Ministero dell'Interno - Decreto 29 dicembre 2010
Modalità di attribuzione ai comuni del 30 per cento delle risorse finanziarie già assegnate alle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale
Visto l'art. 2, comma 187 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il quale prevede, che a decorrere dal 1 gennaio 2010, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane, nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Considerato che in base al richiamato art. 2, comma 187, nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato art. 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni appartenenti alle comunità montane e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerato che le risorse da prendere a base di riferimento sono quelle assegnate alle comunità montane dal Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 2009;
Preso atto degli esiti delle riunioni tenutesi, in sede tecnica, presso la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle quali si è convenuto di adottare quali criteri di riparto delle risorse concesse nell'anno 2009 alle comunità montane ed agli enti subentrati il riferimento alle risorse assegnate a tali enti su base regionale e, successivamente, operare l'attribuzione in proporzione alla popolazione dei comuni appartenenti alle comunità montane di ciascun territorio regionale, calcolando la popolazione stessa con un coefficiente di maggiorazione del 10 per cento per i comuni risultanti come sottodotati di risorse ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 ai fini della determinazione della spettanza dei trasferimenti dell'anno 2010;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 326 del 2010 in ordine al giudizio di legittimità Costituzionale dell'art. 2, comma 186, lettere a) ed e), e comma 187 della legge 23 dicembre 2009 n. 191;
Preso atto dei dati dei comuni facenti parte delle comunità montane nell'anno 2009; trasmessi dalla Presidenza della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 2010;
Decreta:
Art. 1
Finalità del provvedimento e quantificazione del fondo
1. Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, disciplina, a decorrere dall'anno 2010, le modalità di attribuzione ai comuni che alla data del 1° gennaio 2009 risultano far parte delle comunità montane, del 30 per cento delle risorse finanziarie già assegnate alle Comunità montane dal Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 2009 sulla base delle disposizioni di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e delle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane, alla luce del giudicato di cui alla richiamata sentenza della Corte Costituzionale.
2. La somma da ripartire ai comuni, tenuto conto degli aggiornamenti conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale richiamata in premessa, è quantificata in complessivi € 16.539.498,92.
Art. 2
Modalità di calcolo e di attribuzione del contributo
1. Il contributo di cui all'art. 1, comma 2 è ripartito, preventivamente, su base regionale e quindi, alla luce del giudicato di cui alla richiamata sentenza della Corte Costituzionale, considerando i trasferimenti erariali concessi nell'anno 2009 alle comunità montane ed agli enti subentrati ricadenti nei territori di ciascuna regione, ai sensi dell'art. 2 bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2. La quota di contributo così determinata per ciascun territorio regionale è poi attribuita, in proporzione alla popolazione residente, ai comuni facenti parte delle comunità montane nell'anno 2009, sulla base dei dati forniti dalle regioni di appartenenza delle stesse comunità montane e comunicati al Ministero dell'interno dalla Presidenza della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
3. Ai fini di cui al comma 2, la popolazione residente dei comuni è calcolata secondo quanto previsto dall'art. 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e con l'applicazione del coefficiente di maggiorazione del 10 per cento, per i comuni risultanti come sottodotati di risorse, ai fini della determinazione della spettanza dei trasferimenti dell'anno 2010.
4. Il calcolo del contributo di cui al comma 1 tiene conto del distacco di alcuni enti locali dalla regione Marche e della loro aggregazione alla regione Emilia Romagna, disposta con la legge 3 agosto 2009, n. 117. Di conseguenza le risorse concesse nell'anno 2009 alla comunità montana dell'Alta Valmarecchia sono considerate nella base regionale della regione Emilia Romagna.
5. I contributi ai comuni sono consolidati, per gli anni successivi al 2010, nel valore di spettanza determinato nell'anno 2010, nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009 n. 42.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 29 dicembre 2010
Il direttore centrale: Verde





