DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31-10-1990 -Suppl. Ordinario.Testo aggiornato con la normativa vigente - Sono riportati solo gli articoli che interessano il Ministero dell'interno.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 37 della legge 26 giugno 1990, n. 162, recante delega al Governo per
l'emanazione di un testo unico in cui devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni
di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, del codice di procedura penale e
della citata legge n. 162 del 1990;
Udito il parere delle competenti commissioni parlamentari espresso dal Senato della
Repubblica in data 5 agosto 1990 e dalla Camera dei deputati in data settembre 1990;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 ottobre 1990;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 31 luglio 1990 e del
4 ottobre 1990;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1990, pubblicato nel
a Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1990, con il quale il Presidente del Consiglio dei
Ministri ha delegato il Ministro per gli affari sociali ad esercitare ogni funzione a lui
attribuita dalla legge 26 giugno 1990, n. 162;
Sulla proposta del Ministro per gli affari sociali, di concerto con i Ministri dell'interno,
di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione del
lavoro e della previdenza sociale e della sanità;
Emana
il seguente decreto:
1. 1. È approvato l'unito testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, composto di 136 articoli e vistato da Ministro proponente.
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
TITOLO I
Degli organi e delle tabelle
Articolo 1
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 1, commi 1 e 2, e 2)
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di
sviluppo produttori di sostanze stupefacenti.
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonché dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri .
3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali .
4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale .
6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di competenza delle regioni nel settore .
7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarietà sociale disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127, comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente .
8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato,
acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:
a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia
delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristi che del mercato del lavoro e delle
attività lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore
della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi
compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di
soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative
eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;
c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto
riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia
delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o
psicotrope ;
d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e
prevenzione;
e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o
psicotrope;
f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione
del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;
h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali
flussi per funzioni e per territorio.
9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.
10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.
11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.
12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.
13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonché a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale .
14. [Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti] .
15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.
16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.
17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.
18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (3), sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Articolo 9
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1)
Attribuzioni del Ministro dell'interno
1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:
a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la
repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale
in materia dei compiti e delle attività delle forze di polizia; promuove altresì, d'intesa con il
Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di
collaborazione con i competenti organismi esteri;
b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri degli affari
esteri e della sanità, rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle
droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e con qualsiasi altra
organizzazione avente competenza nella materia di cui al presente testo unico.
Articolo 10
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 5, comma 1, e 25, comma 2; D.L. 1° aprile 1988, n. 103
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1988, n. 176, art. 2-bis)
Servizio centrale antidroga
1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, già istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35 della legge 10 aprile 1981, n. 121. .
2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-Interpol), nonché con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia.
3. Il Servizio cura, altresì, i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla cooperazione nelle attività di polizia antidroga.
4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale antidroga è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.
5. Per le attività del Servizio centrale antidroga, nonché per gli oneri di cui all'articolo 100 e per l'avvio del potenziamento di cui all'articolo 101, comma 2, sono stanziati, per il triennio 1990-1992, 6.800 milioni di lire in ragione d'anno.
Articolo 11
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1)
Uffici antidroga all'estero
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (6/a), e successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.
2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (6/a), è aumentato di una quota di venti unità, riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga.
3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio centrale antidroga può costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali.
4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale del Servizio centrale antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.
5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990.
Articolo 12
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 6, comma 1)
Consultazione e raccordo tra lo Stato le regioni e le province autonome
1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitari delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando al l'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui al presente test unico è obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali.
Articolo 13
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 11 - legge 26 giugno 1990,n. 162, art. 7, commi 1 e 2)
Tabelle delle sostanze soggette a controllo
1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della sanità sono, raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in sei tabelle da approvarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità.
2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.
3. Le variazioni sono apportate con le stesse modalità indicate dal comma 1.
4. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.
5. Il Ministro della sanità con proprio decreto, con le stesse modalità adottate per l'inserimento nelle tabelle, dispone in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate.
