DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n.151
Modifiche ed integrazioni al codice della strada.
testo in vigore dal: 30-6-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9, recante disposizioni integrative e correttive del Nuovo codice della strada, a norma
dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di integrare le
norme del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, in vista della sua
entrata in vigore, con l'obiettivo di pervenire ad un piu'
elevato livello di sicurezza gia' nei
prossimi esodi estivi caratterizzati da un massiccio incremento della
circolazione nelle strade;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27
giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei servizi di polizia
stradale, le norme per la costruzione delle strade e le norme di equipaggiamento dei
veicoli.
1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) ai Corpi e ai
servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza e
relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali;»;
b) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) al
Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale
dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.».
2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «solo per le strade esistenti»
sono sostituite dalle seguenti: «solo per specifiche situazioni»;
b) le parole: «l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «il
rispetto».
3. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Durante la
circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto
di cose nonche' classificati per uso speciale o per trasporti specifici, con massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresi' essere equipaggiati con
strisce posteriori e laterali retroriflettenti.».
Art. 2.
Modifiche alle norme inerenti la guida dei
veicoli
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 nel primo periodo la parola: «motocarrozzetta»
e' sostituita dalle seguenti: «tricicli, quadricicli»; il secondo e il terzo periodo
sono soppressi;
b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere rilasciato a mutilati o a
minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e
D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a
noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica
locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119,
comma 10, lettera c).».
2. Il comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «6. I provvedimenti
di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e
dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il
difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e
psichici prescritti, sono atti definitivi.».
3. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le
patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata
non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D,
comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i
quali e' richiesto il certificato di idoneita' alla guida di cui all'articolo 116.»;
b) al comma 3 le parole: «Chiunque,
munito di patente di categoria B, C o D guida
un autoveicolo» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque, munito di
patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata
non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo».
4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 nel
primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 116,
comma 8,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 116, commi 8 e 8-bis,»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Per
i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un
periodo di almeno sei mesi, la validita' della patente e' altresi'
confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119,
commi 2-bis e 4, dalle
Autorita' diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi
medesimi, che rilasciano una specifica attestazione,
previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da
parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani,
temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di
permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la
dimora in Italia, il cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del comma 5.»;
c) al comma 7 il secondo e terzo periodo
sono sostituiti dal seguente: «Alla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
5. Il comma 4 dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «4. Il provvedimento di
sospensione della patente di cui al comma 2 e' atto definitivo.».
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 130 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente: «2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto
ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere
permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto
definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, e' ammesso ricorso
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il
provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato
e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se
il ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato.».
7. All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.
Al di fuori dei casi previsti dal comma 1,
gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed
appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti
all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed
appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il
territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme
previste dall'articolo 93, a condizione che al momento
dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso
una persona fisica residente in Italia.»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La sanzione accessoria non
si applica qualora al veicolo,
successivamente all'accertamento, venga rilasciata la
carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 93.».
Art. 3.
Modifiche alle norme di comportamento
1. All'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 11 le parole: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) al comma 12 le parole: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 270,90 a euro 1.083,60».
2. Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20».
3. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»
sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis.
Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una
delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due
volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a
tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».
4. All'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 15 le parole: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
b) al comma 15, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Quando lo
stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle
violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.»;
c) al comma 16, nel primo periodo, le
parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
d) al comma 16, nel secondo periodo, le parole: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60»;
e) al comma 16 il terzo periodo e'
sostituito dal seguente: «Dalle violazioni di cui al presente
comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della
patente e' da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso
della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.».
5. All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h)
luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i
dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza
del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;»;
b) al comma 1 la lettera p) e' sostituita dalla seguente: «p)
pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e
fluorescente destinato a segnalare particolari
categorie di veicoli;»;
c) dopo la lettera p) sono aggiunte le
seguenti:
«p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato
a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il
dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere piu'
facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna;
p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione
supplementare a quella parte della strada situata in prossimita'
dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso e' in procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione
destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che puo'
essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante
modificazione della distribuzione
luminosa del proiettore anabbagliante;
p-sexies) segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu: il dispositivo supplementare
installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'articolo
177;
p-septies) segnalazione visiva a luce
lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare
installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in
condizioni di eccezionalita', sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al
soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la
pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole
ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.».
