Provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 5 Agosto 1999
Atto d'intesa Stato - Regioni; Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati di assistenza
RELAZIONE INTRODUTTIVA Il presente atto d'intesa, superando le previsioni contenute nelll'Atto d'intesa Stato-Regioni del 1993, conferma ed approfondisce i principi di cooperazione e collaborazione fra lo Stato, e il SSN in particolare, ed Enti e Associazioni che svolgono attività di prevenzione, cura e riabilitazione nei confronti di persone con problemi di uso o dipendenza da sostanze psicoattive.
Le disposizioni proposte non intendono regolamentare in modo esaustivo i rapporti tra
pubblico e privato, ma fornire un chiaro quadro di riferimento per le Regioni, alle quali compete,
pertanto, la definizione di dettaglio, con appositi provvedimenti, delle modalità e procedure che
regoleranno a livello locale il settore delle dipendenze.
Gli anni trascorsi dal 1993 ad oggi hanno visto un significativo e variegato sviluppo delle
competenze degli Enti e delle Associazioni in tutte le aree di intervento, sviluppo che ha favorito
il dialogo fra pubblico e privato ed il reciproco arricchimento nell'analisi e nella conoscenza dei
problemi; ha consentito positive esperienze di formazione comune e la realizzazione di interventi
condivisi negli obiettivi ed integrati nell'operatività.
La ricchezza e la diversità del patrimonio culturale sviluppato dal privato sociale ha
condotto alla definizione di un sistema di servizi in cui enti pubblici ed enti ed associazioni
private concorrono al perseguimento di finalità comuni, ciascuno secondo le proprie specifiche
vocazioni istituzionali e competenze.
Questa nuova situazione consente oggi di proporre l'estensione del rapporto pubblico-privato,
finora limitato alle strutture residenziali e semiresidenziali, a tutti i servizi di prevenzione,
cura e riabilitazione, ove con il termine di servizio si intende l'insieme delle unità operative
che concorrono alla realizzazione di un programma di interventi. Tale nuovo rapporto, inoltre, mira
a valorizzare come risorsa aggiuntiva, la ampiezza delle diverse tipologie di intervento che
spaziano dalle attività di tipo terapeutico-riabilitativo ai servizi a valenza socio-assistenziale
(quali le comunità di vita e quelle ad impronta pedagogico-educativa), che operano ciascuna secondo
la propria cultura, nell'integrazione delle componenti professionali con quelle del volontariato,
nell'ambito di un impegno e di un obiettivo comune con il Servizio pubblico. Nel corso di questi
anni sono avvenuti, inoltre, cambiamenti rilevanti tanto sul versante del consumo che su quello
delle strategie di cura e riabilitazione.
In quest'ultimo campo l'ampliamento degli obiettivi da raggiungere per il superamento della
dipendenza, la salvaguardia della salute, il miglioramento della qualità di vita delle persone
tossicodipendenti e la prevenzione dell'emarginazione richiede l'utilizzo di interventi complessi
di natura sociale, sanitaria ed educativa e, conseguentemente, una gamma di servizi diversificati,
ma integrati tra loro. Il presente atto d'intesa oltre a ridefinire i requisiti minimi per
l'autorizzazione al funzionamento introduce le regole generali per l'accreditamento (ai sensi del
D.lgv.o 502/92) dei servizi già autorizzati al funzionamento.
Per quanto riguarda la autorizzazione, la normativa proposta prevede tale procedura per tutte
le tipologie di servizi, siano essi sanitari o socio-assistenziali, individuando i requisiti minimi
funzionali e strutturali che devono ovviamente tener conto delle norme generali di riferimento e
del rispetto della dignità della persona, anche in relazione alle condizioni abitative della
struttura; il possesso di tali requisiti, attraverso l'iscrizione all'Albo, è richiesto per l'
accesso a qualunque finanziamento pubblico.
A tale proposito, riguardo ai requisiti professionali e formativi del personale dipendente
dagli Enti e dalle associazioni, per il personale di nuova assunzione la definizione dei requisiti
formativi e professionali viene rimandata alla emanazione di specifici decreti da parte del
Ministro della sanità, di intesa con il Ministro per gli affari sociali. Per il personale già
operante nei diversi servizi viene assicurata la possibilità di svolgere le funzioni già ricoperte
nell'ambito della propria Regione.
Le Regioni, inoltre, effettueranno attività formative con l'obiettivo di permettere agli
operatori di ottenere titoli professionali riconosciuti a livello nazionale. Vengono,
successivamente, definite le linee di indirizzo sulla base delle quali le Regioni stabiliscono i
criteri e gli standard qualitativi per l'accreditamento degli Enti o Associazioni gestori di
servizi sanitari o di servizi sociali a cui sia riconosciuto un rilievo sanitario; l'accreditamento
costituisce requisito preliminare per l'instaurarsi di rapporti contrattuali ed economici fra gli
Enti e le Associazioni e le Aziende del SSN per l'acquisto di prestazioni sanitarie nei confronti
di persone tossicodipendenti.
