Decreto Legge 3 gennaio 2006 n. 1
Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.
testo in vigore dal: 4-1-2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'esercizio del diritto di voto
per gli elettori affetti da gravi patologie che comportano una dipendenza vitale da apparecchiature
elettromedicali tale da renderne impossibile il trasferimento dalla propria dimora, nonché di
consentire una parziale rilevazione informatizzata degli esiti dello scrutinio nelle elezioni
politiche del 2006 e l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della
Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre
2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie, per le riforme istituzionali e la
devoluzione, della salute, della giustizia, degli affari esteri e per gli italiani nel Mondo;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1. Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali
1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento
dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale
da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della
Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale.
Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei
consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui
l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune
o della provincia per cui é elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono inviare, non oltre il quindicesimo giorno
antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui
dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia
della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai
competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica
che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da
impedire all'elettore di recarsi al seggio.
4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita
l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta l'eventuale
necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.
5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua
regolarità e completezza, provvede:
a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi
distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede
le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del
seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto
tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto
domiciliare.
6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune
diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre
agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci
dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i
conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai
presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli
elettori ammessi al voto a domicilio.
7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui é aperta la votazione, dal presidente
dell'ufficio elettorale di sezione in cui l'elettore é iscritto o, nel caso di cui al comma 6,
della sezione elettorale nella cui circoscrizione é ricompresa la dimora diversa dal domicilio
abituale, espressamente indicata dall'elettore, con l'assistenza di uno degli scrutatori del
seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio
possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano
assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione
di salute dell'elettore.
9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di
sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono
immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o
nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che
sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto é raccolto a
domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello
d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi é presa nota nel verbale.
Art. 2. Rilevazione informatizzata dello scrutinio delle elezioni politiche del 2006
1. In occasione delle elezioni politiche del 2006, la rilevazione dei risultati
degli scrutini negli uffici elettorali di sezione individuati, in una misura non superiore al 25
per cento del totale nazionale delle sezioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, é effettuata secondo le disposizioni del presente articolo, fatti salvi tutti gli
adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti.
2. Negli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del comma 1, la rilevazione
informatizzata dei risultati dello scrutinio é effettuata da un operatore informatico, nominato dal
Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra cittadini italiani che godono dei diritti politici.
3. L'operatore informatico di cui al comma 2 effettua, all'interno dell'ufficio elettorale di
sezione, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda, utilizzando un
apposito strumento informatico, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza,
dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie. A tale fine il presidente dell'ufficio elettorale di sezione nello
svolgimento delle operazioni di spoglio delle schede, effettuate ai sensi degli articoli 68, 69, 70
e 71 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, tiene anche conto delle esigenze
connesse alle modalità operative della rilevazione informatizzata. In caso di assenza o impedimento
dell'operatore informatico, ovvero di difficoltà tecniche o operative nell'effettuazione della
rilevazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione procede nelle operazioni di scrutinio
secondo le disposizioni vigenti.
4. A conclusione delle operazioni di spoglio delle schede, il presidente dell'ufficio
elettorale di sezione attesta la conformità degli esiti della rilevazione informatizzata dello
scrutinio rispetto a quelli risultanti dall'annotazione sulle tabelle di scrutinio cartacee. In
caso di discordanza tra i risultati, il presidente, senza procedere ad ulteriori verifiche,
provvede agli adempimenti previsti dalla legge, tenendo conto dei risultati riportati sulle tabelle
di scrutinio cartacee.
5. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 4, negli uffici elettorali di sezione
individuati, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie e il Ministro della giustizia, tra quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, é
avviato un progetto di sperimentazione della trasmissione informatizzata dei risultati dello
scrutinio agli uffici preposti alla proclamazione ed alla convalida degli eletti.
Eventuali difficoltà tecniche o operative non possono, in ogni caso, determinare
rallentamenti nell'effettuazione delle operazioni di conclusione dello scrutinio come previste
dalle disposizioni vigenti.
Tale trasmissione informatizzata, avente carattere esclusivamente sperimentale, non ha alcuna
incidenza sul procedimento ufficiale di proclamazione dei risultati e di convalida degli eletti. La
sperimentazione riguarda, ove possibile, i risultati della totalità degli uffici elettorali di
sezione di almeno una circoscrizione e regione ed é svolta sulla base delle direttive emanate, per
quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno, dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e dal Ministero della giustizia.
6. In relazione agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si procede anche in deroga alle norme
di contabilità generale dello Stato. E applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157.
7. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e con riferimento alle procedure
di cui al comma 6 é autorizzata la spesa complessiva di Euro 34.620.722 per l'anno 2006 mediante
corrispondente utilizzo o riduzione dei seguenti stanziamenti:
a) per Euro 1.140.018 a valere sui fondi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 68 del 21 marzo 2002;
b) per Euro 1.500.000 a valere sul fondo di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289; a tale fine le risorse disponibili già preordinate al finanziamento del
progetto «programma di Governo» di cui all'allegato A del decreto del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie in data 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre
2004, sono ridotte di pari importo;
c) per Euro 1.980.704 a valere sui fondi di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 8 aprile
2004, n. 90, già previsti dall'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e già preordinati
al finanziamento degli interventi nei campi della ricerca e della società dell'informazione a cura
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, dalla
delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio
2003;
d) per Euro 20.000.000 a valere sui fondi di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289; a tale fine il fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla citata norma é ridotto
di pari importo;
e) per Euro 10.000.000, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui alla
tabella A della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la quota relativa al Ministero
dell'interno.
Art. 3. Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE
1. In occasione delle elezioni politiche del 2006, in attuazione degli impegni
internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa (OSCE), é ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di
osservatori elettorali internazionali. A tale fine gli osservatori internazionali sono
preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della
data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la
successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.
2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello
svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per
la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 3 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Calderoli, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
Storace, Ministro della salute
Castelli, Ministro della giustizia
Fini, Ministro degli affari esteri
Tremaglia, Ministro per gli italiani nel mondo
Visto, il Guardasigilli: Castelli






