Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 10 Settembre 1999
Atto di indirizzo e coordinamento del Governo alle Regioni inerente i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 18
febbraio 1999, n. 45;
Visto l'articolo 127, comma 7, del citato testo unico, che prevede, su proposta del Ministro
per la solidarietà sociale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e la
Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo 132 del testo unico medesimo,
l'emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento concernente la definizione di criteri generali
per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui allo stesso articolo 127, comma 3;
Visto l'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la procedura di emanazione
degli atti di indirizzo e coordinamento; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;
Vista l'intesa sancita nella riunione del 27 maggio 1999 dalla Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il parere espresso nella riunione del 27 maggio 1999 dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere espresso nell'assemblea plenaria del 19 maggio 1999 dalla Consulta degli
esperti e degli operatori sociali di cui all' art. 132 del DPR n. 309 del 1990 e successive
modificazioni; Visti i pareri espressi dalla Commissione affari sociali e sanità del Senato della
Repubblica e dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati il 1° luglio 1999; Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999;
Vista la successiva intesa sancita nella riunione del 5 agosto 1999 dalla Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano sul
testo dell'atto di indirizzo e coordinamento come modificato a seguito dei pareri richiamati; Visto
il successivo parere espresso nella riunione del 5 agosto 1999 dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre
1999; Sulla proposta del Ministro per la solidarietà sociale;
DECRETA:
Art. 1
1. Ai sensi del presente atto di indirizzo e coordinamento, per "testo unico" si
intende il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 18
febbraio 1999, n. 45.
2. I progetti di durata triennale presentati alle regioni dai soggetti pubblici e privati
indicati dall'articolo 127, comma 3, del Testo unico, per il finanziamento a carico del Fondo
nazionale d'intervento per la lotta alla droga di cui al medesimo articolo 127, sono finalizzati al
conseguimento dei seguenti obiettivi:
a. a. prevenzione:
1. progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria delle tossicodipendenze e
dell'alcoldipendenza correlata, riferiti alla famiglia, alla scuola, al lavoro e ai luoghi del
terzo tempo, nonché di prevenzione secondaria e terziaria, compresi i progetti volti alla riduzione
del danno, purché finalizzati al miglioramento della salute e della qualità della vita, nonché al
recupero sociale;
2. programmi di educazione alla tutela della salute;
3. programmi di contrasto alla diffusione delle "nuove droghe".
b. inclusione sociale e lavorativa:
1. progetti personalizzati volti al reinserimento lavorativo di tossicodipendenti e
alcoldipendenti correlati;
2. progetti personalizzati volti al reinserimento sociale di tossicodipendenti e
alcoldipendenti correlati;
c. diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento e servizi di
consulenza:
1. interventi a bassa soglia integrati sul territorio (unità di strada, ecc.), integrativi di
quelli svolti istituzionalmente dai servizi pubblici e affidati al privato sociale accreditato per
le particolari natura e modalità di gestione, per gli aspetti di carattere sociale;
2. programmi di riconversione specialistica delle attività terapeutiche svolte e/o di
attivazione sperimentale della fase di avvio di attività specialistiche destinati ai tossicomani
con problematiche psichiatriche;
3. programmi di riconversione specialistica delle attività terapeutiche svolte e/o di
attivazione sperimentale della fase di avvio di attività specialistiche destinate a donne
tossicodipendenti in gravidanza, a donne o coppie tossicodipendenti con figli minori, alle famiglie
di tossicodipendenti, agli stranieri e a detenuti tossicodipendenti;
4. programmi di riconversione delle attività terapeutiche a favore dei consumatori che
presentano problemi da affrontare con tecniche diverse da quelle in uso per i consumatori di
eroina;
5. servizi di informazione con sedi proprie e personale già formato che offra anche
assistenza telefonica;
d. attivazione di iniziative per lo sviluppo di sistemi territoriali di intervento a rete per
il contrasto delle tossicodipendenze e dell'alcoldipendenza correlata fra servizi (nuovi o
esistenti), di integrazione tra soggetti istituzionali, tra attività e competenze diverse e
complementari, tra soggetti pubblici e del privato sociale;
e. programmi di formazione e di aggiornamento degli operatori sociali e sanitari con forme di
partecipazione congiunta di operatori pubblici e del privato sociale, finalizzati al miglioramento
delle competenze anche in ordine ai nuovi bisogni degli utenti ed alle caratteristiche evolutive
del fenomeno; in particolare, in caso di previsione di apertura di nuovi interventi e servizi,
preventiva organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento per gli operatori interessati
all'iniziativa.
