DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2006, n.153
Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 nonché agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada).
testo in vigore dal: 14-7-2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214;
Visti gli articoli da 248 a 252 e gli allegati al titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio
2006;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495
1. L'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente:
«Art. 248 (Targa per ciclomotori). - 1. La targa di cui all'articolo 97 del codice ha le
caratteristiche di cui all'articolo 250 ed é contraddistinta da un codice alfanumerico.
2. Non può essere prodotta ed utilizzata una targa che rechi un codice alfanumerico già
assegnato ad altra targa.
3. La targa é strettamente legata al titolare, che la applica solo al veicolo identificato
nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario. Chi risulta intestatario di più
veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e
di targhe.».
Art. 2.
Modifiche all'articolo 249 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495
1. L'articolo 249 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente:
«Art. 249 (Utilizzazione della targa in caso di trasferimento di proprietà dei ciclomotori).
- 1. In caso di trasferimento di proprietà, o di costituzione di usufrutto o di locazione con
facoltà di acquisto del ciclomotore, o di patto di riservato dominio del ciclomotore, la targa
rimane in possesso del titolare che può riutilizzarla per una successiva richiesta di certificato
di circolazione dopo averne dato comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 per l'aggiornamento
dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225 del codice. L'annotazione nell'Archivio
nazionale dei veicoli dei dati relativi alla proprietà non muta la natura giuridica di bene mobile
non registrato del ciclomotore ed é effettuata, ai fini di sola notizia, per l'individuazione del
responsabile della circolazione.
2. Il titolare che non intenda riutilizzare la targa assegnatagli provvede alla sua
distruzione e ne dà comunicazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i
trasporti terrestri, ovvero ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251, con le modalità stabilite
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento della sezione
"ciclomotori" dell'Archivio nazionale dei veicoli.».
Art. 3.
Modifiche all'articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495
1. All'articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica é sostituita dalla seguente: «Caratteristiche e modalità di applicazione della
targa per ciclomotori»;
b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La targa é composta da sei caratteri alfanumerici, nonché dal marchio ufficiale della
Repubblica italiana. Il fondo della targa é bianco. Il colore dei caratteri e del marchio ufficiale
della Repubblica italiana é nero. I caratteri alfanumerici sono realizzati mediante imbutitura,
profonda 1,4 pm 0,1 millimetri, su un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello
spessore di 1,00 pm 0,05 millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.
2. La forma e le dimensioni della targa e del marchio sono indicati nella figura III 3; il
formato dei caratteri nella tabella III 2.»;
c) il comma 3 é soppresso;
d) al comma 4, le parole: «dalla Direzione generale della M.C.T.C.» sono sostituite dalle
seguenti: «dal Dipartimento per i trasporti terrestri»;
e) al comma 5, nel primo periodo, le parole: «Il contrassegno non deve essere necessariamente
illuminato» sono sostituite dalle seguenti: «La targa non deve essere necessariamente illuminata»;
nel secondo periodo, la parola: «Esso» é sostituita dalla seguente: «Essa»;
f) il comma 6 é soppresso;
g) al comma 7 le parole: «nei commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e
2».
Art. 4.
Modifiche all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495
1. L'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente:
«Art. 251 (Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e certificati di circolazione).
- 1. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti terrestri, sono disciplinate le modalità di affidamento, senza oneri per lo Stato, delle
procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione
dei ciclomotori, ai soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al
collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri,
che ne facciano richiesta.
2. I soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al
rilascio delle targhe e dei certificati di circolazione dei ciclomotori ai sensi del comma 1,
espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, l'insegna indicata nella figura III 3/a.
Art. 5.
Modifiche all'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495
1. L'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente:
«Art. 252 (Adempimenti dell'intestatario del certificato di circolazione). - 1. In caso di
smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di circolazione, l'intestatario dello
stesso, entro quarantotto ore, ne fa denuncia agli organi di Polizia e chiede il duplicato ad un
ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di
cui all'articolo 251 che provvede a rilasciarlo contestualmente alla domanda, con le modalità
prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Analogamente procede in caso di deterioramento del certificato di circolazione, previa
consegna del documento deteriorato.
2. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa, l'intestatario del
corrispondente certificato di circolazione, entro quarantotto ore, chiede il rilascio di un nuovo
certificato e l'emissione di una nuova targa ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento
per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciare
il nuovo certificato e la nuova targa contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Analogamente procede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa.
3. Il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri aggiorna
telematicamente gli archivi del Ministero dell'interno in relazione alle operazioni di cui ai commi
1 e 2.
4. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui ai commi 1 e 2, rientra in possesso
del certificato di circolazione o della targa smarriti o sottratti, provvede alla loro distruzione.
5. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di
circolazione, i comuni, previa obbligatoria richiesta da parte degli interessati, devono
trasmettere all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via
telematica o su supporto cartaceo, secondo la modulistica prescritta dal Dipartimento per i
trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese
decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. L'Ufficio centrale operativo
sopra citato provvede ad aggiornare il certificato di circolazione trasmettendo per posta, alla
nuova residenza dell'intestatario, un tagliando di convalida da apporre sul certificato di
circolazione.
6. Nei casi non previsti al comma 5, l'intestatario deve chiedere, entro trenta giorni dal
trasferimento di residenza, l'aggiornamento del certificato di circolazione ad un ufficio
motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui
all'articolo 251 che provvedono a rilasciare contestualmente alla domanda, con le modalità
prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un tagliando, recante la nuova
residenza, da apporre sul certificato di circolazione.».
Art. 6.
Modifiche agli allegati al titolo III, figura III 3 Articolo 250 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'allegato al titolo III la figura III 3 articolo 250 - CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE DEI CICLOMOTORI, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituita dall'Allegato 1.
Art. 7.
Modifiche all'allegato al titolo III - articolo 250 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'allegato al titolo III la tabella III 2 articolo 250 - CARATTERI PER I CONTRASSEGNI DEI CICLOMOTORI, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, é sostituita dall'Allegato 2.
Art. 8.
Modifiche all'allegato al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495
1. All'allegato al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo la figura III 3 articolo 250 é inserita la figura III3/a articolo 251, di cui all'Allegato 3.
Art. 9.
Disposizioni transitorie
1. E' fatta sempre salva la possibilità per chi si dichiara proprietario di un ciclomotore, già immesso in circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di richiedere il rilascio della nuova targa e del certificato di circolazione del ciclomotore stesso presso un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri ovvero presso uno dei soggetti di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal presente decreto.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro
n. 1, foglio n. 263
Allegato 1
(previsto dall'articolo 6)
Allegato 2
(previsto dall'articolo 7)
Allegato 3
(previsto dall'articolo 8)






