Vai al contenuto della pagina | Vai al menù di secondo livello
Home  |  Servizi al Cittadino  |  Legislazione  |  Elezioni  |  Legge 20 novembre 2009, n. 165
Legislazione
 
Elezioni

Legge 20 novembre 2009, n. 165

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, recante ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, recante ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 novembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 SETTEMBRE 2009, N. 131

All'articolo 1 è inserita la seguente rubrica: «Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010). - 1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2010, tra il 15 marzo e il 15 giugno.
2. In occasione delle elezioni di cui al comma 1, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, è anticipato al 24 gennaio e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del presidente della provincia e del sindaco presentate tra il 1° e il 21 gennaio 2010 diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di due giorni dalla loro presentazione al consiglio».
Nel titolo sono aggiunte: in fine, le seguenti parole: «e anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010».






Icona Invia | Invia Icona Stampa | Stampa
Ministero dell'Interno