Articolo 14
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 12)
Criteri per la formazione delle tabelle
1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui
all'articolo 13 deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:
a) nella tabella I devono essere indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali,
estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili;
le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili
per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee
precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da
queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli
alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di
determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle
precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati
feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
6) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;
7) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi
distorsioni sensoriali;
8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera;
b) nella tabella II devono essere indicate:
1) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o
semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad
eccezione di quelle previste nel numero 6) della tabella I (6/cost);
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1) (6/cost);
c) nella tabella III devono essere indicate:
1) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica
o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono
pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto entiepilettico e i barbiturici
a breve durata d'impiego quali anestetici generali, sempreché tutte le dette sostanze non
comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al n. 1;
d) nella tabella IV devono essere indicate:
1) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti
pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli
prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III,
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);
e) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate
nelle tabelle di cui alle lettere a), b), c) e d) quando queste preparazioni, per la loro
composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di
abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte
della loro composizione;
f) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti d'azione ansiolitica, antidepressiva o
psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di
farmacodipendenza.
2. Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. È tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza o del prodotto purché sia idonea ad identificarlo.
TITOLO II
Delle autorizzazioni
Articolo 17
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 15 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 8, comma 1)
Obbligo di autorizzazione
1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanità.
2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.
3. L'importazione, il transito e l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della sanità in conformità delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di cui al titolo V del presente testo unico.
4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII del presente testo unico.
5. Il Ministro della sanità, nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di Finanza nonché, quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla tassa di concessione governativa.
7. [L'autorizzazione prevista nel comma 1 è altresì necessaria per il compimento delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 70. Si applicano le disposizioni contenute nei commi da 2 a 6] (6/b).
Articolo 18
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 16)
Comunicazione dei decreti di autorizzazione
1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al Comando generale della Guardia di finanza e al Comando generale dell'Arma i carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.
2. Uguale comunicazione è effettuata al Servizio centrale antidroga.
Articolo 19
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 17)
Requisiti soggettivi per l'autorizzazione
1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 17 sono personali e non possono essere cedute, né comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.
2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.
3. Nel caso di enti o imprese che abbiano più filiali o de siti è necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.
4. Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessità di apposito provvedimento.
5. Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanità può consentire in via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di tre mesi, la prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la responsabilità del direttore tecnico.
Articolo 20
(Legge 2 dicembre 1975, n. 685, art. 18)
Rinnovo delle autorizzazioni
1. La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.
2. Nei casi di decadenza di cui al comma 4 dell'articolo 19, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, può essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati.
Articolo 21
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 19)
Revoca e sospensione dell'autorizzazione
1. In caso di accertate irregolarità durante il corso della coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della sanità procede alla revoca dell'autorizzazione.
2. Il Ministro della sanità può procedere alla revoca anche in caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarità verificatesi anche per colpa del personale addetto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di lieve entità, può essere adottato un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi.
4. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorità sanitaria regionale, alla questura competente per territorio e, ove occorra, al Comando generale della Guardia di finanza.
5. Nel caso che le irregolarità indicate nel comma 1 concernano esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro della sanità adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Articolo 22
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 20)
Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate
1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro della sanità, salvo quanto previsto dall'articolo 23, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dal presente testo unico, nonché al ritiro del decreto di autorizzazione.
Articolo 23
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 21 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 2)
Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Nell'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 22, il Ministro della sanità può consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.
2. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalità di cui all'articolo 24.
3. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalità di cui all'articolo 25.
4. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale.
Articolo 24
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 22)
Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite
1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi dell'articolo 23 sono poste a disposizione del Ministero della sanità che effettuate, se necessario, le analisi provvede alla loro utilizzazione o distruzione.
2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, è versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
Articolo 70
Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope quelle individuate e classificate come tali nelle categorie 1, 2, e 3
riportate nell'allegato I.
2. I soggetti definiti nell'allegato II, di seguito denominati gli «operatori», i quali
intendono effettuare per taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 1, dell'allegato I, una
delle attività indicate nella citata definizione devono munirsi dell'autorizzazione ministeriale di
cui al comma 1 dell'art. 17. Si applicano altresì le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi 4, 5
e 6 dello stesso art. 17 nonché, in quanto compatibili, gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e
25. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì agli operatori che intendono
effettuare attività di importazione, esportazione e transito ad eccezione degli spedizionieri
doganali, dei depositari e dei vettori che agiscono unicamente in tale qualità.
