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Decreto 3 giugno 2009

Riduzione dei fondi alle Comunità montane.

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.142 del 3 giugno 2009

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una riduzione di 30 milioni di euro dei trasferimenti erariali spettanti alle comunità montane, intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare;
Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 6-bis, dell'art. 76 il quale, per l'attuazione della riduzione, rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Preso atto degli esiti delle riunioni tenutesi, in sede tecnica, presso la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle quali si è convenuto, per il calcolo dell'altitudine media dei territori delle Comunità montane, di utilizzare i dati forniti dall'Ente Italiano della Montagna (EIM);
Visti i dati altimetrici comunicati dall'Ente Italiano della Montagna (EIM), ricavati utilizzando il dato in formato raster costituito da una matrice con passo 20 x 20 m;
Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 12 marzo 2009;
 

Decreta:

Art. 1.

Finalità del provvedimento

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità di applicazione della riduzione di 30 milioni di euro dei trasferimenti erariali spettanti negli anni 2009, 2010, e 2011 alle comunità montane, ai sensi dell'art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

Art. 2.

Modalità di applicazione della riduzione

 1. La riduzione di 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, è operata con le seguenti modalità:
a) una quota, pari al 50%, corrispondente ad euro 15.000.000, è ripartita a carico di tutte le comunità montane riducendo in modo lineare i trasferimenti erariali spettanti per gli anni stessi;
b) la restante quota, anch'essa corrispondente ad euro 15.000.000, è ripartita a carico delle sole comunita' montane con quota media altimetrica inferiore ai 750 m slm, come risultante dai dati elaborati dall'Ente Italiano della Montagna (EIM), riducendo in modo lineare i trasferimenti erariali spettanti a tali comunità montane. 
2. Ai fini del calcolo della riduzione dei fondi, vengono convenzionalmente prese in considerazione le Comunità montane esistenti alla data del 1° gennaio 2008, con riferimento ai dati territoriali ultimi disponibili. 
3. Nelle regioni Sicilia e Sardegna, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 2-bis introdotto dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, la quota parte della riduzione di € 30 milioni di cui al comma 1, viene operata sui trasferimenti attualmente attribuiti alle Comunita' montane ancora esistenti o agli enti subentrati a quelle disciolte, tenendo conto, ove mancano le Comunità montane, dell'altitudine media di quelle esistenti, prima della loro soppressione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2009

Il Ministro dell'interno
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti






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