Legge 3 giugno 1999, n. 157
Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici
L'esigenza di garantire un metodo democratico nella competizione politica, e di
consentire la più ampia facoltà i cittadini di associarsi in partiti, ha peraltro comportato
l'emergenza di una serie di "costi della politica", legati alla necessità di dotare i partiti
stessi di un'organizzazione in grado di rispondere adeguatamente alle istanze dei cittadini. La
crescita dei costi, corrispondente all'evoluzione delle società contemporanee, ha reso
indispensabile che la collettività si facesse carico di sostenere, nella misura più idonea, parte
di tali costi. Si è così fatto ricorso a forme di finanziamento pubblico ai partiti, che hanno
funzionato discretamente fino al momento in cui dovevano coprire esigenze e bisogni essenziali dei
partiti stessi. Tuttavia, quando tali forme di finanziamento hanno cominciato ad assumere
dimensioni significative, si è sviluppata nel Paese una riflessione sulla necessità di ripensare a
forme di contribuzione statale ai partiti.
La legge n. 2 del 1997 aveva fornito una soluzione innovativa al problema: il finanziamento
della politica è stato collegato direttamente ai contributi volontari dei cittadini che, attraverso
la destinazione del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai
movimenti e partiti politici, potevano esplicitamente dichiarare la propria volontà di finanziare
l'attività politica.
Purtroppo, il sistema prescelto dal legislatore ha presentato una serie di problemi
applicativi che non gli hanno consentito di funzionare a regime, soprattutto a causa delle
difficoltà di istruire e di controllare, da parte dell'amministrazione finanziaria, le
dichiarazioni dei redditi dei contribuenti. Tali difficoltà tecniche, che stanno alla base della
non operatività della legge, costituirono per molti, l'occasione per portare un attacco frontale ai
partiti di fronte all'opinione pubblica.
La nuova legge, promuove l'abbandono definitivo del sistema esistente e la sua sostituzione
con una disciplina che, collegando i contributi allo svolgimento delle campagne elettorali, si
propone di eliminare ogni forma di finanziamento pubblico diretto ai partiti politici, limitando i
contributi esclusivamente alle spese sostenute dai partiti nel corso delle campagne elettorali per
il rinnovo del Parlamento nazionale, di quello europeo e dei consigli regionali, disponendo
contemporaneamente l'abrogazione di molti degli articoli della legge n. 2 del 1997 ".
La nuova normativa prevede l'attribuzione , ai movimenti o partiti politici, di un rimborso
in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.
E' altresi' prevista la corresponsione di un rimborso a favore dei comitati promotori, nel
caso di indizione di uno o piu' referendum effettuati ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione
e dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale, a condizione che la consultazione referendaria
abbia raggiunto il quorum di validita' di partecipazione al voto.
Analogo rimborso e' previsto anche per le richieste di referendum effettuate ai sensi
dell'articolo 138 della Costituzione.
La legge prevede di attribuire ai partiti politici aventi diritto, ai sensi delle leggi n.
515 del 1993 e n. 43 del 1995, un rimborso per le predette spese, attraverso la ripartizione di
quattro fondi (facenti capo rispettivamente alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica,
al Parlamento europeo e alle regioni). I fondi sono pari alla somma risultante dalla
moltiplicazione di 4.000 lire per ogni abitante della Repubblica e sono ripartiti sulla base dei
risultati elettorali conseguiti dai singoli partiti come, peraltro, già prevedono le citate leggi
n. 515 del 1993 e n. 43 del 1995. La legge collega direttamente al voto dei cittadini il contributo
per le spese elettorali, creando anche una reale corrispondenza tra la volontà dell'elettore e la
cifra complessivamente attribuita al singolo partito.





