Vai al contenuto della pagina | Vai al menù di secondo livello
Home  |  Servizi al Cittadino  |  Legislazione  |  Elezioni  |  Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2
Legislazione
 
Elezioni

Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2

Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano

La legge costituzionale n. 2 del 31 gennaio  2001 reca modifiche ai cinque statuti speciali di autonomia al fine di rendere possibile l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, riconoscendo nel contempo quella più ampia autonomia statutaria che è stata attribuita alle regioni ordinarie con la recente revisione degli articoli 121, 122, 123 e 126 della Costituzione. In linea generale si rimette a una legge regionale rinforzata la definizione della forma di governo regionale, "decostituzionalizzando" le relative disposizioni statutarie Si interviene, inoltre, sulle procedure di revisione degli statuti speciali, che mantengono il loro carattere di leggi costituzionali, prevedendosi però il parere obbligatorio (da esprimere entro due mesi) del consiglio regionale (o provinciale) e la non sottoponibilità a referendum nazionale. Oltre alla disciplina sulla definizione della forma di governo, il disegno di legge introduce, per ogni ente a statuto speciale (salvo che per la Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano), un'apposita normativa transitoria che, sulla scorta di quanto previsto dalla riforma costituzionale del 1999 del sistema di elezione dei presidenti delle regioni a statuto ordinario, istituisce l'elezione diretta dei presidenti delle regioni sino alla scelta da parte delle singole regioni delle propria forma di governo. La disciplina transitoria regola inoltre lo scioglimento del consiglio, in modo sostanzialmente analogo a quello previsto dalla normativa transitoria già adottata per le regioni a statuto ordinario. Infine, il Governo è stato delegato alla predisposizione di cinque testi unici (compilativi) che raccolgano le modifiche sino ad oggi apportate ai singoli statuti di autonomia.
A seguire le novità più significative relative ai singoli statuti.
Per quanto riguarda la regione siciliana, è stato ridotto a un quinto il quorum dei deputati regionali necessario per presentare la mozione di sfiducia al presidente; inoltre, si è precisato che la decostituzionalizzazione delle norme relative alla forma di governo (che non opera in sede di prima applicazione) non vale nel caso di elezione diretta del presidente della regione.
Per quanto concerne la regione Valle d'Aosta, si segnala la facoltà di introdurre, ai fini della titolarità dei diritti elettorali, il requisito della residenza nel territorio della regione per un periodo non superiore a un anno.
Con riferimento alla regione Sardegna si segnala il ripristino del diritto di iniziativa popolare per la modifica dello statuto, con un quorum di ventimila elettori, come nel vigente articolo 54 dello statuto sardo; ugualmente si è ripristinata la possibilità di modificare talune norme statutarie in materia di finanza e patrimonio regionale attraverso una legge ordinaria statale, ma di intesa con la regione. Relativamente alla regione Trentino-Alto Adige, sono state previste disposizioni relative alla tutela dei ladini e di mocheni e cimbri. È confermato il carattere del consiglio regionale come organo "derivato" dai consigli provinciali
Per quanto attiene alla regione Friuli-Venezia Giulia, sono state definite disposizioni che prevedono l'elezione diretta del presidente in via transitoria.






Icona Invia | Invia Icona Stampa | Stampa
Ministero dell'Interno