DECRETO-LEGGE 21 settembre 2005, n.184
Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti.
testo in vigore dal: 22-9-2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare la normativa vigente alla sentenza
della Corte Costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, con cui é stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, in tema di omessa
identificazione del conducente del veicolo che ha commesso la violazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre
2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. All'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito indicato: «decreto
legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quarto periodo é sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a
carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di
questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196,
deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del
verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa
violazione.»;
b) il sesto periodo é sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro
obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette,
senza giustificato e documentato motivo, di fornirli é soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.»;
2. Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi
dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora non sia stato
identificato il conducente responsabile della violazione, é riattribuito, previa istanza da parte
dell'interessato, al titolare della patente medesima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure per la riattribuzione.
Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti
di cui al comma 6 del citato articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita totale del punteggio,
cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per
la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli






