Legge 3 febbraio 1997, n. 13
Modifiche all'articolo 8 del Testo Unico approvato con d.p.r. 30 marzo 1957, n.361, in materia di ineleggibilità dei magistrati in caso di scioglimento anticipato delle Camere
La legge sancisce in termini assoluti, e quindi a prescindere dai tempi dello
scioglimento delle Camere, l'ineleggibilità dei magistrati nelle circoscrizioni sottoposte ai loro
uffici in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura:
non vi è infatti motivo di distinguere, per i magistrati, tra scioglimento naturale o anticipato
delle Camere, poiché la loro posizione istituzionale crea una situazione oggettivamente idonea a
indurre nel tempo una
captatio benevolaentiae (che certamente, nei casi di scioglimento anticipato, non può
venir meno per il solo fatto della cessazione delle funzioni entro sette giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di scioglimento).
In tal senso il termine di sei mesi (entro il quale, ai fini dell'eleggibilità, il magistrato
non deve aver svolto funzioni nella circoscrizione), se non garantisce del tutto la cessazione
degli effetti possibili della captatio benevolaentiae, costituisce pur sempre un termine congruo
affinché tali effetti possano ritenersi esauriti o almeno depotenziati, e risulta coerente con il
termine di 180 giorni previsto per gli altri soggetti pubblici dall'articolo 7 del Testo unico
delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati.
Di fatto, la previsione di ineleggibilità nella circoscrizione in cui si è operato in un
periodo compreso nei sei mesi antecedenti la candidatura può comportare, tenuto conto
dell'imprevedibilità dello scioglimento anticipato delle Camere, una preclusione a candidarsi in
quella circoscrizione.
Si tratta di una scelta legislativa che risulta equilibrata rispetto ai princìpi ispiratori
della normativa in materia e alle disposizioni riguardanti gli altri soggetti pubblici: da un lato,
infatti, nei casi di scioglimento quinquennale, i magistrati sono privilegiati rispetto agli altri
soggetti pubblici perché la loro ineleggibilità, con riferimento al termine semestrale, è limitata
alla circoscrizione dove hanno operato (mentre per gli altri soggetti è assoluta su tutto il
territorio nazionale); dall'altro lato, nei casi di scioglimento anticipato, i magistrati
mantengono la stessa preclusione territoriale ma possono candidarsi liberamente, e senza limiti
temporali di cessazione dalle funzioni, in qualsiasi circoscrizione diversa da quella in cui hanno
operato.
Nella nuova disciplina, la posizione dei magistrati, nella risulta, rispetto alla situazione
precedente, per un verso più limitata (con una preclusione assoluta per la circoscrizione in cui
hanno operato negli ultimi sei mesi, conseguente all'oggettiva idoneità della carica giudiziaria ad
influire sul consenso elettorale), per altro verso più ampia (con la possibilità di presentarsi,
senza vincoli temporali, in qualsiasi altra circoscrizione rispetto a quella del proprio ufficio,
in relazione alla presunzione di assenza di rischi di captatio benevolaentiae). In definitiva, si
vuole dare la giusta importanza alla peculiare rilevanza della posizione del magistrato rispetto al
territorio sottoposto alla propria giurisdizione, ai fini dei rischi della acquisizione di consenso
elettorale.






