Legge 8 luglio 1996, n. 368
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, recante disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 1996)
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, recante disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione*
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 1996)
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate in corsivo
Art. 1.
1. Al secondo comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 4 agosto 1993, n. 277, e dall'articolo 2, comma 1, lettera e), n. 2), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito ed il contrassegno o i contrassegni relativi e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta".
2. L'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato prescelti. Sono vietati altri segni o indicazioni".
2-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' aggiunto il seguente:
" 4 -bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese".
Art. 2.
1. I manifesti di cui all'articolo 24, primo comma, n. 5), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera i), n. 5), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, nonche' i manifesti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, devono riportare, in calce, a caratteri ben visibili, l'avvertenza che l'elettore puo' esprimere un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il nominativo o i nominativi dei candidati, nonche' il simbolo o i simboli posti a fianco dei nominativi medesimi.
Art. 3.
1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante il regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per la elezione della Camera dei deputati, e' abrogato.
2. Le tabelle B e D allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1994 sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.
3. La tabella B allegata al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' sostituita dalla tabella C allegata al presente decreto.
3-bis. La tabella G allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e' sostituita dalla tabella C-bis allegata al presente decreto.
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.







