DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n. 121 GU n. 144 del 21-6-2002 testo in vigore dal: 22-6-2002
Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza nella circolazione
stradale, in considerazione dell'ormai iniziato esodo estivo e dell'incremento considerevole dei
veicoli su strade ed autostrade;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno
2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Le disposizioni degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2.
1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "viva voce", sono inserite le seguenti: "o dotati di auricolare".
Art. 3.
1. Al comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: "tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento", sono sostituite dalle seguenti: "tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l)".
Art. 4.
1. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali, nonché sulle altre
strade, individuate con apposito decreto dal prefetto, ai sensi del comma 2, gli organi di polizia
stradale, di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
secondo le direttive fornite dal Ministro dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, possono impiegare od installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del
traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di
comportamento stabilite dall'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il prefetto, sentiti gli organi locali di polizia stradale, e su conforme parere degli
enti proprietari, individua le strade di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità,
delle condizioni strutturali e plano-altimetriche, di traffico o di altre cause per le quali non e'
possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla
fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per
la conversione in legge.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 giugno 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Scajola, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli






