LEGGE 2 marzo 2004, n.61
LEGGE 2 marzo 2004, n.61 - Norme in materia di reati elettorali -( testo in vigore dal 26.03.2004 )
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 100, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo
unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime
o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei
anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o
sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi
appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da
1.000 euro a 2.000 euro.
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo
del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di
elettori o di
candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è
punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro";
b) all'articolo 106, le parole: "con la reclusione sino a tre mesi o con la multa
sino a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti:
"con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro".
2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 90:
1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo
unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime
o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a
sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati,
alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso
da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e
della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo
del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di
elettori o di
candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è
punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro";
2) il quarto comma è abrogato;
b) all'articolo 93:
1) le parole: ", ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di
candidatura" sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con
la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addì 2 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli






