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Ministero dell'Interno - Decreto 28 maggio 2009

Norme di attuazione delle intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte degli elettori italiani residenti negli altri Paesi dell'Unione europea

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;
Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2009, attestante il raggiungimento, con i singoli Paesi dell'Unione europea, delle intese atte a garantire le condizioni richieste dalla legge per l'esercizio del voto degli elettori italiani ivi residenti;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi del quinto comma del citato art. 25, all'emanazione di norme di attuazione delle suddette intese, in osservanza delle disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18, della legge 9 aprile 1984, n. 61, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, e delle altre disposizioni richiamate dai suddetti provvedimenti normativi;
Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Decreta:

Art. 1.
Istituzione delle sezioni elettorali e designazione delle relative sedi

1. Ai fini delle votazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i capi degli Uffici consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, scelgono, per le sedi delle sezioni elettorali da istituire nella circoscrizione di competenza e compatibilmente con gli eventuali vincoli posti dalle Autorità del luogo, locali idonei allo svolgimento delle operazioni ad esse demandate, evitando, ove possibile, che le sezioni stesse siano ubicate presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali associativi o di enti di patronato italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.
2. La sala della votazione deve essere a disposizione della sezione elettorale ininterrottamente per tutta la durata delle operazioni preliminari alla votazione, delle operazioni di votazione, di verbalizzazione e di chiusura dei plichi contenenti tutto il materiale elettorale.
3. I capi degli Uffici consolari provvedono, ove necessario, a stipulare i contratti, secondo le norme e gli usi del luogo, al fine di ottenere la disponibilità dei locali da adibire a sezioni elettorali, in qualità di parte contraente per la definizione di ogni onere o responsabilità conseguente.
4. Qualora per sopravvenute, gravi circostanze, sia necessario variare la sede di una sezione elettorale in una data successiva al 14 maggio 2009, il capo dell'Ufficio consolare oltre a darne comunicazione telegrafica alla Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno, provvede ad informarne tempestivamente gli elettori interessati con i mezzi più idonei.
All'entrata della sede che è stato necessario variare, durante le ore di votazione, deve essere comunque affisso un avviso, in lingua italiana, che indichi la nuova ubicazione della sezione elettorale.
5. Entro il 1° giugno 2009 l'Ambasciata d'Italia competente trasmette al Ministero degli affari esteri del Paese ospitante l'elenco completo delle sezioni istituite nel Paese stesso per la votazione degli elettori italiani ivi residenti.

Art. 2.
Locali per attività di propaganda elettorale

1. I capi degli Uffici consolari si adoperano per reperire - su richiesta scritta, fatta pervenire dal rappresentante effettivo o supplente di partito o gruppo politico di cui all'art. 31, primo comma, n. 1) della predetta legge n. 18 del 1979 - locali adeguati per l'attività di propaganda elettorale, tenendo in ogni caso presenti le intese concluse con le rispettive Autorità di accreditamento.
2. Nel caso in cui i suddetti locali appartengano allo Stato italiano od ai suoi organismi pubblici ovvero allo Stato ospitante o ai suoi enti pubblici territoriali, le domande devono essere rivolte ai capi degli Uffici consolari, i quali curano che le concessioni dei suddetti locali seguano l'ordine cronologico della presentazione delle domande stesse e che non venga posta in essere alcuna differenziazione di trattamento tra i partiti o gruppi politici interessati.
3. L'onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dalla concessione a qualsiasi titolo dei predetti locali grava esclusivamente sui partiti o gruppi politici che ne fruiscono.

Art. 3.
Affissioni di propaganda elettorale

1. Nei Paesi che consentono la propaganda elettorale per pubbliche affissioni, le richieste di spazi per le affissioni dei partiti o gruppi politici devono essere sottoscritte da uno dei rappresentanti designati a norma dell'art. 31, primo comma, n. 1), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ovvero da un loro mandatario.
2. Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dalla concessione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale può essere posto a carico dello Stato italiano.
3. Gli stampati destinati alle affissioni di propaganda elettorale di cui al presente articolo devono essere redatte in lingua italiana, compatibilmente con le intese raggiunte con le Autorità di accreditamento e devono indicare il nome del committente responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
4. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici comunque assegnate.
5. Nel caso in cui le autorità del Paese ospitante pongano a disposizione di tutti i partiti o gruppi politici di cui al comma 1 spazi indivisi per le affissioni di propaganda elettorale, detti spazi sono ripartiti tra tutti i partiti o gruppi che ne hanno fatto richiesta, a cura del capo dell'Ufficio consolare o di un suo delegato, in superfici eguali. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio pari ad almeno 70 centimetri di base per un metro di altezza, tra i richiedenti è stabilito un turno per l'affissione mediante unico sorteggio valevole per tutto il territorio della circoscrizione consolare, che viene effettuato, alla presenza dei richiedenti appositamente convocati, dal capo dell'Ufficio consolare o da un suo delegato, in maniera che tutti i richiedenti possano usufruire di uno spazio di identiche dimensioni e per lo stesso tempo.