Al fine dell'accreditamento vengono definite aree di prestazioni acquistabili (e non più
tipologie), in base al programma complessivo proposto dall'Ente.
In ogni caso la predisposizione di qualunque intervento viene subordinata alla preliminare
valutazione diagnostica multidisciplinare (medica, psicologica, sociale) delle condizioni
psico-fisiche e dei bisogni della persona nella consapevolezza degli obiettivi, dei programmi e dei
tempi di attuazione degli stessi. In questi anni si è anche accresciuta la sensibilità e
consapevolezza riguardo all'esigenza di una valutazione di efficacia degli interventi di recupero.
Conseguentemente, anche i criteri di accreditamento proposti nel presente atto d'intesa includono,
sia per il settore pubblico che quello privato, l'obbligatoria adozione di strumenti di valutazione
condivisi, scientificamente validati e confrontabili, ulteriormente favorendo il processo di
confronto costruttivo e di integrazione, nonchè la trasparenza e la correttezza del rapporto con
gli utenti.
Analoga importanza viene data alla raccolta dei dati sull' utenza, quale strumento, fra gli
altri, per il monitoraggio della applicazione delle previsioni normative. Il sistema di
accreditamento, consentendo l'acquisto di servizi, definisce anche, nel rapporto contrattuale fra
Azienda sanitaria e privati, i vincoli relativi alle risorse disponibili, vincoli a cui dovrà
attenersi l'intero sistema dei servizi.
Ciò non significa che i privati non possano erogare prestazioni oltre a quelle concordate con
le Aziende, ma non possono esigere finanziamenti oltre i limiti preventivamente definiti.
Nell'ambito della logica di rete, nella definizione dei programmi regionali e delle conseguenti
risorse dovrà essere prevista una partecipazione al processo decisionale anche degli Enti
accreditati. PREMESSA Art.1 Gli Enti e le Associazioni che effettuano attività di prevenzione, cura
e riabilitazione finalizzate alla protezione e ripristino della salute delle persone con uso o
dipendenza da sostanze stupefacenti e/o psicoattive cooperano al raggiungimento degli obiettivi
dello Stato, delle Regioni e, in particolare, del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ottica della
integrazione socio-sanitaria e interistituzionale dei servizi, della pari dignità e della
valorizzazione delle specifiche capacità d'intervento, delle potenzialità aggiuntive e delle
specificità del volontariato e dell'auto-aiuto. I medesimi partecipano, nelle forme stabilite dalle
leggi ai vari livelli, alla programmazione, alla progettazione, alla verifica e alla valutazione
degli interventi attuati.
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
Art. 2
Autorizzazioni e Albi regionali Gli Enti e/o le Associazioni che erogano servizi relativi alle
attività di cui all'art. 1, sia a valenza socio-sanitaria che socio-assistenziale, devono essere
autorizzati al funzionamento per i settori di rispettiva appartenenza. L'autorizzazione determina
la iscrizione dei nominati servizi nell' apposito Albo delle Regioni e delle Province Autonome sul
cui territorio operano le strutture o i servizi afferenti all' Ente o Associazione. Di regola, l'
Albo elenca contestualmente i servizi autorizzati, l' Ente o Associazione che li gestisce e il
settore di servizio. Le Regioni stabiliscono i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Albo
del proprio territorio, sulla base degli standard definiti in sede nazionale dal presente
provvedimento e dalle ulteriori disposizioni relative alle attività di cui all'art.
1. L'autorizzazione è parimenti necessaria per l'accesso a qualunque finanziamento pubblico,
qualora il contributo venga assegnato per la realizzazione di progetti o programmi che, anche in
via non esclusiva, prevedono l'esecuzione di attività o prestazioni contemplate dal presente
provvedimento.
Art. 3
Requisiti soggettivi L'autorizzazione è subordinata al possesso, da parte del richiedente. a. della personalità giuridica di Ente o Società con finalità commerciali in regola con le norme vigenti; b. della qualifica di ONLUS ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 o delle qualifiche equiparate, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del medesimo decreto.
Art. 4
Requisiti strutturali Ove le attività di cui all'art. 1 richiedano l'utilizzo di
immobili, questi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti
nazionali, regionali e comunali vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria,
ambientale, infortunistica e di prevenzione incendi. Le sedi operative devono essere ubicate in
aree di insediamento abitativo o in aree rurali e comunque in zona salubre.
Le strutture di cui al comma precedente devono garantire i requisiti minimi necessari per
l'esercizio delle specifiche attività. In particolare:
a. le strutture di tipo ambulatoriale devono soddisfare i requisiti previsti per i consultori
familiari dal D.P.R. 14 gennaio 1997;
b. le strutture residenziali e semiresidenziali con capacità ricettiva non superiore ad otto
posti devono soddisfare i requisiti previsti per le civili abitazioni;
c. le strutture residenziali e semiresidenziali con capacità ricettiva superiore a otto posti
ed inferiore a trenta, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle specifiche normative regionali e
locali, devono garantire i seguenti requisiti minimi:
1. locali e servizi igienici adeguati al numero degli ospiti;
2. locali per pranzo e soggiorno commisurati al numero degli ospiti della sede operativa, con
relativi servizi igienici;
3. locali per cucina e dispensa adeguati al numero degli ospiti della sede operativa;
4. locali e servizi per il responsabile delle strutture e per gli operatori;
5. locali per attività riabilitative adeguati al numero dei posti ed alle modalità di
intervento previste nel progetto riabilitativo. Le strutture residenziali devono, inoltre,
garantire i seguenti ulteriori requisiti:
I. camera da letto con non più di otto posti letto;
II. lavanderia e guardaroba adeguati al numero degli ospiti;
III. nel caso sia prevista la presenza di soggetti minori in trattamento, disponibilità di
stanze da letto e locali ad essi riservati. Tutti i locali dovranno essere adeguatamente arredati,
favorendo anche la personalizzazione dello spazio fisico, compatibilmente con il progetto
riabilitativo. d. le strutture residenziali e semiresidenziali con capacità ricettiva superiore ai
trenta posti devono essere organizzate in moduli con le caratteristiche di cui alla lettera c).
Art. 5
Requisiti funzionali Ai fini dell'autorizzazione, l' Ente richiedente deve anche presentare un
chiara descrizione del programma, comprensivo dell' elenco delle prestazioni svolte nelle singole
unità operative, e un regolamento, dei quali deve essere fornita copia ed adeguata informazione
agli utenti.
L' organizzazione interna deve essere svolta in conformità al programma e al regolamento e,
oltre al rispetto delle leggi, deve prevedere l' esclusione di ogni forma di coercizione fisica,
psichica e morale, garantendo la volontarietà dell' accesso e della permanenza.
Il programma deve esplicitare:
a. i principi ispiratori e la metodologia degli interventi, la definizione delle fasi e dei
tempi complessivi di svolgimento, le modalità di relazione con i familiari, la descrizione degli
interventi (di tipo medico, psicologico, educativo, lavorativo, sociale), le modalità di utilizzo
del personale e delle attrezzature, le misure intraprese ai fini della tutela della salute degli
utenti;
b. la tipologia delle persone alle quali si indirizza l' intervento, con particolare riguardo
a quelle con caratteristiche specifiche (es.: minori, soggetti sottoposti a misure alternative alla
carcerazione, ecc.), precisando altresì il numero dei posti per essi disponibili;
c. le modalità di valutazione e verifica degli interventi. Il regolamento interno deve
descrivere:
1. i diritti e gli obblighi che l' utente assume con l' accettazione del programma di
assistenza; 2. per i servizi residenziali e semiresidenziali, le regole di vita comunitaria, con
particolare riguardo alle norme comportamentali degli operatori e degli utenti e al loro eventuale
utilizzo nelle attività quotidiane (cucina, pulizia, lavanderia, ecc.) In ogni unità operativa deve
essere istituito e tenuto aggiornato, per gli eventuali controlli richiesti, un registro
giornaliero degli utenti. Nel medesimo registro vengono annotate le assenze temporanee degli
stessi, con la relativa motivazione.
Gli Enti o Associazioni devono inoltre prevedere per l' esercizio delle proprie attività: ·
la copertura assicurativa, secondo le norme vigenti e la tipologia delle prestazioni e delle
attività svolte, dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati dagli ospiti, dal personale,
dai volontari; · l' utilizzo di una cartella personale degli utenti.
Art. 6
Personale I servizi che svolgono le attività di cui all'art. 1 devono essere dotati di personale
idoneo, in numero adeguato al programma svolto e comunque non inferiore a due unità.
Per ogni servizio deve essere identificato, a cura dell'Ente gestore, un responsabile di
programma. Tale responsabile, in possesso di idonei titoli e requisiti professionali, deve
garantire un impegno di servizio per almeno 36 ore settimanali. Il responsabile non può essere
sostituito, salvo gravi e documentati motivi, per almeno dodici mesi dalla designazione. In ogni
caso deve essere previsto un sostituto con la medesima qualificazione professionale, eventualmente
appartenente ad altro servizio della medesima regione.
Il responsabile deve essere affiancato da ulteriori operatori, in possesso di idonei titoli e
requisiti professionali, per un numero complessivo di personale non inferiore a una unità a tempo
pieno ogni dieci utenti.
Qualora il responsabile di programma sia condiviso da più sedi di servizio, uno di tali
operatori deve essere identificato quale responsabile di sede. In ogni caso deve essere garantita
la presenza continuativa di personale per tutta la durata di svolgimento delle attività. Il
personale minimo previsto per ciascun servizio deve avere con l'Ente gestore un rapporto di lavoro
retribuito, secondo le diverse modalità previste dalle normative vigenti e nel rispetto dei
contratti di lavoro delle rispettive qualifiche.
E' consentito l'impiego, nella dotazione minima prevista, di personale composto da soggetti
che hanno completato con esito positivo un programma di riabilitazione, purché esso sia stato
concluso da almeno un anno. Limitatamente ai servizi gestiti dagli Enti di cui all'art. 3, lettera
b, fino al 50 % del personale può avere un rapporto di impegno di tipo volontario, purché sia
previsto un impegno settimanale di almeno 18 ore e sia garantito con dichiarazione sottoscritta
dall' interessato, un impegno continuativo di servizio per almeno un anno. In ogni caso, la
presenza del personale, indipendentemente dal rapporto di lavoro, deve essere comprovata con
apposita documentazione. Nei medesimi servizi è altresì ammesso, per una quota non eccedente il 25%
della dotazione minima, l'impiego di personale in formazione, a condizione che abbia completato
almeno il 50% del programma curricolare e garantisca un impegno di servizio di almeno 18 ore
settimanali. Per tutto il personale devono essere previsti, a cura dell'Ente gestore, momenti di
lavoro di équipe e programmi periodici di formazione e aggiornamento, anche effettuati
congiuntamente alle analoghe iniziative regionali o aziendali per il settore pubblico.
Art. 7
Requisiti e formazione del personale Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la
solidarietà sociale, con uno o più decreti, definisce, relativamente al personale di nuova
assunzione, i requisiti formativi e professionali necessari per lo svolgimento della funzione di:
a. responsabile di programma dei servizi a prevalente impronta sociale e, rispettivamente,
sanitaria;
b. operatore dei servizi medesimi. Contestualmente vengono definite le disposizioni generali
concernenti i requisiti per l'accesso, la durata e i contenuti didattici dei corsi di formazione
regionale per gli operatori di cui alla precedente lettera b). Per il personale già operante, le
Regioni provvedono, sulla base di linee guida predisposte dal Ministro della sanità, d'intesa con
il Ministro per la solidarietà sociale, ad attivare iniziative di formazione permanente ed
aggiornamento diversificata in base alle qualifiche e alle esperienze professionali possedute. L'
attività di formazione avviene, in via ordinaria, congiuntamente con quella realizzata dalle
Regioni, per il personale del servizio pubblico. L'attività medesima è diretta in via prioritaria
agli operatori non in possesso dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 1 del presente
articolo, ai fini del riconoscimento anche a livello nazionale dei titoli professionali
conseguiti.
Art. 8
Verifica dei requisiti e criteri di vigilanza Le Regioni stabiliscono le modalità e le procedure
che le Associazioni o Enti richiedenti l'autorizzazione devono perfezionare ai fini del suo
conseguimento, nonché gli adempimenti richiesti per il mantenimento della medesima. Contestualmente
vengono definiti l' Organismo/i identificato/i quali Autorità competente/i e responsabile/i delle
procedure amministrative di verifica e controllo, come pure i relativi territori di competenza.
Tale Organismo di regola non coincide con quello responsabile delle verifiche cliniche sulla
idoneità dei programmi di trattamento dei singoli pazienti.
Ai medesimi Organismi viene altresì affidata la competenza relativa alle verifiche della
persistenza dei requisiti di autorizzazione, ai fini del rinnovo ovvero della revoca della stessa.
La richiesta di autorizzazione può essere effettuata anche congiuntamente per tutti i servizi
gestiti da un unico Ente.
Le verifiche hanno luogo: · su base routinaria e con periodicità adeguata; · su segnalazione
di variazioni della situazione verificata in sede di prima autorizzazione; · in via straordinaria,
eventualmente senza preavviso, per gravi e motivate situazioni. In tutti i casi, dell' esito delle
verifiche è data formale comunicazione all' Ente o Associazione gestore autorizzato; ove sia
accertato il venir meno dei requisiti minimi previsti, vengono prescritti gli interventi necessari
ai fini del rientro nei parametri stabiliti e il termine per porli in essere.
Qualora l' Ente gestore non provveda agli adeguamenti richiesti, ovvero vengano accertate
gravi violazioni di leggi o regolamenti, con pregiudizio per gli utenti o gli operatori, l'
Autorità competente dispone la sospensione cautelativa della autorizzazione, ovvero, se necessario,
la revoca della medesima, con conseguente interruzione di ogni attività. La ripresa delle attività
è in ogni caso subordinata alla effettuazione, su richiesta dell' Ente o Associazione, di una nuova
verifica. Avverso ai provvedimenti di sospensione e revoca è ammesso il ricorso nelle forme
previste dalla legge.
ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI O ASSOCIAZIONI PER I SERVIZI SOCIOSANITARI
Art. 9
Criteri di accreditamento Le Regioni, ai sensi del D.L.g.vo n. 502 del 1992, art. 2 e sulla base
delle linee di indirizzo contenute nel presente atto d'intesa, stabiliscono i criteri e gli
standard di qualità per l'accreditamento degli Enti o Associazioni gestori delle attività di cui
all' art. 1. Con l'eccezione di quanto previsto all'art. 16, l'accreditamento è riservato agli Enti
gestori già preventivamente autorizzati al funzionamento per il settore socio-sanitario. L'
accreditamento costituisce requisito preliminare per l'instaurazione di rapporti contrattuali ed
economici fra gli Enti e le Associazioni gestori e le Aziende del S.S.N., relativamente
all'acquisto di prestazioni, pur non impegnando le Aziende alla instaurazione degli stessi.