Art. 2
1. Le regioni, ai sensi dell'articolo 127, comma 4, del testo unico, sentiti gli enti locali, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, definiscono e rendono note, entro 60 giorni dall' entrata in vigore del presente atto d'indirizzo e coordinamento, le modalità, i criteri e i termini per la presentazione, da parte dei soggetti pubblici e privati indicati dall'articolo 127, comma 3, del testo unico, delle domande di finanziamento dei progetti, nonché le procedure per la erogazione dei finanziamenti.
Art. 3
1. Sono ammessi alle procedure istruttorie di finanziamento i progetti per i quali sia stata accertata la conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1, tenuto conto della situazione socio-demografica ed epidemiologica a supporto delle ipotesi di lavoro e della ricaduta attesa dalle attività progettuali.
Art. 4
1. I progetti ammessi alle procedure istruttorie di finanziamento sono valutati con riferimento
ai seguenti elementi, che i soggetti presentatori devono comprendere nella esposizione delle
specifiche progettuali:
a. a. contesto di riferimento:
1. area territoriale interessata;
2. studio ed analisi del contesto sociale del territorio interessato;
3. cause e/o fattori peculiari del disagio che s'intende affrontare con il progetto;
b. b. dati generali di progetto:
1. numero e tipologia dei destinatari finali;
2. durata, fasi, obiettivi intermedi e a breve termine;
3. ricadute sul territorio;
4. obiettivi ed esiti attesi in relazione alle cause e/o ai fattori peculiari del disagio su
cui si vuole intervenire;
5. integrazione degli obiettivi del progetto con le politiche del territorio;
6. collegamenti (di integrazione, coordinamento, prosecuzione) con altri progetti e
iniziative (comunitarie, nazionali, regionali, locali);
7. soggetti pubblici e/o privati coinvolti nella realizzazione del progetto e modalità di
partecipazione, con individuazione delle rispettive attribuzioni operative;
c. c. congruità dei costi di realizzazione:
1. documentazione sulla congruità dei costi delle singole componenti del progetto;
2. rapporto fra risorse da impiegare e costi da sostenere;
d. d. metodologie per favorire il raggiungimento degli obiettivi e la diffusione dei
risultati e sistema di valutazione del progetto (indicatori di processo, indicatori di risultato,
strumenti e sistemi di rilevazione per ciascun indicatore)
e. e. modalità di realizzazione del progetto:
1. gestione operativa a cura del soggetto che ha presentato il progetto, ovvero motivazioni
alla base di una diversa gestione;
2. livello professionale degli operatori da impiegare nel progetto e programmi di formazione
specifica;
3. protezione del personale impiegato nella realizzazione del progetto da "burn-out" e da
rischi ambientali, nel caso in cui la realizzazione del progetto comporti un contatto ripetuto con
situazioni di grave disagio;
4. rispetto delle normative di legge e contrattuali in materia di tutela del lavoro;
f. f. diffusione dei risultati: 1. modalità e forme di trasferimento dei risultati
progettuali: 1.1) agli assessorati regionali alle politiche sociali;
1.2) agli altri soggetti pubblici e e del privato sociale che operano nel settore della
tossicodipendenza a livello regionale
1.3) alle amministrazioni pubbliche centrali; per i progetti riguardanti il reinserimento
lavorativo, il programma di trasferimento deve comprendere anche le istituzioni locali di governo
del mercato del lavoro e le parti sociali;
2. strumenti per dare visibilità alla realizzazione del progetto ed al loro esito, per
favorire maggiore partecipazione e condivisione sia da parte dei soggetti interessati che
dell'opinione pubblica;
3. collegamento con iniziative assunte dall'Unione europea sull'esclusione sociale.
