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Legge 3 febbraio 1997, n. 13

Modifiche all'articolo 8 del Testo Unico approvato con d.p.r. 30 marzo 1957, n.361, in materia di ineleggibilità dei magistrati in caso di scioglimento anticipato delle Camere

La legge sancisce in termini assoluti, e quindi a prescindere dai tempi dello scioglimento delle Camere, l'ineleggibilità dei magistrati nelle circoscrizioni sottoposte ai loro uffici in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura: non vi è infatti motivo di distinguere, per i magistrati, tra scioglimento naturale o anticipato delle Camere, poiché la loro posizione istituzionale crea una situazione oggettivamente idonea a indurre nel tempo una captatio benevolaentiae (che certamente, nei casi di scioglimento anticipato, non può venir meno per il solo fatto della cessazione delle funzioni entro sette giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento). 

In tal senso il termine di sei mesi (entro il quale, ai fini dell'eleggibilità, il magistrato non deve aver svolto funzioni nella circoscrizione), se non garantisce del tutto la cessazione degli effetti possibili della captatio benevolaentiae, costituisce pur sempre un termine congruo affinché tali effetti possano ritenersi esauriti o almeno depotenziati, e risulta coerente con il termine di 180 giorni previsto per gli altri soggetti pubblici dall'articolo 7 del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati. 

Di fatto, la previsione di ineleggibilità nella circoscrizione in cui si è operato in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la candidatura può comportare, tenuto conto dell'imprevedibilità dello scioglimento anticipato delle Camere, una preclusione a candidarsi in quella circoscrizione.
Si tratta di una scelta legislativa che risulta equilibrata rispetto ai princìpi ispiratori della normativa in materia e alle disposizioni riguardanti gli altri soggetti pubblici: da un lato, infatti, nei casi di scioglimento quinquennale, i magistrati sono privilegiati rispetto agli altri soggetti pubblici perché la loro ineleggibilità, con riferimento al termine semestrale, è limitata alla circoscrizione dove hanno operato (mentre per gli altri soggetti è assoluta su tutto il territorio nazionale); dall'altro lato, nei casi di scioglimento anticipato, i magistrati mantengono la stessa preclusione territoriale ma possono candidarsi liberamente, e senza limiti temporali di cessazione dalle funzioni, in qualsiasi circoscrizione diversa da quella in cui hanno operato. 

Nella nuova disciplina, la posizione dei magistrati, nella risulta, rispetto alla situazione precedente, per un verso più limitata (con una preclusione assoluta per la circoscrizione in cui hanno operato negli ultimi sei mesi, conseguente all'oggettiva idoneità della carica giudiziaria ad influire sul consenso elettorale), per altro verso più ampia (con la possibilità di presentarsi, senza vincoli temporali, in qualsiasi altra circoscrizione rispetto a quella del proprio ufficio, in relazione alla presunzione di assenza di rischi di captatio benevolaentiae). In definitiva, si vuole dare la giusta importanza alla peculiare rilevanza della posizione del magistrato rispetto al territorio sottoposto alla propria giurisdizione, ai fini dei rischi della acquisizione di consenso elettorale.






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