6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fuori
dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore e' obbligatorio l'uso
delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci
della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i
motocicli e' obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori
dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di
questi dispositivi, se il veicolo ne e' dotato, possono
essere utilizzate le luci di marcia diurna.»;
b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono soppressi.
7. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Da
mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno
nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte
pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilita', durante la marcia
dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci
della
targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli
a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti.
Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondita' possono
essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia
insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia
connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.»;
b) al comma 2 nel terzo periodo le parole: «nei
casi indicati dall'articolo 152, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti:
«nei casi indicati dal comma 1»;
c) al comma 4 nel secondo periodo le parole: «in deroga al comma 1,
punto b)» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga al comma 1,»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nei casi
indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli,
l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante
la fermata o la sosta, a meno che il veicolo
sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica
o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale
obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.»;
e) al comma 6 le parole: «nelle
ore e nei casi indicati nell'articolo 152, comma 1,» sono
sostituite dalle seguenti: «nelle ore e nei casi indicati nel comma 1,».
8. Al comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.».
9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente:
«4.bis. Nei casi indicati dal comma 1 durante le
operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo
devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti o
luminosi per rendere visibile il soggetto che opera.».
10. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Sui
ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre al
conducente, salvo che il posto per il passeggero sia
espressamente indicato nel certificato di circolazione.»;
b) al comma 3 la parola:
«motocicli» e' sostituita dalle seguenti: «veicoli di cui al comma 1»;
c) nel comma 6 le parole: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10.».
11. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Durante la
marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e
motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente
allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la
normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Sono esenti
dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote
dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o
a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta
e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo
del veicolo in
condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.»;
c) al comma 2 le parole: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal
comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per
trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».
12. All'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 le parole: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55»
sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
b) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando
il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle
violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.»;
c) al comma 9 le parole: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro
81,90» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55».
13. Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10».
14. All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 le parole: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»
sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) al comma 5 le parole: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»
sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Se
il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa
prescritti e' contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il
piu' vicino luogo di sosta, che, comunque, non puo'
essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato dalle
disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dai commi 4 e 5 sono ridotte alla meta'.»;
d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Nei
casi previsti dai commi 4, 5, 5-bis e 6 l'organo accertatore, oltre
all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al
conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i
prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro immediato della carta di
circolazione e della patente di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il
veicolo sia condotto in luogo idoneo per la
sosta ove dovra' permanere per il periodo necessario; del ritiro e dell'intimazione e'
fatta menzione nel verbale di contestazione
delle violazioni
accertate. Trascorso il periodo indicato la
restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui
dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che
vi provvede dopo la constatazione che il viaggio puo' essere
ripreso nel rispetto delle condizioni richieste
dal presente articolo, previa espressa annotazione sul verbale di
contestazione della violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato intimato
di non proseguire il viaggio e' soggetto alle sanzioni previste
dall'articolo 216.»;
e) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Salvo che si
tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel
presente articolo si applicano al conducente, al
proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente
dipende, nonche' al committente, quando si tratta di trasporto
eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una attivita'
commerciale.».
15. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»
sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Se
il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa
prescritti e' contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il
piu' vicino luogo di sosta, che, comunque, non puo'
essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato,
le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono ridotte alla meta'.»;
c) al comma 4 le parole: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55»
sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis.