Le Regioni disciplinano, altresì, le procedure relative alla presentazione, valutazione e
perfezionamento delle richieste di accreditamento, al rilascio delle concessioni e alla attuazione
delle misure di sospensione e revoca delle stesse. Parimenti definiscono la autorità pubblica
responsabile dei procedimenti, i criteri tecnici per la valutazione dell'idoneità dei richiedenti,
con particolare riguardo ai contenuti dei programmi di trattamento-riabilitazione (intesi come
insieme delle prestazioni erogate), le modalità per le verifiche iniziali e periodiche, le
metodologie e gli strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni. Gli Albi regionali
di cui all' art. 2 devono specificare la presenza e i limiti dell' eventuale accreditamento.
Art. 10
Aree dei servizi Al fine dell'accreditamento, i servizi offerti dagli Enti o Associazioni che
intendono accedere all'accreditamento, sono raggruppati nelle seguenti aree di prestazione, in base
al programma complessivo:
1. servizi di accoglienza;
2. servizi terapeutico-riabilitativi;
3. servizi di trattamento specialistici;
4. servizi pedagogico-riabilitativi;
5. servizi di tipo multidisciplinare integrato.
Art. 11
Servizi di accoglienza I servizi di cui all'area 1) sono definiti dalla possibile erogazione delle seguenti prestazioni: · accoglienza non selezionata di pazienti, anche sottoposti a trattamenti farmacologici, di durata non superiore a novanta giorni; · valutazione dello stato di salute generale del paziente, compresa la diagnosi delle patologie infettive correlate alla tossicodipendenza; · ove possibile, impostazione del programma terapeutico complessivo ed individuazione della tipologia del centro più idoneo allo svolgimento dello stesso; · consulenza e supporto psicologico; · colloqui di orientamento e di sostegno alle famiglie; · supporto medico generale per le problematiche sanitarie presenti nel periodo di permanenza nella struttura e per le eventuali terapie farmacologiche.
Art. 12
Servizi terapeutico-riabilitativi I servizi di cui all'area 2) sono definiti dalla possibile erogazione delle seguenti prestazioni: · accoglienza di pazienti con caratteristiche predefinite, che non assumono sostanze d'abuso;ove ritenuti idonei al programma e, comunque, in assenza di controindicazioni, accoglienza di pazienti sottoposti a trattamenti farmacologici sostitutivi; · valutazione diagnostica multidisciplinare (eventualmente effettuata da personale del servizio pubblico), secondo le procedure di qualità indicate dalle Regioni. · attuazione di un programma terapeutico dettagliatamente descritto e personalizzato, di durata non superiore a diciotto mesi, con relativo monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell' utente, ed eventuali modifiche; · consulenza e supporto psicologico individuale e/o di gruppo, effettuati in maniera continuativa e, se indicata, attività di psicoterapia strutturata, individuale e di gruppo, con cadenza adeguata alle necessità dei singoli utenti; · gestione delle problematiche mediche generali, adeguata alla tipologia e gravità delle problematiche dei singoli pazienti e, comunque, con disponibilità di personale per almeno tre ore alla settimana.
Art. 13
Servizi di trattamento specialistici I servizi di cui all'area 3) sono definiti dalla possibile erogazione delle seguenti prestazioni: · accoglienza di pazienti con caratteristiche predefinite, particolare problematicità di gestione e/o di trattamento medico/psicoterapeutico (es.: psichiatrici, donne in gravidanza o puerperio, ecc.); · valutazione diagnostica multidisciplinare (eventualmente effettuata da personale del servizio pubblico), secondo le procedure di qualità indicate dalle Regioni. · gestione delle problematiche specialistiche (di tipo medico e non), anche con ricorso a trattamenti farmacologici e relativo monitoraggio; · tutti le rimanenti prestazioni dell' area 2), se non controindicate.
Art. 14
Servizi pedagogico/riabilitativi I servizi di cui all'area 4) sono definiti dalla possibile erogazione delle seguenti prestazioni: · accoglienza di pazienti con caratteristiche predefinite, che non assumono sostanze d'abuso e non hanno in corso trattamenti con farmaci sostitutivi; · valutazione diagnostica multidisciplinare (eventualmente effettuata da personale del servizio pubblico), secondo le procedure di qualità indicate dalle Regioni. · attuazione di un programma pedagogico/riabilitativo predefinito e personalizzato, di durata non superiore a trenta mesi, con obiettivo centrato sul ripristino delle capacità di integrazione sociale e sul miglioramento della vita di relazione e metodologia di tipo pedagogico-educativo, con relativo monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell' utente, ed eventuali modifiche; · ove indicati, consulenza e supporto psicologico individuale e/o di gruppo, effettuati in maniera continuativa; · ove indicato, supporto medico per le problematiche sanitarie presenti nel periodo di osservazione.