3. Gli operatori che intervengono nella fabbricazione e nell'immissione in commercio di
taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 2 dell'allegato I, sono tenuti a comunicare al
Ministero della sanità gli indirizzi dei locali in cui producono dette sostanze o da cui le inviano
per la commercializzazione, e ad indicare tempestivamente eventuali variazioni. Allo stesso obbligo
sono tenuti gli operatori di cui all'art. 2-bis, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3677/90 nei
limiti ivi indicati.
4. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I è
subordinata al previo rilascio del permesso all'esportazione da parte del Ministero della sanità in
conformità e nei limiti di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis del regolamento CEE del
Consiglio del 13 dicembre 1990. Egualmente, l'importazione e il transito delle sostanze di cui alla
categoria 1 dell'allegato I da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al comma 2, sono
subordinati alla concessione del permesso rilasciato dal Ministero della sanità. Si applicano
altresì le disposizioni di cui al titolo V.
5. All'interno del territorio dell'Unione europea, le sostanze appartenenti alla categoria 1
dell'allegato I possono essere fornite unicamente alle persone autorizzate, ai sensi del comma 2
ovvero dalle competenti autorità di altro Stato membro.
6. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni commerciali relative alle sostanze
classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I, secondo le modalità indicate nell'allegato III.
7. Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi
antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali
relative alle sostanze da essi trattate, secondo le modalità e entro i termini stabiliti con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno sentiti i Ministri
delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo obbligo si applica
altresì agli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e transito.
8. Gli operatori sono altresì tenuti a collaborare in ogni altro modo con la Direzione
centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta,
nonché segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entità, natura o
per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell'attività esercitata, induce a ritenere
che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope. Al medesimo obbligo sono sottoposti gli operatori che svolgono attività
di importazione, esportazione e transito.
9. Per la vigilanza ed il controllo sulle attività di cui al comma 2 e sull'esattezza e
completezza dei dati e delle informazioni forniti si applicano le disposizioni di cui all'art. 6,
con esclusione del comma 3, e agli articoli 7 e 8. Ai fini della vigilanza relativa agli altri
obblighi si applicano le disposizioni dell'art. 35, comma 3.
10. Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 è punito con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il
giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le
attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può
essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'attività di
cui al comma 3 per un periodo non superiore ad un anno.
11. Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli obblighi di informazione
e di segnalazione di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire un milione a lire cinque milioni. Può essere adottato il provvedimento della
sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore ad un mese
e non superiore ad un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti delle violazioni di cui
ai commi 3 e 6.
12. Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di importazione, esportazione o transito
relativamente a sostanze inserite nella categoria 1 dell'allegato I senza la prescritta
autorizzazione, o le esporta in assenza del permesso di cui al comma 4, è punito con la reclusione
da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna
consegue la revoca dell'autorizzazione, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata
di quattro anni. Con la sentenza di condanna il giudice può altresì disporre la sospensione
dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3
dell'allegato I, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
13. Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al comma 4, sostanze classificate
nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre la
sospensione dell'attività svolta dall'operatore per un periodo non inferiore ad un mese e non
superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione
dell'autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno.
14. La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 è punita con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna,
può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un
periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
15. Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con decreto del Ministero della
sanità, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria.
TITOLO VIII
Della repressione delle attività illecite
Capo I
Disposizioni penali e sanzioni amministrative
Articolo 72
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1)
Attività illecite
1. [È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 14. È altresì vietato qualunque impiego di
sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico]
(abrogato).
2. È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o
psicotrope [di cui al comma 1] (soppresse), debitamente prescritti secondo le necessità di cura in
relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.
Articolo 73
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1)
Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce,
fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo,
distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o
spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle
ipotesi previste dagli articoli 75 [e 76] (soppresse), sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e
con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede,
mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è
punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire
seicento milioni.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o
psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due
a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.
