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Elezioni

Legge 31 dicembre 1996, n. 668

Rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero



(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996)

Art. 1.

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1996, n. 391. Tali elezioni dovranno tenersi nel mese di giugno dell'anno 1997.

2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati. Conseguentemente è prorogata la durata in carica dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.





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