Art. 4.
Accesso a trasmissioni radio-televisive

1. Le norme del presente articolo disciplinano le richieste di accesso a trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici di cui all'art. 31, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dirette ad organismi radiotelevisivi appartenenti allo Stato ospitante od a suoi enti pubblici territoriali o che, comunque, sono tenuti a riservare orari di trasmissione a richiesta del Governo centrale o locale e sempre nel rispetto delle intese intercorse con le rispettive Autorità di accreditamento.
2. Le richieste devono essere sottoscritte da uno dei rappresentanti dei partiti o gruppi designati a norma dell'art. 31, primo comma, n. 1), della citata legge n. 18 del 1979, ovvero dal loro mandatario e devono essere prodotte al capo dell'Ufficio consolare se dirette a emittenti locali ovvero all'Ambasciata d'Italia competente, se dirette ad emittenti a carattere nazionale.
3. Le modalità per l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive ed i conseguenti oneri contrattuali ed extra contrattuali sono disciplinati dall'ente al quale la richiesta è diretta.
4. Le Autorità diplomatiche o consolari di cui al comma 2, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti consentiti dalla legislazione locale, curano che, nella concessione dell'accesso alle trasmissioni siano attuati i principi di cui all'art. 25, comma secondo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui agli articoli 1 e 3 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti e i movimenti politici che partecipano alle elezioni.
5. Nel rispetto delle intese concluse con le Autorità di rispettivo accreditamento, le trasmissioni di propaganda elettorale fatte su richiesta dei partiti o gruppi politici di cui al comma 1 devono essere comunque eseguite anche in lingua italiana.
6. Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dall'accoglimento delle domande di accesso a trasmissioni può essere posto a carico dello Stato italiano.

Art. 5.
Polizia dell'adunanza delle sezioni elettorali

1. Nelle sezioni elettorali istituite nel territorio degli altri Paesi dell'Unione europea, a norma dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Egli può richiedere l'intervento degli agenti della forza pubblica posta a disposizione dalle Autorità locali per far espellere e, se del caso, fermare o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
2. I presidenti delle sezioni elettorali hanno obbligo di fare rapporto, tramite l'Ufficio consolare competente, al procuratore della Repubblica di Roma, per ogni infrazione, da chiunque commessa, alle norme penali contenute nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, e nel testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. I capi degli Uffici consolari, nel rispetto delle Intese raggiunte in merito, concordano con le competenti Autorità di polizia locale ogni misura idonea ad assicurare il libero e spedito accesso degli elettori nei locali di votazione, per impedire assembramenti nelle vicinanze della sezione elettorale ed impedire che durante la votazione sia svolta qualsiasi forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
4. Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti dei presidenti delle sezioni elettorali e delle Autorità di polizia dei Paesi ospitanti, le rappresentanze consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, provvedono:
a) a far pervenire a coloro che sono nominati presidenti di sezione elettorale una attestazione della nomina redatta in lingua italiana e corredata della traduzione nella lingua ufficiale del luogo della votazione;
b) a comunicare alle competenti Autorità di polizia le generalità dei presidenti delle sezioni elettorali, compresi quelli nominati in sostituzione a norma dell'art. 32, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18;
c) alla consegna, sia alle locali Autorità di polizia, sia ai presidenti delle sezioni elettorali, di stampati recanti il testo del presente articolo, redatti in lingua italiana e nella lingua ufficiale del luogo della votazione.

Art. 6.
Relazioni al Ministero degli affari esteri

1. I capi degli Uffici consolari sono tenuti a segnalare al più presto, alla competente Ambasciata ed al Ministero degli affari esteri, ogni caso di violazione dei principi di cui all'art. 25, comma secondo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui agli articoli 1 e 3 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, riferendo al contempo sulle eventuali iniziative adottate.

Art. 7.
Disciplina delle operazioni delle sezioni elettorali

1. Per il compimento delle operazioni di costituzione delle sezioni elettorali, delle operazioni preliminari alla votazione, delle operazioni di votazione, di verbalizzazione, di chiusura dei plichi contenenti tutto il materiale elettorale e del loro trasferimento, il Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri diramano istruzioni agli organi previsti dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, per l'attuazione delle disposizioni contenute nelle leggi stesse ed in quelle da tali leggi richiamate.
Roma, 28 maggio 2009

Il Ministro dell'interno: Maroni

Il Ministro degli affari esteri: Frattini






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