5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e
quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano
le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste
dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire
due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si
adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando
concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti
per la commissione dei delitti.
Articolo 74
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2)
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più
delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o
finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti
vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere
inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di
reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi
o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1
dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo
73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia
efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse
decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22
dicembre 1975, n. 685 , abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162 , il
richiamo si intende riferito al presente articolo.
Articolo 75
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 15, commi 1, 2 e 3)
Sanzioni amministrative
1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque
detiene sostanze stupefacenti o psicotrope [in dose non superiore a quella media giornaliera,
determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'articolo 78](soppresse), è sottoposto alla
sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi,
del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di
soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da
due a quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e
III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 14.
Competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto del luogo ove è stato commesso il
fatto .
2. Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV e
ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli
nuovamente, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento
con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle
conseguenze a suo danno.
3. In ogni caso, se si tratta di persona minore di età e se nei suoi confronti non risulta
utilmente applicabile la sanzione di cui al comma 1, il prefetto definisce il procedimento con il
formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto
delle conseguenze a suo danno.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo
comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Il prefetto provvede anche alla
segnalazione prevista dal comma 2 dell'articolo 121.
5. Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono alla contestazione
immediata, se possibile, e senza ritardo ne riferiscono al prefetto.
6. Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca dinanzi a sé o ad
un suo delegato la persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le ragioni della
violazione, nonché per individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. In
tale attività il prefetto è assistito dal personale di un nucleo operativo costituito presso ogni
prefettura.
7. Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la persona nei cui confronti hanno
effettuato la contestazione immediata a presentarsi immediatamente, ove possibile, dinanzi al
prefetto o al suo delegato affinché si proceda al colloquio di cui al comma 6.
8. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto convoca, se possibile ed opportuno,
i familiari, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia delle strutture
terapeutiche e rieducative esistenti nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali
strutture.
9. Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al programma
terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 e se ne ravvisi l'opportunità, sospende
il procedimento e dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze
per la predisposizione del programma, fissando un termine per la presentazione e curando
l'acquisizione dei dati necessari per valutarne il comportamento complessivo durante l'esecuzione
del programma, fermo restando il segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai fini di ogni
disposizione del presente testo unico.
10. Il prefetto si avvale delle unità sanitarie locali e di ogni altra struttura con sede
nella provincia che svolga attività di prevenzione e recupero. Può assumere informazioni, presso le
stesse strutture, al fine di valutare l'opportunità del trattamento.
11. Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle relative
prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.
12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il
termine indicato ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe
senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sé e lo invita al rispetto
del programma, [rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non
si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo
interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica
presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni,
trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo
procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo] (soppresse).
13. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può essere fatto uso
soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo [e
nell'art. 76] (soppresse).
14. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al
presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino
più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua
situazione.
15. In attesa della costituzione dei nuclei operativi il prefetto si avvale, anche ai fini
del colloquio di cui al comma 6, delle unità sanitarie locali e delle altre strutture di cui al
comma 10.
16. Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti al prefetto il Governo è delegato ad
emanare, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990,
n. 162 (11/b), un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione della istituzione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di una
apposita dotazione organica di assistenti sociali, complessivamente non superiori a duecento unità,
per l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui al presente articolo, e
delle attività da svolgere in collaborazione con il servizio pubblico per le tossicodipendenze e
con le altre strutture operanti nella provincia;
b) previsione delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali riferiti al
personale di cui alla lettera a) in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente per i
ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno;
c) previsione che per la copertura dei posti di nuova istituzione il Ministro dell'interno è
autorizzato a bandire pubblici concorsi e a procedere alle relative assunzioni in servizio con
l'osservanza delle procedure previste dagli articoli 20, ultimo comma, e 13 del D.P.R. 24 aprile
1982, n. 340;
d) previsione che il prefetto possa anche avvalersi di personale volontario, previa verifica
di una comprovata competenza nel campo del recupero delle tossicodipendenze.
