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si fa luogo a revisione, secondo l'ordine cronologico, delle posizioni degli enti che risultano già iscritti da almeno un triennio nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 21 ottobre 1999, n. 451. Per gli enti che risultano iscritti nel medesimo elenco da meno di tre anni, si procede a revisione, con identici criteri, al compimento di un triennio dalla data di ciascuna iscrizione.
4. Le eventuali variazioni, intervenute successivamente al momento dell'iscrizione nell'elenco, con riferimento alle condizioni ed ai requisiti di cui agli articoli 1 e 3, sono comunicate tempestivamente alla prefettura - U.T.G., mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante. In ogni caso, delle variazioni intervenute è sempre rinnovata la comunicazione quando l'associazione od organizzazione presenta domanda di elargizione nei casi previsti dalla legge.
Art. 5.
1. Fuori dei casi riguardanti la revisione di cui all'articolo 4, quando si accerti che sono venuti meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti previsti dagli articoli 1 e 3 per l'iscrizione, il prefetto può disporre la sospensione dell'iscrizione e la rimozione delle cause ostative o la cancellazione dall'elenco. Restano comunque fermi i provvedimenti da adottare nell'immediatezza al verificarsi delle situazioni riguardanti taluno degli associati, degli amministratori o dei promotori, di cui all'Allegato 1.
2. La sospensione dell'iscrizione o la cancellazione dall'elenco sono altresì disposte, in relazione alla gravità del fatto, quando l'associazione o l'organizzazione o taluno dei soci, amministratori o promotori non abbiano osservato le cautele necessarie per la tutela della riservatezza dei soggetti assistiti.
3. I provvedimenti di diniego, sospensione, revoca e cancellazione dell'iscrizione sono adottati dal prefetto con provvedimento motivato, da notificarsi all'associazione od organizzazione interessata.
4. Dei provvedimenti di diniego, sospensione, revoca e cancellazione dell'iscrizione, relativi alle associazioni ed alle fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, adottati per una delle cause previste nell'Allegato 1, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, su segnalazione del prefetto, ne informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro. Analoga segnalazione è fatta dal prefetto al Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.
Art. 6.
1. I decreti ministeriali 7 settembre 1994, n. 614 e 21 ottobre 1999, n. 451, sono abrogati.
Art. 7.
1. L'applicazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 ottobre 2007
Il Ministro dell'interno
Amato
Il Ministro della giustizia
Mastella
Visto il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 31






