Modifiche al decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 30 luglio 2002, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già
approvato dalla Camera dei deputati:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale
Art. 1.
1. Il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 2002, N. 121
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni dell'articolo 11 del
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. All'articolo 152 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
"1-ter. Durante
la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso delle luci di
posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci
d'ingombro".
4. L'articolo 12 del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, è abrogato».
All'articolo 2, comma 1, dopo le
parole: «o dotati di auricolare» sono aggiunte le seguenti: «purché il conducente abbia adeguate
capacità uditive ad entrambe le orecchie».
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - 1. Il comma 5 dell'articolo
186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
"5. Qualora
dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi
per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle
sanzioni di cui al comma 2".
2. All'articolo 13, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, il capoverso 5 è sostituito dal seguente:
"5. Qualora
dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcoolemico superiore a
0,5 grammi per litro (g/l), il conducente è considerato in stato di ebbrezza ai fini
dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2".
3. All'articolo 191, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "o accompagnata da cane guida," sono inserite
le seguenti: "o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca,"».
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
2. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi
di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari,
individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al
comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni
strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo
senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o
all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica
anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente
periodo.
3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione
deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che,
nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di
accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito
amministrativo, nonchè i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della
circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la
violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono
essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi
tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata
di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».






