Testo coordinato del decreto legge 18 settembre 2009, n. 131
Testo del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, coordinato con la legge di conversione 20 novembre 2009, n. 165, recante: «Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila (( e anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010 )) ».
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchè dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
(( Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila ))
1. Nella provincia di L'Aquila, le elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nell'autunno del 2009 ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rinviate al turno annuale ordinario di elezioni amministrative del 2010. Il mandato dei relativi organi è prorogato fino allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente.
(( Art. 1-bis.
Anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010
1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2010, tra il 15 marzo ed il 15 giugno.
2. In occasione delle elezioni di cui al comma 1, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, è anticipato al 24 gennaio e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del presidente della provincia e del sindaco presentate tra il 1° ed il 21 gennaio 2010 diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di due giorni dalla loro presentazione al consiglio. ))
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.