Nei casi previsti dai commi 3 e 3-bis
l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il
viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e
provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di
guida, disponendo che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in
luogo idoneo per la sosta ove dovra' permanere per il periodo
necessario; del ritiro e dell'intimazione e' fatta menzione nel
verbale di contestazione delle violazioni
accertate. Trascorso il periodo indicato la
restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui
dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che
vi provvede dopo la constatazione che il viaggio puo' essere
ripreso nel rispetto delle condizioni richieste
dal presente articolo, previa espressa annotazione sul verbale di
contestazione della violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato intimato
di non proseguire il viaggio e' soggetto alle sanzioni previste
dall'articolo 216.»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Salvo che si
tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel
presente articolo si applicano al conducente, al
proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente
dipende, nonche' al committente, quando si tratta di trasporto
eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una attivita'
commerciale.».
16. All'articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Cronotachigrafo e limitatore di velocita»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nei
casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e
successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di
cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalita' d'impiego
stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le
modalita' previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresi' di
limitatore di velocita'.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis.
Chiunque circola con un autoveicolo non munito di
limitatore di velocita' ovvero circola con un autoveicolo munito di un
limitatore di velocita' avente caratteristiche non rispondenti a quelle
fissate o non funzionante, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La sanzione
amministrativa pecuniaria e' raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi
l'alterazione del limitatore di velocita'.»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il titolare
della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in
circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocita' o di cronotachigrafo e dei
relativi fogli di registrazione, ovvero con
limitatore di velocita' o di cronotachigrafo manomesso
oppure non funzionante, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15.»;
e) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Quando si abbia fondato motivo
di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore
di velocita' siano alterati, manomessi ovvero comunque
non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo
12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in
condizioni di sicurezza presso la piu' vicina officina autorizzata per
l'installazione o riparazione, possono disporre che sia
effettuato l'accertamento della funzionalita' dei dispositivi stessi. Le
spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalita' del limitatore di
velocita' o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico
del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o
dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.»;
f) al comma 7 le parole: «la
circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante o manomesso» sono sostituite
dalle seguenti: «la circolazione di veicolo
con limitatore di velocita' o cronotachigrafo mancante o manomesso»;
g) al comma 9 le parole: «Alle violazioni di cui al comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 2 e
2-bis»;
h) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nel caso in cui la violazione relativa
al comma 2-bis riguardi l'alterazione del
limitatore di velocita', alla sanzione
amministrativa pecuniaria consegue la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I,
sezione II del titolo VI.».
17. Il comma 6 dell'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «6. Il conducente di ciclomotore
deve avere con se' il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di
idoneita' alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento.».
18. Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20».
19. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad
un quarto e la corresponsione del premio di assicurazione non e' dovuta quando
l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della
violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, provveda alla
demolizione e alle formalita' di radiazione del veicolo.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Si
applica l'articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo
accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente
cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso trasportato
e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio.
Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi
dell'articolo 202 e corrisponde il premio di assicurazione
per almeno sei mesi, l'organo di Polizia che ha
accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto,
dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso
e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta,
l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore
invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo
esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo e'
confiscato ai sensi dell'articolo 213.».
Art. 4.
Modifiche alle norme inerenti gli illeciti amministrativi e relative
sanzioni
1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 gli ultimi due
periodi sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso di accertamento
della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che
abbia dichiarato il domicilio legale presso una persona
fisica residente in Italia ai sensi dell'articolo 134,
comma 1-bis, la notificazione del verbale e' validamente
eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale
dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od
altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente
alla commissione della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli
stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o
nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo
e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla
data precedente in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla
loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere
effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo
restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e'
necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei
termini di cui al comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere
un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo
indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del
trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della
violazione per mezzo di appositi apparecchi di
rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia
stradale e nella loro disponibilita' che consentono la
determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto
del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o
comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato
con i dispositivi di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, come modificato
dall'articolo 7, comma 9;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone
a traffico limitato e circolazione sulle corsie
riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17,
comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
In altri casi in cui non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale
notificato agli interessati deve
contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere
b), f) e g) non e' necessaria la presenza degli organi di Polizia qualora
l'accertamento
avviene mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente
omologate.»;
c) al comma 3 dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di
revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di
sospensione della carta di circolazione.».
2. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 il secondo periodo e' abrogato; nel terzo periodo
le parole: «o del rilascio del documento
fideiussorio» sono soppresse; nell'ultimo periodo le parole:
«l'una e l'altro sono versati» sono sostituite dalle seguenti: «la cauzione e' versata»;
b) al comma 2-bis dopo le parole:
«Stato membro dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «o aderente
all'Accordo sullo spazio economico europeo»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In mancanza del
versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il
fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il
predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.».
3. All'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nell'ipotesi che la
revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che
accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque
giorni successivi, ne da' comunicazione al prefetto del luogo della commessa
violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette,
emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura,
anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si
da' comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il
provvedimento di revoca della patente previsto dal presente
articolo nonche' quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1,
nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere
permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto
definitivo.»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis.
L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se non dopo che
sia trascorso almeno un anno dal momento in cui e' divenuto definitivo il
provvedimento di cui al comma 2.».
Art. 5.
Sostituzione dell'articolo 186 del decreto legislativo 30
aprile
1992, n. 285
1. L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 186 (Guida sotto
l'influenza dell'alcool). - 1. E' vietato guidare in stato di
ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stata di ebbrezza e' punito, ove il fatto non
costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con
l'ammenda da euro duecentocinquantotto a euro
milletrentadue. All'accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici
giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie
piu' violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
Quando la violazione e' commessa dal conducente di un autobus o di un
veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, avvero di complessi di
veicoli, con la sentenza di condanna e' disposta la revoca della patente di guida
ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro
della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il
veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo'
essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla
piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al
proprietario o gestore di essa con le normali
garanzie per la custodia.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le
direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a
prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito
positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia
altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in
stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza
dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1
e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di
effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle cure mediche, l'accertamento del tasso
alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture
sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le
strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi
delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza
dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I
fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al
presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano
nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5
risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro
(g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni
di cui al comma 2.
7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente
e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con le
sanzioni di cui al comma 2.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi
del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai
sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.
Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine
fissato, il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della
patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5
risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per
litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il
prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita
medica di cui al comma 8.».
Art. 6.
Sostituzione dell'articolo 187 del decreto legislativo 30
aprile
1992, n. 285
1. L'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 187 (Guida in
stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti). - 1.
E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e
psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le
direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a
prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2
forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti
ragionevole motivo di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi
gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili
afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero
presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o
comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai
fini dell'effettuazione degli esami necessari ad
accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e
per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si
applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le
attivita' di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta
degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi
1 e 2, effettuano altresi' gli accertamenti sui conducenti coinvolti
in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma
3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo
186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli
organi di Polizia stradale la relativa certificazione,
estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il
rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.
I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti
ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi
destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17
maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere
tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli
accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di
competenza.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione
rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a
visita medica ai sensi dell'articolo 11 e dispone la sospensione, in via
cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve
avvenire nel termine e con le modalita' indicate dal
regolamento.
7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica
correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il
fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con le sanzioni
dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo
186.
8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il
conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con le sanzioni
di cui all'articolo 186, comma 2.».
Art. 7.
Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni dell'articolo
3 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1° luglio
2004.
2. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: «e
delle autoscuole di cui all'articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «, delle
autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8
agosto 1991, n. 264.».
3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «a seguito
della violazione» sono sostituite dalle seguenti:
«a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione»;
b) al comma 2, nell'ultimo periodo, le parole: «o mediante moduli cartacei
predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri» sono soppresse;
c) al comma 4 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per i
titolari di certificato di abilitazione professionale nonche' di patente
C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici
corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.».
4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono abrogati.
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, al
comma 3, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle
seguenti: 1° luglio 2004».
6. Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129, comma
4, e dell'articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, come
modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1° settembre 2003.
7. Le disposizioni dell'articolo 170, comma
2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo
3, comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
8. Le disposizioni dell'articolo 180, comma
6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo
3, comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
9. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le
parole: «di cui agli articoli 142 e 148 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui agli articoli 142, 148 e 176 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,».
