Il Testo vigente del Titolo V - Parte seconda - della Costituzione
TITOLO V
Le Regioni - Le Province - I Comuni
Art. 114 La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.
Art. 115
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi
fissati nella Costituzione.
Art. 116 Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige al Friuli-Venezia
Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo
statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
Art. 117 La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in
contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:ordinamento degli uffici e degli
enti amministrativi dipendenti dalla Regione;circoscrizioni comunali;polizia locale urbana e
rurale;fiere e mercati;beneficenza pubblica ed assitenza sanitaria ed ospedaliera;istituzione
artigiana e professionale e assistenza scolastica;musei e biblioteche di enti
locali;urbanistica;turismo ed industria alberghiera;tramvie e linee automobilistiche di interesse
regionale;viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;navigazione e porti
lacuali;acque minerali e termali;cave e torbiere;caccia;pesca nelle acque interne;agricoltura e
foreste;artigianato.Altre materie indicate da leggi costituzionali.Le leggi della Repubblica
possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
Art. 118
Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente
articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle
leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.Lo Stato può con legge
delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.La Regione esercita normalmente
le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o
valendosi dei loro uffici.
Art. 119 Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti
da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei
Comuni.Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in relazione a
bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.Per provvedere
a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna
per legge a singole Regioni contributi speciali.La Regione ha un proprio demanio e patrimonio,
secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.
Art. 120
La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle
persone e delle cose fra le Regioni.Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in
qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
Art. 121 (*)
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.Il Consiglio
regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.La Giunta regionale è
l'organo esecutivo delle Regioni.Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la
politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni
del Governo della Repubblica.
Art. 122 (*)
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli
altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con
legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che
stabilisce anche la durata degli organi elettivi. (**) Nessuno può appartenere contemporaneamente a
un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o
ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.Il Consiglio elegge tra i suoi componenti
un Presidente e un ufficio di presidenza.I consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.Il Presidente
della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio
universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art. 123 (*)
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di
governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio
del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e
la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal
Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è
richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica
può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla
Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a
referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un
cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo
statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti
validi.
Art. 124
Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione sopraintende alle funzioni
amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
Art. 125 Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è
esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi
della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo
effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del
Consiglio regionale.Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,
secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede
diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126 (*)
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del
Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari
alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì
essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione
di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica.Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata
per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla presentazione.L'approvazione della mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione,
l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni
della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle
dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 127
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al commissario che, salvo il caso
di opposizione da parte del Governo deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione.La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore
non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal
Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in
vigore non sono subordinate ai termini indicati.Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una
legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli
interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine
fissato per l'apposizione del visto.Ove il Consiglio regionale la approvi, di nuovo a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla
comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella
di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi
sia la competenza. (*)
Art. 128
Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali
della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
Art. 129
Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. Le
circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente
amministrative per un ulteriore decentramento.
Art. 130 Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della
Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle
Province, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge può essere
esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di
riesaminare la loro deliberazione.
Art. 131
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise; (*)
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art. 132
Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di
Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando
ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni
stesse.Si può, con referendum e con legge della repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e
aggregati ad un'altra.
Art. 133
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito
di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la
stessa Regione.la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel
proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.






