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Legge 30 luglio 1996, N. 398

Modifica all'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361, in materia di tempestività dell'esercizio del diritto di opzione.

Il deputato eletto in più circoscrizioni, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, doveva dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, la circoscrizione prescelta. Mancando l'opzione, si sarebbe proceduto al sorteggio.
La ratio era quella di garantire il deputato plurieletto, mettendolo al riparo dai rischi di mancata convalida nel seggio di opzione.
Con la riforma del 1971, invece, il Regolamento della Camera dei deputati ha introdotto la disposizione secondo la quale il Presidente della Camera proclama eletti deputati i candidati subentranti agli optanti subordinatamente per questi ultimi alla convalida nel collegio di opzione. L'opzione, quindi, non può più comportare alcun rischio per la posizione di deputato. In sostanza l'opzione non fa perdere il titolo ad essere deputati per le circoscrizioni non prescelte poiché l'elezione per tali circoscrizioni riacquista efficacia ove non intervenga la convalida per quella di opzione.
Anche dopo la citata modifica regolamentare, esisteva ancora la possibilità - peraltro verificatasi - che un deputato, esercitando la facoltà di cui all'articolo 85 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, dilazioni l'esercizio dell'opzione (in ipotesi estrema fino al momento della convalida, che può intervenire anche a distanza di molti mesi): con la conseguenza di privare l'Assemblea del plenum, per un periodo più o meno lungo, ricoprendo contemporaneamente due o anche tre seggi.
Tale situazione evidentemente in contrasto con le esigenze di piena rappresentatività e buon funzionamento dell'organo parlamentare, andava quindi superata.
In tale quadro si modifica l'articolo 85 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, prevedendo che il diritto di opzione sia esercitato entro otto giorni dall'ultima proclamazione: in tal modo si fa decorrere il termine dal momento ultimo in cui si costituisce la posizione del plurieletto (che può intervenire in date diverse precedenti la prima seduta, ovvero anche in corso di legislatura a seguito di subentri), e si evita il protrarsi oltre gli otto giorni dell'incompletezza del plenum dell'Assemblea.






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