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Legge 25 luglio 1996, n. 391

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288, recante rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, nonché disposizioni sui contributi per spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana.



(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1996)

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288, recante rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, nonché disposizioni sui contributi per spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 157.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione*

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1996 (*)

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono riportate in corsivo.

Art. 1.

Elezioni dei COMITES

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 5 luglio 1990, n. 172, e dovranno tenersi nel mese di marzo 1997.

2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati. Conseguentemente e' prorogata la durata in carica dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368.

Art. 2.

Contributi per le spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana

1. In occasione della campagna per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana, indetta per il giorno 16 giugno 1996, e' concessa ai partiti e movimenti politici un'anticipazione a titolo provvisorio dei contributi spettanti, a norma della legislazione vigente, a rimborso delle spese elettorali.

2. L'anticipazione e' liquidata entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per un importo complessivamente pari alla meta' dei contributi erogati allo stesso titolo in relazione all'ultima elezione della stessa assemblea. Tale importo e' ripartito fra i partiti e movimenti politici, che abbiano presentato candidature, in proporzione ai voti rispettivamente conseguiti ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, nelle elezioni per la Camera dei deputati svolte il 21 aprile 1996, nelle circoscrizioni XXIV (Sicilia 1) e XXV (Sicilia 2).

3. L'erogazione delle somme e' subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti richiedenti, di una idonea fideiussione, rilasciata da un istituto bancario o assicurativo, per un ammontare pari all'anticipazione richiesta, a favore del Presidente della Camera dei deputati, ai fini del recupero dell'eventuale conguaglio a debito risultante dalla liquidazione a titolo definitivo. La fideiussione deve escludere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed avere durata per almeno sette mesi e comunque fino all'attuazione del piano di ripartizione del contributo per le spese elettorali da parte del Presidente della Camera dei deputati.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.





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