Art. 15
Servizi di tipo multidisciplinare integrato I servizi di cui all' area 5) sono definiti dalla
potenziale disponibilità almeno dei programmi, delle attività e delle prestazioni offerte dalla
struttura pubblica e rispondono agli stessi requisiti (sia strutturali che di fattori produttivi)
previsti per la medesima. L'accreditamento di tali servizi avviene per l' intero pacchetto di
prestazioni offerto, ed esclude il contemporaneo accreditamento di parte dell' offerta in altre
aree. Per tali programmi, la Regione stabilisce, contestualmente ai criteri di accreditamento per
le Unità Operative del Servizio pubblico:
a. la tipologia e numerosità del personale operante, espresse in rapporto al numero di
utenti; b. i requisiti strutturali, in base alla tipologia di erogazione dei servizi;
c. i criteri e le modalità per l' accesso alle prestazioni, anche al fine di evitare la
duplicazione dei vari trattamenti;
d. gli orari minimi di svolgimento del servizio e la durata massima delle eventuali liste di
attesa; e. il divieto di effettuare selezioni di ingresso ai pazienti e l' obbligo di rendere
disponibili tutti i servizi previsti dalle leggi e disposizioni regionali. Le Regioni disciplinano
le modalità per l' eventuale passaggio, in casi particolari, del paziente ad altro servizio
accreditato, nel rispetto delle regole di cui al successivo art. 19.
Art. 16
Accreditamento di programmi di rete e di piano territoriale Oltre che per i servizi di cui agli articoli precedenti, gli Enti e le Associazioni possono essere accreditate anche per programmi, attività o prestazioni, non ricompresi nelle aree precedenti, svolti dagli Enti o Associazioni autorizzati, esplicitamente definiti quali integrativi e/o migliorativi dell' offerta del servizio pubblico dai Piani regionali o dai Piani di zona, ovvero dal Progetto-obiettivo dell' Azienda sanitaria sul cui territorio hanno luogo, relativamente a settori quali: · contatto con utenti non presi in carico dagli altri servizi, con finalità di riduzione delle emergenze e delle complicanze (intossicazioni acute, patologie infettive e correlate alla tossicodipendenza) e di orientamento preventivo e terapeutico generale, con particolare riguardo all' indirizzo ai servizi strutturati; · supporto sociale e sanitario temporaneo a persone in condizioni di grave difficoltà o disagio; · programmi personalizzati di auto-aiuto, per gli utenti e i familiari, in particolare per gli alcolisti; · programmi di formazione ed avviamento al lavoro, tramite l' inserimento in attività interne della comunità o di realtà esterne nell' ambito di accordi predefiniti; · programmi educativi/riabilitativi ad impronta sociale.
Art. 17
Requisiti del personale Il personale operante negli Enti o Associazioni che intendono accedere
all'accreditamento, oltre alle caratteristiche indicate all'Art. 6, deve possedere ulteriori
specifici requisiti, differenziati a seconda delle aree di intervento e idonei a garantire le
specifiche prestazioni che l'Ente o la struttura intendono rendere disponibili. Tale idoneità è
dimostrata dalla contemporanea presenza: a. del titolo di studio o accademico, ovvero dalla
iscrizione all' Albo professionale, richiesti dalle leggi per l' espletamento delle attività
connesse alle prestazioni di cui agli articoli precedenti; b. una documentata esperienza nel
settore specifico, per un periodo non inferiore a un anno, svolta in un servizio pubblico o privato
autorizzato; c. Per il personale adibito alla funzione di responsabile di programma, il periodo di
cui alla lettera b) non può essere inferiore a due anni, dei quali almeno uno con rapporto di
lavoro retribuito. Il personale disponibile deve essere numericamente sufficiente a garantire le
prestazioni offerte per le ore previste e la presenza nella sede di lavoro deve essere documentata
con apposita registrazione. Per tutti gli interventi devono comunque essere definite le unità di
personale impiegate, con il relativo curriculum professionale, il numero e la durata prevista delle
diverse prestazioni, la disponibilità delle eventuali attrezzature necessarie.
Il personale assegnato al servizio deve avere con l'Ente gestore un rapporto di lavoro
retribuito, secondo le diverse modalità previste dalle normative vigenti Limitatamente ai Servizi
gestiti dagli Enti di cui al precedente art. 3, lettera b), fino al 25% della dotazione minima di
personale può avere un rapporto di impiego di tipo volontario, purché sia previsto un impegno
settimanale di almeno 18 ore e sia garantito, con dichiarazione sottoscritta dall' interessato, un
impegno continuativo di servizio per almeno un anno. In ogni caso, la presenza del personale,
indipendentemente dal rapporto di lavoro, deve essere comprovata con apposita documentazione.
Il personale operante afferente, nell'ambito della medesima regione, ad un unico Ente
gestore, può essere condiviso fra più sedi, nel rispetto dei requisiti previsti per
l'autorizzazione al funzionamento (di cui all' art. 6), dei servizi accreditati e degli orari di
lavoro massimi consentiti dai contratti di lavoro. Nell'ambito degli accordi contrattuali con le
Aziende del S.S.N. può essere prevista la utilizzazione da parte dell'Ente gestore, per
l'erogazione dei servizi accreditati, di unità di personale dei ruoli sanitari dipendente delle
aziende stesse. Agli oneri connessi si provvede tramite adeguamento delle tariffe rispetto a quelle
standard di cui al successivo art. 24.
