Legge 30 luglio 1996, N. 398
Modifica all'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361, in materia di tempestività dell'esercizio del diritto di opzione.
Il deputato eletto in più circoscrizioni, ai sensi dell'articolo 85 del testo
unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, doveva dichiarare alla Presidenza della Camera
dei deputati, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, la circoscrizione prescelta.
Mancando l'opzione, si sarebbe proceduto al sorteggio.
La ratio era quella di garantire il deputato plurieletto, mettendolo al riparo dai rischi di
mancata convalida nel seggio di opzione.
Con la riforma del 1971, invece, il Regolamento della Camera dei deputati ha introdotto la
disposizione secondo la quale il Presidente della Camera proclama eletti deputati i candidati
subentranti agli optanti subordinatamente per questi ultimi alla convalida nel collegio di opzione.
L'opzione, quindi, non può più comportare alcun rischio per la posizione di deputato. In sostanza
l'opzione non fa perdere il titolo ad essere deputati per le circoscrizioni non prescelte poiché
l'elezione per tali circoscrizioni riacquista efficacia ove non intervenga la convalida per quella
di opzione.
Anche dopo la citata modifica regolamentare, esisteva ancora la possibilità - peraltro
verificatasi - che un deputato, esercitando la facoltà di cui all'articolo 85 del testo unico per
l'elezione della Camera dei deputati, dilazioni l'esercizio dell'opzione (in ipotesi estrema fino
al momento della convalida, che può intervenire anche a distanza di molti mesi): con la conseguenza
di privare l'Assemblea del plenum, per un periodo più o meno lungo, ricoprendo contemporaneamente
due o anche tre seggi.
Tale situazione evidentemente in contrasto con le esigenze di piena rappresentatività e buon
funzionamento dell'organo parlamentare, andava quindi superata.
In tale quadro si modifica l'articolo 85 del testo unico per l'elezione della Camera dei
deputati, prevedendo che il diritto di opzione sia esercitato entro otto giorni dall'ultima
proclamazione: in tal modo si fa decorrere il termine dal momento ultimo in cui si costituisce la
posizione del plurieletto (che può intervenire in date diverse precedenti la prima seduta, ovvero
anche in corso di legislatura a seguito di subentri), e si evita il protrarsi oltre gli otto giorni
dell'incompletezza del plenum dell'Assemblea.






