Allegato 1 al decreto 24 ottobre 2007, n. 220
testo in vigore dal: 12-12-2007
CONDIZIONI SOGGETTIVE PER IL DINIEGO, LA REVOCA O LA SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO
1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1 deve essere negata e, se già effettuata, deve essere sospesa se i provvedimenti non sono definitivi, o revocata, se si tratta di provvedimenti definitivi, quando taluno degli associati, degli amministratori o dei promotori si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codicepenale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione), 644 (usura), del codice penale;
c) abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);
d) sia stato condannato, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) sia sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per la persona è stato già disposto giudizio, se la stessa è stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il giudizio;
f) nei suoi confronti il tribunale abbia applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, nonchè nei casi di riabilitazione.
3. L'iscrizione può essere negata o sospesa quando nei confronti delle persone di cui al comma 1 sono in corso i procedimenti di cui allo stesso comma ovvero un provvedimento di prevenzione dell'autorità di pubblica sicurezza.






