DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2005, n.293
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, relativo al biennio economico 2004-2005, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
testo in vigore dal: 8-2-2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di
rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge
28 luglio 1999, n. 266;
Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il
procedimento negoziale per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono
recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Viste le disposizioni di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139, che dispongono che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica
ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia;
Atteso che, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le
organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia devono essere
individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia
di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 19 maggio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2004, con il quale é stata individuata la delegazione
sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al
biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, di recepimento
dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al quadriennio 2002-2005 per gli
aspetti giuridici ed al biennio 2002-2003 per gli aspetti economici;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, adottato in attuazione
degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Vista l'«ipotesi di accordo» relativa al biennio economico 2004-2005, riguardante il
personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 7 novembre 2005 dalla delegazione di parte pubblica e
dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera prefettizia
SI.N.PRE.F. (Sindacato nazionale dei funzionari prefettizi), CISL - FPS e SNADIP - CISAL;
Visto l'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto l'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto l'articolo 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87;
Visto l'articolo 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;
Visto l'articolo 13-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre
2005, con la quale é stata approvata, ai sensi del citato articolo 29 del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la predetta ipotesi di
accordo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione
pubblica, del Ministro dell'interno e del ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.
Art. 2.
Decorrenza e durata
1. Il presente decreto concerne gli aspetti economici ed é valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.
Art. 3.
Vacanza contrattuale
1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza
del presente decreto, al personale della carriera prefettizia é corrisposto, a partire dal mese
successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di
inflazione programmato calcolato sugli stipendi tabellari di cui all'articolo 4. Dopo ulteriori tre
mesi di vacanza contrattuale, il relativo importo é pari al cinquanta per cento del tasso di
inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti
dal nuovo decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139.
2. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 si applica
la procedura di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Tale procedura
é avviata dal Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dall'acquisizione della
richiesta prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa.
Art. 4.
Stipendio tabellare
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 lo stipendio tabellare é stabilito per ciascuna
qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
prefetto: Euro 81.065,00;
viceprefetto: Euro 53.522,00;
viceprefetto aggiunto: Euro 38.680,00.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 lo stipendio tabellare é rideterminato per ciascuna
qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
prefetto: Euro 87.094,00;
viceprefetto: Euro 57.174,00;
viceprefetto aggiunto: Euro 41.144,00.
Art. 5.
Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
1. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modifiche ed
integrazioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003,
n. 252, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed é alimentato dalle seguenti
ulteriori risorse finanziarie:
a) Euro 60,22 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 per tredici
mensilità;
b) Euro 167,58 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2005 al 30 aprile 2005 per quattro
mensilità;
c) Euro 177,22 lordi mensili pro capite dal 1° maggio 2005 al 31 dicembre 2005 per nove
mensilità.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine
dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.
Art. 6.
Retribuzione di posizione
1. La retribuzione di posizione - parte fissa é stabilita nei seguenti importi
annui lordi per tredici mensilità:
a decorrere dal 1° gennaio 2004:
a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: Euro 21.100,00;
b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: Euro 11.900,00;
c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: Euro 6.200,00;
a decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: Euro 22.600,00;
b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: Euro 12.800,00;
c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: Euro 6.700,00.
2. Per l'anno 2004 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali
individuate con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, é rideterminata, nelle
componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): Euro 32.597,00;
b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): Euro 28.177,00;
c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): Euro 22.671,00;
d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): Euro 21.597,00;
e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): Euro 17.311,00;
f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): Euro 14.016,00;
g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): Euro 10.214,00.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni
funzionali individuate con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, é
rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per
tredici mensilità:
a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): Euro 34.969,00;
b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): Euro 30.264,00;
c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): Euro 24.411,00;
d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): Euro 23.028,00;
e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): Euro 18.558,00;
f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): Euro 15.090,00;
g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): Euro 11.043,00.
4. A decorrere dal 1° maggio 2005 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni
funzionali individuate con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, é
rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per
tredici mensilità:
a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): Euro 34.969,00;
b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): Euro 30.264,00;
c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): Euro 24.411,00;
d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): Euro 23.028,00;
e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): Euro 18.771,00;
f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): Euro 15.090,00;
g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): Euro 11.193,00.
5. Ai funzionari promossi alla qualifica superiore, per il periodo intercorrente tra la data
di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e quella di
conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e
la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo
recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso.
6. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo
20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del
decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, la retribuzione di posizione é
rideterminata, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
per l'anno 2004:
incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): Euro 35.853,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): Euro 30.420,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): Euro 23.335,00;
a decorrere dal 1° gennaio 2005:
incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): Euro 38.451,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): Euro 32.671,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): Euro 24.850,00.
7. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, le
misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali,
sono determinate in sede di contrattazione decentrata, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera
e), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, nell'ambito delle risorse
finanziarie destinate alla retribuzione di posizione di cui al presente articolo, entro i seguenti
valori annui lordi per tredici mensilità: da un minimo di Euro 11.193,00 ad un massimo di Euro
38.451,00.
8. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dal decreto del
Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, compete comunque un unico trattamento economico
accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di
sostituzione a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per periodi
non inferiori a tre mesi, nonché in quelli di conferimento temporaneo di incarico riconducibile a
posizione funzionale superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la misura
del trattamento accessorio é definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito
delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi.
Art. 7.
Retribuzione di risultato
1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno
determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici
mensilità ai funzionari prefettizi, ivi compresi quelli in servizio presso il Commissariato dello
Stato della regione Siciliana, il Rappresentante dello Stato nella regione Sardegna, la Commissione
di coordinamento della Valle d'Aosta ed il Commissariato del Governo per la regione Friuli-Venezia
Giulia, tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente,
in relazione alle diverse qualifiche, per entrambi gli anni 2004 e 2005, nel rispetto dei seguenti
parametri:
a) per i prefetti: fino a un massimo di 100;
b) per i viceprefetti: fino a un massimo di 75;
c) per i viceprefetti aggiunti: fino a un massimo di 50.
2. La misura della retribuzione di risultato verrà definita in sede di accordi decentrati a
livello centrale, una volta effettuato il sistema di valutazione di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
Art. 8.
Effetti del nuovo trattamento economico
1. Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli
4 e 6 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità
di fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 4 e 6 sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio con
diritto a pensione nel periodo di vigenza del biennio economico 2004-2005. Agli effetti
dell'indennità di fine rapporto, nonché di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 9.
Disposizioni finali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.
Art. 10.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro
5.870.000,00 per l'anno 2004, in euro 16.240.000,00 per l'anno 2005 ed in euro 16.510.000,00 a
decorrere dall'anno 2006, si provvede: quanto ad euro 2.870.000,00 per l'anno 2004 ed euro
5.440.000,00 a decorrere dall'anno 2005, mediante parziale riduzione dell'autorizzazione di spesa
recata dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, quanto ad euro 800.000,00
per l'anno 2005 ed euro 1.070.000,00 a decorrere dall'anno 2006, mediante parziale riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, quanto ad euro 3.000.000,00 per l'anno 2004 ed euro 5.000.000,00 per l'anno 2005, mediante
utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3-quater del decreto-legge 30 gennaio
2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quanto ad euro
5.000.000,00 a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, quanto ad euro 5.000.000,00 a decorrere dall'anno 2005, mediante
utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 13-bis del decreto-legge 30 giugno 2005,
n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 375