17. L'onere derivante dall'attuazione del comma 16, lettera a), è determinato in lire 6.050
milioni annui a decorrere dal 1991.
Articolo 76
(abrogato)
Articolo 77
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1)
Abbandono di siringhe
1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumità altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.
Articolo 79
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 17, comma 1)
Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un
circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a
dieci anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni se l'uso riguarda le sostanze
comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e
con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese
nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 14.
2. Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò
idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che
ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con le stesse pene previste nel
comma 1.
3. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se al convegno partecipa persona di età minore.
4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per
un periodo da due a cinque anni.
5. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento motivato
dall'autorità giudiziaria procedente.
6. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal
prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanità, quando l'esercizio è aperto o
condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso,
le disposizioni dell'autorità giudiziaria.
Articolo 80
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 18, comma 1)
Aggravanti specifiche
1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da
un terzo alla metà; a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o
comunque destinate a persona di età minore;
b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 112 del codice penale;
c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato,
persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;
e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che
ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;
f) se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di
persona tossicodipendente;
g) se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni
ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la
riabilitazione dei tossicodipendenti.
2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono
aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti
dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e
ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1.
3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per
conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso di armi.
4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 112 del codice penale.
Articolo 86
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 23, comma 1)
Espulsione dello straniero condannato
1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e
82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato .
2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello
straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico.
3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'art. 382 del codice di procedura penale in
riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'art. 73, il prefetto dispone l'espulsione
immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità
giudiziaria procedente.
Capo II
Disposizioni processuali e di esecuzione
Articolo 87
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1985, n. 297, art. 3, comma 2)
Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria
1. L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al Servizio
centrale antidroga specificando l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate.
2. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità
giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno
o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 del
codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.
3. Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente necessaria per il
prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.
4. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e
psicotrope confiscate.
5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale
di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria
del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso
all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità.
6. La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro
della sanità in data 19 luglio 1985 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto
1985.
Articolo 88
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1985, n. 297, art. 3, comma 3)
Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate
1. Il Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, può chiedere all'autorità giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanità tramite il Servizio centrale antidroga. L'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle del Servizio centrale antidroga e determina le modalità della consegna.
rticolo 89
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1985, n.297, art. 4-quinquies, sostituito dall'art. 275, comma 5, del codice di procedura penale)
Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano
in corso programmi terapeutici.
1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o
alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici
per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e
l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso
provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare
che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.
2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in
carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza
ai tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare è
revocata, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca è
concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un
servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di
alcooldipendenza, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla
struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di
sottoporsi a programma terapeutico.
3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando
accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento
incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla
definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei
delitti previsti all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura
penale.
5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 96, comma 6.
Articolo 90
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)
Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva
1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a
quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio
stato di tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della
durata di quattro anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per
cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e
socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 73, comma
5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare,
non superano i quattro anni.
2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa se nel periodo compreso tra
l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto
non colposo punibile con la reclusione.
3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza,
tranne che si tratti della confisca. Non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti
penali della condanna, né alle obbligazioni civili derivanti dal reato.
4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta ed il
tribunale ai fini dell'accertamento dei presupposti di cui al comma 1 può tener conto
cumulativamente di pene detentive inflitte con più condanne divenute definitive anteriormente
all'istanza di cui all'art. 91, comma 1.
Capo III
Operazioni di polizia e destinazione di beni e valori sequestrati o confiscati
Articolo 97
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Acquisto simulato di droga
1. Fermo il disposto dell'art. 51 del codice penale, non sono punibili gli
ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione
di operazioni anticrimine specificatamente disposte dal Servizio centrale antidroga o d'intesa con
questo, dal questore o dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal
comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia
di cui all'art. 3 del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1991, n. 410, procedono all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope .
2. Dell'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope è data immediata e dettagliata
comunicazione al Servizio centrale antidroga ed all'autorità giudiziaria. Questa, se richiesta
dalla polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione
delle indagini.
Articolo 98
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro - Collaborazione
internazionale
1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o
disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia
necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei
responsabili dei delitti di cui agli articoli 73 e 74.
