Legge 18 febbraio 1999, n. 45
Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze.
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999)
Art. 1.
(Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato
"testo unico sulle tossicodipendenze", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, sono soppresse le parole: ", anche con l'eventuale apporto di esperti,";
b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per gli affari sociali è istituito un Osservatorio permanente che verifica
l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro
per la solidarietà sociale disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il funzionamento
dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127,
comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente.";
c) al comma 8, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "e sul rapporto tra le
caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività lavorative e l'assunzione di sostanze
stupefacenti e psicotrope";
d) al comma 8, lettera c), dopo le parole: "risultati conseguiti," sono inserite le seguenti:
"in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone,";
e) il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. Le campagne informative nazionali sono
realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la
stampa quotidiana e periodica nonchè attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e
telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10
miliardi annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
destinata agli interventi previsti dall'articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle
norme sulla pubblicità delle Amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie
tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonchè a
favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale.";
f) il comma 14 è abrogato.
2. L'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze è sostituito dal seguente:
"Art. 127. - (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga).
- 1. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 59, comma 46,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali,
individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e
al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalità stabilite
dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente,
salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza
della tossicodipendenza.
2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 è
ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione
si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tenuto conto, per
ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base
dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.
3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie
locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti
finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata
e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilità del
Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8
giugno 1990, n. 142, nonchè le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle
organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come
previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo,
stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonchè la
procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei
finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi
realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano
utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare una relazione al
Ministro per la solidarietà sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico,
anche ai fini previsti dall'articolo 131.
5. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1 è destinato al
finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e
dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia,
della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. I
progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati:
a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;
b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di
valutazione dei dati;
c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;
d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;
e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;
f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;
g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.
6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5
possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 7. Con atto di indirizzo e
coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà
sociale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e
degli operatori sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti i criteri generali per la
valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le
seguenti finalità:
a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e
terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purchè finalizzati al recupero
psico-fisico della persona;
b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei
tossicodipendenti;
c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità
di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;
d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi e dei
risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;
e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali,
responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni
centrali;
f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della
tossicodipendenza a livello regionale; g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle
tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi
territoriali di intervento a rete;
h) educazione alla salute.
8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la
somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 e
delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone,
limitatamente ai progetti e ai servizi interamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali e
purchè i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalità
clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.
9. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, promuove,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei
progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a). 10. Qualora le regioni non
provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al
comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse
assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5
e per l'attività di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento per
l'azione antidroga, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una
commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri designato dal Ministro per la solidarietà sociale e composta da nove
esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:
sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo,
pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione è preposto
un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli
oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.
12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'attuazione
amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti
generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto".
3. L'articolo 131 del testo unico sulle tossicodipendenze è sostituito dal seguente:
"Art. 131. - (Relazione al Parlamento). -
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti
dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati
relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti,
sugli indirizzi che saranno seguiti nonchè sull'attività relativa alla erogazione dei contributi
finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei
tossicodipendenti".
4. L'articolo 132 del testo unico sulle tossicodipendenze è sostituito dal seguente:
"Art. 132. - (Consulta degli esperti e degli operatori sociali).
- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali è
istituita la Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze composta da
70 membri.
2. La Consulta è nominata con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tra gli esperti
di comprovata professionalità e gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale ed è
convocata periodicamente dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per
argomenti al fine di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione e al recupero dalle
tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
antidroga. 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 400 milioni
annue, sono a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo
127".
Art. 2.
(Disposizioni sul personale)
1. Ai fini della direzione delle attività dei Servizi per le tossicodipendenze (SERT) ad alta
utenza, o ad essi assimilabili, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente responsabile di secondo livello istituiti
sono conferiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi interni per titoli, riservati al
personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già eserciti tali
funzioni, ovvero che abbia esercitato tali funzioni alle condizioni previste dal presente comma nel
periodo compreso tra il 1o gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, anche
in assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi dell'azienda unità sanitaria locale,
in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo
professionale di appartenenza, e che abbia prestato la propria attività presso i SERT o strutture
equipollenti del Servizio sanitario nazionale, comunque operanti nel settore delle
tossicodipendenze, per almeno sei anni con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione
d'opera professionale, per almeno ventiquattro ore settimanali.
2. Ai fini della direzione delle attività dei SERT a media e a bassa utenza i posti di
dirigente di primo livello istituiti sono conferiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi
interni per titoli riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, già eserciti tali funzioni, anche in assenza di un incarico formalizzato dai
competenti organi dell'azienda unità sanitaria locale, in possesso dei requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica di dirigente di primo livello nel profilo professionale di
appartenenza e che abbia prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di
recupero per almeno quattro anni con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione
d'opera professionale, per almeno ventiquattro ore settimanali.