Art. 18
Programmi di intervento Gli Enti gestori per accedere all'accreditamento devono sottoporre alla
Regione i programmi di intervento, comprensivi della descrizione delle prestazioni erogate, sia
complessivamente che nei singoli servizi. Tutte le azioni predisposte, a seconda delle differenti
aree di intervento, devono essere specificamente indicate, descrivendo le unità di personale
impiegate, le ore ad esse destinate e le attrezzature necessarie. Il programma deve inoltre
contemplare una fase di valutazione, la metodologia e gli strumenti della quale devono essere
scientificamente validati e, in ogni caso, ricompresi fra quelli accreditati dalla autorità
regionale.
Deve essere, infine, predisposto un progetto annuale di supervisione da attuare sotto la
guida di un professionista esperto, in possesso di diploma di laurea attinente e documentate
esperienze specifiche nel settore.
Art. 19
Accesso ai servizi L' accesso ai servizi di cui agli articoli 11 e 16 avviene secondo le
modalità stabilite dalla Azienda che li acquista. L'accesso ai servizi di cui agli articoli 12, 13
e 14 avviene previa valutazione diagnostica multidisciplinare (medica, psicologica e sociale) da
parte del Servizio pubblico o dei Servizi accreditati a tal fine ritenuti idonei dalla Regione, nei
limiti dei posti programmati, nelle medesime aree, dalle Aziende. Qualora il programma preveda un
percorso ripartito fra più sedi o più aree, la valutazione diagnostica può avvenire un' unica
volta, salvo modifica del programma terapeutico.
L' accesso ai servizi di cui all' articolo 15 è di norma diretto, ma regolamentato dalle
normative regionali per i fini descritti al medesimo articolo. Le medesime norme disciplinano
l'eventuale trasferimento, in casi particolari ed esclusivamente per specifiche esigenze di
trattamento dell' utente, in altri servizi accreditati; tale trasferimento deve avvenire nel
rispetto delle previsioni di cui al successivo art. 21 riguardo ai fabbisogni complessivi regionali
di acquisto delle prestazioni e, in ogni caso, comporta la applicazione del regime tariffario
previsto per l' area di accreditamento del servizio di destinazione.
Art. 20
Verifica dell'accreditamento Le norme regionali stabiliscono le modalità e le procedure che le
strutture o gli Enti candidati all'accreditamento devono perfezionare ai fini del conseguimento del
medesimo.
L' autorità competente può altresì disporre procedure di ispezione dell' Ente o strutture
accreditate, eventualmente senza preavviso, ed anche dietro motivata richiesta degli ospiti delle
strutture stesse o di loro delegati.
Il Ministero della sanità, su indicazione della Consulta di cui all' art. 22, può disporre
l'effettuazione di indagini conoscitive di propri funzionari o delegati, per i soli fini di cui
all' art. medesimo. Tale attività viene svolta con la partecipazione dei responsabili dell'
autorità competente e, comunque, in assenza di questi, di intesa con la autorità medesima.
Art. 21
Programmazione degli interventi I programmi delle strutture pubbliche e di quelle private che
operano nel settore delle dipendenze devono rispondere globalmente agli specifici bisogni
identificati nel territorio. Gli Enti gestori accreditati partecipano alla programmazione degli
interventi regionali e alla verifica dei risultati conseguiti dalle singole strutture accreditate
nell'ambito di appositi organismi consultivi misti pubblico-privato, da costituirsi presso le
singole Amministrazioni regionali.
La composizione, compiti specifici e modalità di funzionamento di tali organismi è stabilita
con apposite disposizioni regionali.
Tali disposizioni disciplinano parimenti le modalità di partecipazione delle strutture
accreditate alla programmazione degli interventi e alla ottimizzazione dell' utilizzo delle risorse
delle Aziende sanitarie, come pure le modalità dell' integrazione tra il lavoro svolto dal servizio
pubblico e quello degli enti e strutture accreditate. Gli Enti gestori autorizzati partecipano alla
programmazione degli interventi regionali e alla verifica dei risultati conseguiti qualora
accettino di partecipare ai programmi regionali per la valutazione e il controllo della qualità. Le
Regioni stabiliscono annualmente, sulla base della rilevazione dei bisogni e sentito il parere
dell'organismo di cui al comma due, l'ammontare complessivo delle risorse destinate all'acquisto
delle prestazioni, per ciascuna area, da parte delle Aziende sanitarie presso gli Enti accreditati;
contestualmente vengono altresì definite le stime previsionali dei fabbisogni relativi agli
ulteriori due anni successivi.
Art. 22
Consulta nazionale A livello nazionale, è istituita una apposita Consulta, nominata con Decreto
del Ministro della sanità, di intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, con funzioni di
monitoraggio dell'adeguamento dell' assetto organizzativo, valutazione dei risultati conseguiti e
proposta per l' aggiornamento delle normative.