2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità
specializzate antidroga, nonché le autorità doganali, possono omettere o ritardare gli atti di
rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può
disporre diversamente, ed al Servizio centrale antidroga per il necessario coordinamento anche in
ambito internazionale. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria
entro quarantotto ore.
3. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per
il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati
all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per
il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello
Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze stupefacenti o
psicotrope e di quelle di cui all'art. 70.
4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste od
impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive
ventiquattro ore.
Articolo 99
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope
1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare
territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che sia sospetta di essere
adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, può fermarla, sottoporla a visita ed a
perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più
vicino, in cui risieda una autorità consolare.
2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e, al
di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche agli
aeromobili.
Articolo 100
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga
1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i
natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga
possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di
polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga; se vi ostano
esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.
2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità
giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e
per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto
compatibili, le norme del codice di procedura penale.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli,
dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di
confisca, vengono assegnati, a richiesta, dell'Amministrazione di appartenenza degli organi di
polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresì essere assegnati, a
richiesta anche ad associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei
tossicodipendenti.
5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono
ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti
uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del
Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto-legge 22
aprile 1985, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del
Ministero della sanità con vincolo di destinazione per le attività di recupero dei soggetti
tossicodipendenti.
Articolo 101
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga
1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti
dal presente testo unico ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono destinate al potenziamento delle attività di
prevenzione e repressione dei delitti contemplati dal presente testo unico, anche a livello
internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati .
2. A tal fine il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare piani annuali o frazioni di
piani pluriennali per il potenziamento delle attività del Servizio centrale antidroga nonché dei
mezzi e delle strutture tecnologiche della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate per l'attività di prevenzione e repressione dei
traffici illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e comune
pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al comma
2 e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine
e della sicurezza pubblica, di cui all'art. 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , al quale è
chiamato a partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.
4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo
delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di Previsione del Ministero dell'interno - rubrica «Sicurezza
pubblica».
Articolo 102
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Notizie di procedimenti penali
1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia
giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti
processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o
per il tempestivo accertamento dei delitti previsti dal presente testo unico, nonché per la
raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi
delitti.
2. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche
di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro quarantotto ore.
3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto
d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri con i quali siano
raggiunte specifiche intese per la lotta al traffico illecito delle sostanze stupefacenti o
psicotrope e alla criminalità organizzata.
4. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art. 329 del
codice di procedura penale, dispone con decreto motivato che la trasmissione sia procrastinata per
il tempo strettamente necessario.
Articolo 103
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Controlli ed ispezioni
1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente
testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi
doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n.
43 , fermo restando il disposto di cui all'art. 2 comma 1, lettera o), della L. 10 ottobre 1989, n.
349.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria,
nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione
dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di
ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli
e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le
successive quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le
opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed
urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente,
possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro
quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le
convalida entro le successive quarantotto ore.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle
ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente
all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto. TITOLO XI Interventi preventivi,
curativi e riabilitativi
Articolo 120
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Terapia volontaria e anonimato
1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere al
servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di
definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la
richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che
esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela.
3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i
servizi, i presidi e le strutture dell'unità sanitarie locali, nonché con i medici, gli assistenti
sociali e tutto il personale addetto o dipendente.
4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per
le tossicodipendenze.
[5. In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del
proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al
predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione,
il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle
terapie praticate] (abrogato).
6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non
contenga le generalità né altri dati che valgano alla loro identificazione.
7. I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a
deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità
giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo
200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle
disposizioni dell'art. 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. La presente norma
si applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno
stipulato le convenzioni di cui all'art. 117.
8. Ogni regione o provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello unico regionale di
scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni
provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province
autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.
9. Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il
diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.
Articolo 121
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze
[1. L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso
personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le
tossicodipendenze competente per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo
dell'anonimato] (abrogato).
2. L'autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando venga a conoscenza
di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al
servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.
3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma 2, ha
l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e
socio-riabilitativo.
Articolo 122
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo
1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari
accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a
presenziare anche agli accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e
socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del
tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'art. 114 e avvalendosi
delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'art. 115, iniziative volte
ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività
di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito del programma, in casi di riconosciute
necessità ed urgenza, il servizio per le tossicodipendenze può disporre l'effettuazione di terapie
di disintossicazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le
tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente.
2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto
in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio delle condizioni di vita familiare e sociale
dell'assuntore.
3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture
riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con l'assistenza del
medico di fiducia.
4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture riabilitative
iscritte in un albo regionale o provinciale, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata
nel territorio nazionale, ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'art. 116, comma 5, secondo
periodo, che dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.
5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste
nell'art. 121 ovvero del provvedimento i cui all'art. 75, comma 9, definisce, entro dieci giorni
decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma
terapeutico e socio-riabilitativo.
Articolo 123
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento o di esecuzione della
pena
1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi del presente testo unico, viene trasmessa dalla unità sanitaria locale competente per territorio, su richiesta dell'autorità che ha disposto la sospensione, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV dell'art. 14.
TITOLO XII
Disposizioni finali
Capo I
Finanziamento di progetti, concessione di contributi e agevolazioni
Articolo 127
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, commi 1 e 2)
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
1. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 59,
comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche
sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla
prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le
modalità stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle
dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la
diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.
2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 è
ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione
si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tenuto conto, per
ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base
dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.
3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie
locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti
finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata
e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilità del
Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8
giugno 1990, n. 142, nonchè le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle
organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come
previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo,
stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonchè la
procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei
finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi
realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano
utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare una relazione al
Ministro per la solidarietà sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico,
anche ai fini previsti dall'articolo 131.
5. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1 è destinato al
finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e
dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia,
della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.
I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati:
a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;
b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di
valutazione dei dati;
c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;
d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;
e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;
f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;
g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.
6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5
possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la solidarietà sociale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti
i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3.
Tali criteri devono rispettare le seguenti finalità:
a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e
terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purché finalizzati al recupero
psico-fisico della persona;
b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei
tossicodipendenti;
c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità
di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;
d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi e dei
risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;
e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali,
responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni
centrali;
f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della
tossicodipendenza a livello regionale;
g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e
sull'alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento
a rete;
h) educazione alla salute.
8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la
somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 e
delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone,
limitatamente ai progetti e ai servizi interamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali e
purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalità
clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.
9. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, promuove,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei
progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a).
10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad
adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale
di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5
e per l'attività di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento per
l'azione antidroga, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una
commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri designato dal Ministro per la solidarietà sociale e composta da nove
esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:
sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo,
pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione è preposto
un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli
oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.
12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'attuazione
amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti
generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto.
Articolo 131
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1985, n. 297, art. 1, commi 1 e 2 - decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 giugno 1988, n. 176, art. 1, comma 1-ter)
Relazione al Parlamento
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.
Articolo 132
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1985, n. 297, art. 1-bis, commi 1, 2, 3 e 4 - decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con
odificazioni, della legge 1° giugno 1988, n. 176, art. 1, commi 1 e 2 - legge 26 giugno 1990, n.
162, art. 34, commi 1 e 2)
Consulta degli esperti e degli operatori sociali
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali è istituita la Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze
composta da 70 membri.
2. La Consulta è nominata con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tra gli esperti
di comprovata professionalità e gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale ed è
convocata periodicamente dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per
argomenti al fine di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione e al recupero dalle
tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
antidroga.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 400 milioni annue,
sono a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo
127.
Capo II
Abrogazioni
Articolo 136
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 32, comma 1, e 38, comma 1)
Abrogazioni
1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041 , ad eccezione dell'art. 1, per
quanto concerne l'Ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 447 e 729 del codice penale e ogni
altra forma in contrasto con il presente testo unico.
2. Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 82 e 83 della legge 22 dicembre 1975,
n. 685 .
3. Sono abrogati gli articoli 227 e 228 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ,
recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.