10. La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,
recante i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del decreto
legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituita
dalla tabella allegata al presente decreto.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'Art. 126-BIS
| Norma violata | Punti | |
| Art. 141 | Comma 8 | 2 |
| Comma 9,1° periodo | 4 | |
| Comma 9,3° periodo | 10 | |
| Art. 142 | Comma 8 | 2 |
| Comma 9 | 10 | |
| Art.143 | Comma 11 | 4 |
| Comma 12 | 10 | |
| Comma 13, con rif. al comma 5 | 4 | |
| Art. 145 | Comma 10 | 5 |
| Art. 146 | Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata | 2 |
| Comma 3 | 5 | |
| Art. 147 | Comma 5 | 5 |
| Art. 148 | Comma 15 con riferimento ai commi 2 e 8 | 2 |
| Comma 15 con riferimento al comma 3 | 5 | |
| Comma 16, terzo periodo | 10 | |
| Art.149 | Comma 4 | 3 |
| Comma 5 | 5 | |
| Comma 6 | 4 | |
| Art.150 | Comma 5 con riferimento all'art.149 comma 5 | 5 |
| Comma 5 con riferimento all'art. 149 comma 6 | 4 | |
| Art.152 | Comma 3 | 2 |
| Art.153 | Comma 10 | 3 |
| Comma 11 | 1 | |
| Art.154 | Comma 7 | 4 |
| Comma 8 | 2 | |
| Art.161 | Comma 2 | 4 |
| Comma 4 | 2 | |
| Art.162 | Comma 5 | 2 |
| Art.163 | Comma 8 | 3 |
| Art.165 | Comma 3 | 2 |
|
Art.167 |
Commi 2, 5 e 6, con rif. a: | |
| a) eccedenza non superiore a 1t | 1 | |
| b) eccedenza non superiore a 2t | 2 | |
| c) eccedenza non superiore a 3t | 3 | |
| d) eccedenza superiore a 3t | 4 | |
| Commi 3,5 e 6,con rif. a: | ||
| a) eccedenza non superiore al 10% | 1 | |
| b) eccedenza non superiore al 20% | 2 | |
| c) eccedenza non superiore al 30% | 3 | |
| d) eccedenza superiore al 30% | 4 | |
| Comma 7 | 3 | |
| Art.168 | Comma 7 | 4 |
| Comma 8 | 10 | |
| Comma 9 | 10 | |
| Art.169 | Comma 7 | 3 |
| Comma 8 | 4 | |
| Comma 9 | 2 | |
| Comma 10 | 1 | |
| Art.170 | Comma 6 | 1 |
| Art.171 | Comma 2 | 3 |
| Art.172 | Comma 8 | 5 |
| Comma 9 | 3 | |
| Art.173 | Comma 3 | 4 |
| Art.174 | Comma 4 | 2 |
| Comma 5 | 2 | |
| Comma 7 | 1 | |
| Art.175 | Comma 13 | 4 |
| Comma 14, con rif. al comma 7, lettera a) | 2 | |
| Comma 16 | 2 | |
| Art.176 | Comma 19 | 10 |
| Comma 20, con rif. al comma 1, lettera b) | 4 | |
| Comma 20, con rif. al comma 1, lettere c) e d) | 10 | |
| Comma 21 | 2 | |
| Art.177 | Comma 5 | 2 |
| Art.178 | Comma 3 | 2 |
| Comma 4 | 1 | |
| Art.179 | Comma 2 e 2 bis | 10 |
| Art.186 | Comma 2 e 7 | 10 |
| Art.187 | Comma 7 e 8 | 10 |
| Art.189 | Comma 5 se non ricorrono le condizioni del secondo periodo | 4 |
| Comma 5 se ricorrono le condizioni del secondo periodo | 10 | |
| Comma 6 | 10 | |
| Comma 9 | 2 | |
| Art.191 | Comma 4 | 3 |
| Art.192 | Comma 6 | 3 |
| Comma 7 | 4 |
Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente di guida, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati.