Tale Consulta, di durata triennale, presieduta da un Dirigente generale del Ministero della
sanità, é così composta: a. due rappresentanti del Ministero della sanità b. due rappresentanti del
Ministero della solidarietà sociale c. due rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti
delle Regioni d. un rappresentante designato dalla Associazione nazionale dei Comuni Italiani e.
due rappresentanti degli Enti gestori dei servizi privati iscritti agli Albi regionali f. due
rappresentanti delle Associazioni degli operatori dei Servizi pubblici.
I componenti di cui alle precedenti lettere e) ed f) saranno scelti sulla base della
rappresentatività degli Enti o associazioni di appartenenza.
Art. 23
Rilevazione dati Le strutture accreditate devono presentare alla Regione di appartenenza, entro
e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, un completo rendiconto dei dati relativi alla numerosità e
caratteristiche dell' utenza, sulla base di un modello di rilevazione approvato con Decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentito
l'Osservatorio permanente di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della Legge 18 febbraio 1999 n.
45, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni, possibilmente con l'
utilizzo di procedure informatizzate e comunque nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei
dati personali. La rilevazione comprende la raccolta anche dei dati relativi agli eventuali ospiti
assistiti senza oneri per il SSN.
La Regione può disporre, su indicazione dell'organismo di cui all' art. 21, la raccolta di
ulteriori informazioni di proprio interesse. In caso di inadempienza, la Regione provvede a
diffidare la struttura, per il tramite dell' Autorità competente, a provvedere entro 30 giorni; in
caso di persistente inadempienza, la Autorità competente provvede alla sospensione cautelativa,
sino alla esecuzione delle disposizioni, dei rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti con
la struttura accreditata. Le Regioni trasmettono al Ministero della sanità i dati ricevuti, entro e
non oltre il 31 marzo di ogni anno.
Art. 24
Tariffe Il Ministro della sanità, con proprio Decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni, definisce il sistema delle tariffe minime delle prestazioni accreditabili suddivise in base alle diverse aree di servizi di cui all'art 10. Le tariffe devono altresì rispecchiare la qualità e quantità dei fattori produttivi disponibili, come pure le prestazioni effettivamente erogate e la tipologia della struttura che le eroga. Le tariffe sono normalmente stabilite sulla base di rette giornaliere per singolo utente, ovvero, per i servizi ad utenza non quantificabile, sulla base delle ore effettive di erogazione del servizio, oppure, ove possibile sulla base delle prestazioni effettivamente erogate. Le Regioni stabiliscono il sistema delle tariffe operanti sul proprio territorio, tenendo conto degli eventuali ulteriori requisiti di accreditamento fissati dalla normativa regionale.
Art. 25
Norme transitorie e finali Per il personale già in servizio, alla data del presente
provvedimento, con funzioni di responsabile o di operatore, presso le strutture iscritte agli Albi
regionali di cui all' art. 116 del D.P.R. n 309 del 1990, restano valide, ai fini della valutazione
di idoneità dei requisiti professionali di cui all'art. 6 e per il solo territorio regionale ove
insiste la struttura, le norme già vigenti sul territorio regionale medesimo. Sino alla emanazione
del Decreto del Ministro della sanità di cui all' art. 7, si considerano in possesso di idoneo
requisito professionale, ai fini dello svolgimento della funzione di responsabile di programma, le
figure laureate già previste per il servizio pubblico dal D.M. n. 444 del 1990 e dalle specifiche
disposizioni regionali. I medesimi disposti del citato D.M. n 444 vengono utilizzati
transitoriamente, sino alla emanazione delle norme regionali, quali requisiti standard per i
servizi di cui all'area 5).
Le strutture già iscritte agli Albi regionali di cui all' art. 116 del D.P.R. n 309 del 1990,
sono considerate automaticamente autorizzate, previa opzione per il settore sociale o,
rispettivamente, sanitario; in quest' ultimo caso, si considerano provvisoriamente accreditate,
sino alla emanazione delle Norme attuative regionali, previa presentazione, da parte del legale
responsabile dell' Ente o Associazione gestore:
1. di autocertificazione attestante la rispondenza dei singoli servizi a tutti i requisiti di
cui agli articoli precedenti, ivi compresi quelli non richiesti ai fini della precedente iscrizione
all'Albo regionale ovvero
2. di dichiarazione di assunzione di impegno all' adeguamento dei servizi ai nuovi requisiti
entro e non oltre il 31 dicembre 1999 o dodici mesi dalla emanazione delle Norme regionali.
In fase di prima applicazione e sino alla emanazione dei nuovi provvedimenti, la modulistica
per la raccolta dei flussi informativi di cui all' art. 23 è quella stabilita dal D.M. 30 ottobre
1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 1993.
Con l' entrata in vigore del presente atto d'intesa sono soppresse tutte le disposizioni
regolamentari e amministrative di livello nazionale in contrasto con il provvedimento di cui
trattasi.







