Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 22 dicembre 2009
Applicazione del sistema di premialità per gli enti locali virtuosi soggetti al Patto di stabilità interno, per l'anno 2009
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 77-bis, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che introduce un meccanismo di premialità, correlato al conseguimento dell'obiettivo programmatico assegnato al comparto degli enti locali, a favore degli enti adempienti al patto ai quali, nell'anno successivo a quello di riferimento, è consentito di escludere dal computo del saldo utile al fine della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti e l'obiettivo programmatico assegnato;
Considerato che, ai sensi del citato art. 77-bis, comma 23, secondo periodo, la virtuosità degli enti è determinata valutando la posizione di ciascun ente rispetto a due indicatori economico-strutturali finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci ed il grado di autonomia finanziaria degli enti;
Considerato altresì che l'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere dal saldo utile al fine della verifica del rispetto del patto di stabilità interno è determinata attraverso una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classi demografiche, così suddivise:
a) per le province:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
b) per i comuni:
1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
Considerato che i valori medi per fasce demografiche degli indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 dello stesso art. 77-bis nonchè le modalità di riparto delle somme da escludere sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Considerato che il comma 25 dell'art. 77-bis prevede che, sino all'attuazione del federalismo fiscale, alle province non si applica l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria;
Considerato che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 0040235 del 15 aprile 2009 concernente la verifica del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 è, altresì, stabilito che, in sede di certificazione, sono acquisite le informazioni contabili di bilancio utili sia per la costruzione dei due indicatori economico-strutturali di cui al suddetto comma 24, sia per l'individuazione dei valori medi per fasce demografiche;
Considerato che l'art. 1, comma 1, del medesimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce che gli enti soggetti al patto di stabilità interno trasmettano la certificazione entro il termine perentorio del 1° giugno 2009;
Considerato che nell'anno 2008 i comparti delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti hanno, nel complesso, rispettato il patto di stabilità;
Considerato che l'importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dalle province inadempienti e l'obiettivo programmatico assegnato è pari a 0 e che, pertanto, per l'anno 2009 le province non parteciperanno al meccanismo della premialità;
Considerato che l'importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dai comuni inadempienti e l'obiettivo programmatico assegnato è pari a 173.511.100 euro e che, pertanto, per l'anno 2009 i comuni parteciperanno al meccanismo della premialità;
Ravvisata - quindi l'opportunità di procedere - al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al citato art. 77-bis, comma 26 - all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per definire gli indicatori economico-strutturali di cui al suddetto comma 24 per individuare i valori medi per fasce demografiche e definire le modalità di riparto delle somme da escludere dal patto;
Considerato che il comma 26 sopra richiamato dispone che le somme da escludere dal patto siano pubblicate sul sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Vista l'intesa manifestata dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 24 settembre 2009;
Decreta:
Art. 1
1. La premialità, di cui all'art. 77-bis, commi 23-26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è riconosciuta esclusivamente nei confronti degli enti che hanno conseguito l'obiettivo per il 2008 previsto dal patto di stabilità e che hanno comunicato le informazioni contabili di bilancio secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 0040235 del 15 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2009.
Art. 2
1. L'elenco delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti cui spetta il premio di virtuosità ai sensi del richiamato comma 23 dell'art. 77-bis ed i relativi importi da escludere dal saldo valido ai fini del patto di stabilità sono pubblicati sul sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 3
1. I valori medi per fascia demografica dei due indicatori sono i seguenti:
a) per l'indicatore dell'autonomia finanziaria:
63,4% per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e 50.000 abitanti;
59,6% per i comuni con popolazione compresa tra i 50.000 e 100.000 abitanti;
57,1% per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
b) per l'indicatore della rigidità strutturale:
37,8% per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
35,2% per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
40,6% per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e 50.000 abitanti;
40,4% per i comuni con popolazione compresa tra i 50.000 e 100.000 abitanti;
42,0% per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.
Art. 4
1. Gli indicatori economico-strutturali di cui ai commi 23 e 24 del medesimo art. 77-bis, il sistema di riparto del premio complessivo e l'elenco degli importi che ciascun ente virtuoso può escludere dal saldo valido ai fini della verifica del patto di stabilità 2009 sono individuati secondo le modalità ed i prospetti definiti dagli allegati A e B al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2009
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro dell'interno Maroni