3. I posti nell'organico dei SERT, istituiti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento
adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, sono attribuiti entro il
31 dicembre 1999 mediante concorsi per titoli ai quali è ammesso il personale che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, operi su incarico o in regime di convenzione presso i SERT
da almeno un anno, anche non continuativamente, ovvero che, nel periodo 1990-1996, abbia operato in
regime di convenzione presso i SERT per almeno un anno, anche non continuativamente, per
ventiquattro ore settimanali.
4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti nell'organico dei SERT
in attuazione del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n.
444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle
vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per
i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli
stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.
5. I soggetti indicati ai commi 1, 2 e 3 hanno l'obbligo di permanere in servizio presso i
SERT per un periodo di cinque anni dalla data del conferimento dell'incarico.
6. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano da almeno
due anni funzioni e attività di tipo professionale all'interno delle strutture di cui agli articoli
115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, possono continuare a svolgere tali attività, nel
rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sul lavoro vigenti, a condizione che
risultino in possesso dell'attestato di frequenza di appositi corsi di formazione professionale, da
avviare secondo le modalità definite dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai
soggetti che operano, in qualità di volontari, presso le strutture di cui agli articoli 115 e 116
del citato testo unico sulle tossicodipendenze, purchè prestino la loro attività a tempo pieno e a
condizione che dimostrino di non svolgere attività retribuite o remunerative.
Art. 3.
(Modifiche alla legge n. 86 del 1997 e al decreto-legge n. 438 del 1997)
1. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, come modificato dall'articolo 1
del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio
1998, n. 26, la parola: "1998" è sostituita dalla seguente: "2000".
2. All'articolo 1, comma 14, della legge 28 marzo 1997, n. 86, le parole da: "le cui
risultanze vengono riassunte e coordinate" fino alla fine del comma sono soppresse.
3. L'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 febbraio 1998, n. 26, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Le disponibilità assegnate all'unità previsionale di base 12.1.2.2 dello stato
di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, non ancora impegnate alla chiusura
dell'esercizio finanziario 1998, possono esserlo, per gli stessi fini, nell'esercizio finanziario
successivo".
Art. 4.
(Disposizioni finali)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di
intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato ai sensi
dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri della sanità e per la
solidarietà sociale, sono definiti i requisiti soggettivi, funzionali, del personale,
organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e sociali da
parte degli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze,
al fine dell'iscrizione agli albi previsti dal medesimo articolo 116 e dell'applicazione delle
previsioni dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. L'atto di intesa di cui al presente comma è adottato nel rispetto dei seguenti
princìpi:
a) previsione della corresponsione agli enti ausiliari di una retta-base minima a carico del
Servizio sanitario nazionale, che può essere integrata dalle regioni e dagli enti locali;
b) predisposizione di momenti programmati di integrazione tra il lavoro dei SERT e quello
degli enti ausiliari al fine di raccordare la verifica dei risultati e la valutazione del programma
terapeutico e socio-riabilitativo;
c) riconoscimento del carattere integrato socio-sanitario delle terapie, dell'intervento
socio-riabilitativo e dell'attività di prevenzione svolti dagli enti ausiliari;
d) predisposizione di profili professionali adeguati alla specificità dell'azione di recupero
e riabilitazione dalle tossicodipendenze.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dall'atto di
intesa di cui al comma 1, cessano di avere efficacia l'atto di intesa tra lo Stato e le regioni per
la definizione di criteri e modalità uniformi per l'iscrizione degli enti ausiliari che gestiscono
strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli albi di cui
all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 1993, nonchè l'atto di indirizzo e coordinamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, riguardante le strutture di riabilitazione ed
educativo-assistenziali per i tossicodipendenti.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
della sanità, con proprio decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla
revisione del decreto di cui all'articolo 118 del testo unico sulle tossicodipendenze, al fine
della rideterminazione dell'organico dei SERT.
4. In sede di prima attuazione, l'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo
127, comma 7, del testo unico sulle tossicodipendenze, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, è
emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto
dei criteri seguiti per il finanziamento dei progetti approvati nel biennio 1994-1995 ai fini della
determinazione dei criteri per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al medesimo
articolo 127, comma 7, lettera
a), del testo unico sulle tossicodipendenze. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 127, comma 12,
del testo unico sulle tossicodipendenze, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, è adottato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le somme affluite alle unità previsionali di base 31.2.1 e 31.2.2 dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate all'unità previsionale di base
12.1.3.1, denominata "Fondo per le politiche sociali", dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri per il finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione
e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, ai sensi dell'articolo 127
del testo unico sulle tossicodipendenze, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente
legge.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.