2. Per i progetti proposti dagli enti di cui agli articoli. 115 e 116 del testo unico, dalle
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle cooperative sociali
di cui all'articolo 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991, e loro consorzi, viene attribuita
priorità alle seguenti tipologie:
g. g. progetti presentati e realizzati dagli enti di cui agli articoli 115 e 116 del testo
unico, da comunità terapeutiche e da altri organismi, effettivamente operanti nel settore delle
tossicodipendenze, con esperienza consolidata in materia di prevenzione, recupero, riabilitazione e
reinserimento socio- lavorativo;
h. h. progetti finalizzati alla realizzazione di interventi integrati sul territorio che
prevedano l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con integrazione e messa in rete
delle rispettive esperienze e competenze.
3. Le regioni accertano che nei progetti di cui al comma 2 siano espressamente indicati la
natura, le finalità istituzionali e l'effettivo ambito di operatività del soggetto proponente.
Art. 5
1. I progetti per i quali sia stata accertata la conformità alle finalità e agli obiettivi
individuati dal presente atto di indirizzo e coordinamento e che siano stati valutati positivamente
nel merito, sono finanziati per una quota non inferiore al 70% del costo complessivo; in tale caso,
le regioni indicano gli obiettivi da raggiungere con la quota finanziata.
2. Le regioni possono finanziare con carattere di priorità progetti, conformi alle linee di
programmazione territoriale dei comuni, che si pongano in continuità con iniziative già realizzate
o, di carattere poliennale, in corso di realizzazione con finanziamento a carico del Fondo
nazionale d'intervento per la lotta alla droga per l'esercizio 1996, ovvero che costituiscano
completamento di progetti in corso di realizzazione, purché questi ultimi siano in avanzato stato
di realizzazione ed abbiano già ottenuto gli effetti indicati nel progetto stesso, rispettandone
gli indicatori.
3. Sono altresì finanziabili progetti finalizzati alla realizzazione di interventi integrati
sul territorio, che prevedano l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con
integrazione e messa in rete delle rispettive esperienze e competenze.
4. Non può essere finanziata l'acquisizione o la ristrutturazione di immobili né
l'acquisizione di beni e servizi durevoli per i quali non sia indicato il mantenimento della
destinazione d'uso originaria anche dopo la conclusione del progetto.
5. Possono comunque essere finanziati progetti che prevedono acquisti relativi ad
attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività condotte e per il rifacimento o il
potenziamento di impianti ai fini dell'adeguamento alle normative vigenti.
6. 6. Sono esclusi dal finanziamento le attività istituzionali relative a servizi finanziati
dal Fondo sanitario nazionale o da specifiche leggi.
Art. 6
1. Le regioni, ai sensi dell'articolo 127, comma 4, del testo unico, sentiti gli enti locali, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, definiscono un programma dettagliato e articolato di controlli sulla destinazione dei finanziamenti e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati.
Art. 7
1. Le regioni, in attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 127, comma 4, del testo
unico, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali
-, non oltre il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività di valutazione e di
finanziamento dei progetti presentati e sugli interventi realizzati nell'anno precedente.
2. Per la predisposizione della relazione è utilizzato uno schema trasmesso dal Dipartimento
per gli affari sociali su supporto magnetico, ai fini di ottenere, anche per le finalità di cui
all'articolo 131 del testo unico, informazioni omogenee e strutturate per il complesso delle
regioni.







