Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2
Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle Regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano
La legge costituzionale n. 2 del 31 gennaio 2001 reca modifiche ai cinque statuti
speciali di autonomia al fine di rendere possibile l'elezione diretta dei presidenti delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome, riconoscendo nel contempo quella più ampia autonomia
statutaria che è stata attribuita alle regioni ordinarie con la recente revisione degli articoli
121, 122, 123 e 126 della Costituzione. In linea generale si rimette a una legge regionale
rinforzata la definizione della forma di governo regionale, "decostituzionalizzando" le relative
disposizioni statutarie Si interviene, inoltre, sulle procedure di revisione degli statuti
speciali, che mantengono il loro carattere di leggi costituzionali, prevedendosi però il parere
obbligatorio (da esprimere entro due mesi) del consiglio regionale (o provinciale) e la non
sottoponibilità a referendum nazionale. Oltre alla disciplina sulla definizione della forma di
governo, il disegno di legge introduce, per ogni ente a statuto speciale (salvo che per la Valle
d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano), un'apposita normativa transitoria che, sulla scorta di
quanto previsto dalla riforma costituzionale del 1999 del sistema di elezione dei presidenti delle
regioni a statuto ordinario, istituisce l'elezione diretta dei presidenti delle regioni sino alla
scelta da parte delle singole regioni delle propria forma di governo. La disciplina transitoria
regola inoltre lo scioglimento del consiglio, in modo sostanzialmente analogo a quello previsto
dalla normativa transitoria già adottata per le regioni a statuto ordinario. Infine, il Governo è
stato delegato alla predisposizione di cinque testi unici (compilativi) che raccolgano le modifiche
sino ad oggi apportate ai singoli statuti di autonomia.
A seguire le novità più significative relative ai singoli statuti.
Per quanto riguarda la regione siciliana, è stato ridotto a un quinto il quorum dei deputati
regionali necessario per presentare la mozione di sfiducia al presidente; inoltre, si è precisato
che la decostituzionalizzazione delle norme relative alla forma di governo (che non opera in sede
di prima applicazione) non vale nel caso di elezione diretta del presidente della regione.
Per quanto concerne la regione Valle d'Aosta, si segnala la facoltà di introdurre, ai fini
della titolarità dei diritti elettorali, il requisito della residenza nel territorio della regione
per un periodo non superiore a un anno.
Con riferimento alla regione Sardegna si segnala il ripristino del diritto di iniziativa
popolare per la modifica dello statuto, con un quorum di ventimila elettori, come nel vigente
articolo 54 dello statuto sardo; ugualmente si è ripristinata la possibilità di modificare talune
norme statutarie in materia di finanza e patrimonio regionale attraverso una legge ordinaria
statale, ma di intesa con la regione. Relativamente alla regione Trentino-Alto Adige, sono state
previste disposizioni relative alla tutela dei ladini e di mocheni e cimbri. È confermato il
carattere del consiglio regionale come organo "derivato" dai consigli provinciali
Per quanto attiene alla regione Friuli-Venezia Giulia, sono state definite disposizioni che
prevedono l'elezione diretta del presidente in via transitoria.






