CONFERENZA UNIFICATA - ACCORDO 20 giugno 2002
Intesa inter-istituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
ACCORDO 20 giugno 2002
Intesa inter-istituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (GU n. 159 del 9-7-2002)
LA CONFERENZA UNIFICATA
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede accordi tra il Governo, le regioni,
le province, i comuni e le comunita' montane al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse
comune;
Considerata la necessita' di garantire un processo
armonico di adeguamento dell'ordinamento alla riforma del
titolo V della Costituzione, introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3;
Considerato che la riforma del titolo
V della Costituzione configura un nuovo assetto del sistema delle autonomie
territoriali, collocando gli enti territoriali al fianco dello Stato come elementi
costitutivi della Repubblica e che pertanto comuni, province, citta' metropolitane,
regioni e Stato hanno pari dignita', pur nella
diversita' delle rispettive competenze,
essendo la potestà legislativa attribuita allo Stato ed alle regioni e
riconoscendosi a comuni, province e citta' metropolitane la natura di enti
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo
quanto previsto dall'art. 114 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di individuare i principi informatori comuni dell'azione dei
soggetti istituzionali;
Ritenuta l'esigenza di avviare un confronto tra tutti gli enti che
compongono la Repubblica al fine di pervenire ad una valutazione
concertata dei piu' delicati temi e profili istituzionali.
Tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunità
montane si conviene il seguente accordo:
I) Finalita'. 1. Tutti i soggetti che
compongono la Repubblica sono tenuti a prestare il proprio
contributo per sostenere e valorizzare, nell'ambito delle
rispettive competenze, il doveroso processo di armonizzazione
dell'ordinamento giuridico al nuovo dettato
costituzionale, nel rispetto del
principio di unita' ed indivisibilita'
della Repubblica, sancito, dell'art. 5 della
Costituzione.
2. Il nuovo modello di pluralismo istituzionale rende necessario un comune
impegno che consenta di realizzare, contemperando le ragioni dell'unita' con
quelle delle autonomie, una consapevole direzione politico-istituzionale
del processo di adeguamento alle nuove disposizioni
costituzionali. A tal fine, si riconosce che la
separazione delle competenze comporta la valorizzazione del principio della leale collaborazione
tra gli enti che compongono la Repubblica, finalizzata alla ricerca della piu' ampia convergenza,
per addivenire a soluzioni condivise in
ordine alle rilevanti questioni interpretative e di attuazione poste
dalla riforma costituzionale del titolo V.
3. In tale ottica, e' auspicabile che sia quanto prima
attuata l'integrazione della commissione bicamerale
per le questioni regionali, come consentito dall'art. 11 della legge costituzionale n.
3 del 2001, e nel contempo che siano rivalutate e rese operative le altre
sedi di confronto, quali la Conferenza unificata di cui
all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997 ed i consigli
regionali delle autonomie, previsti dal nuovo art. 123 della Costituzione.
II) Principi dell'azione comune ed argomenti di approfondimento. 1.
Costituiscono principi essenziali dell'azione comune:
a) privilegiare, tra piu' possibili interpretazioni della
legge costituzionale, la piu' aderente alla
logica del pluralismo autonomistico cui e' ispirata la riforma costituzionale;
b) considerare il principio di sussidiarieta', elemento fondante
della riforma, unitamente ai principi di
differenziazione ed adeguatezza;
c) garantire, in ogni caso, il
rispetto dei principi di continuita' e completezza dell'ordinamento giuridico.
2. In relazione ai poteri legislativi assegnati, lo
Stato e le regioni individuano e delimitano i rispettivi ambiti di competenza
per un corretto esercizio delle
funzioni legislative. Tale delimitazione si rende necessaria
anche al fine di dare certezza dell'ambito delle materie rimesse in competenza residuale
regionale e per l'individuazione di soluzioni volte a prevenire e limitare
il contenzioso costituzionale.
3. Lo Stato e le regioni, nell'esercizio
delle loro potestà legislative, assumono, altresi', l'impegno di verificare, in fase di
predisposizione degli atti normativi, il puntuale rispetto degli
ambiti di competenza ad essi assegnati dalla novella costituzionale.
La verifica riguarda anche i provvedimenti
gia' in corso di perfezionamento, proponendone, ove occorra, la modifica o
il ritiro.
A questi fini i presidenti delle regioni si impegnano ad orientare, in
ogni sede ed in ogni fase, l'iniziativa legislativa delle giunte regionali. Il
Presidente del Consiglio si impegna ad emanare una direttiva a tutti
i Ministri per orientare l'iniziativa legislativa del Governo, in ogni
sede ed in ogni fase, al rispetto del nuovo assetto costituzionale.
4. Per l'attuazione del federalismo fiscale, si conviene
sulla necessita' di introdurre nel DPEF la previsione:
di una conferenza mista per definire l'impianto complessivo
del federalismo fiscale;
dell'avvio del trasferimento di
una parte delle risorse necessarie per svolgere le
competenze esclusive e le funzioni amministrative derivanti dalla legge
costituzionale n. 3 del 2001, da definire in legge finanziaria, senza oneri
finanziari addizionali, con contestuale riduzione delle corrispondenti voci di costo a carico
del bilancio dello Stato, con particolare riferimento alle spese per le strutture ed il
personale statali.
5. Per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni
statutarie, regolamentari e amministrative spettanti alle istituzioni
locali, occorre dare piena attuazione alle disposizioni
dettate dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione.
In tale fase, vanno determinate le funzioni fondamentali di comuni,
province e citta' metropolitane ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera
p), e vanno osservati i principi di sussidiarieta', differenziazione
e adeguatezza nell'attribuzione delle funzioni amministrative, il cui esercizio
e organizzazione compete ai comuni, singoli o associati, anche nelle forme delle unioni
di comuni e delle comunita' montane, e qualora lo richiedano esigenze di
unitarieta', alle province, alle citta' metropolitane, alle regioni ed allo Stato. Tali obiettivi
sono raggiunti attraverso la revisione del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, quale
intervento necessario, accanto all'adozione di ulteriori leggi statali e di leggi regionali, per
attuare gli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione.
6. Modalita' operative di coordinamento e di collaborazione tra il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza unificata
saranno individuate al fine di realizzare le opportune
sinergie tra i medesimi organismi.
III) Modalita' organizzative. 1. La sede
istituzionale di confronto e' individuata nella Conferenza unificata.
Le riunioni della Conferenza
hanno cadenza periodica e costituiscono il momento
di confronto politico, di valutazione, di indirizzo e di verifica per
l'attuazione della presente intesa.
L'approfondimento degli specifici argomenti individuati e' affidata a tavoli tecnici.
2. I soggetti firmatari si impegnano,
altresi', a ricercare ulteriori azioni coordinate proponendo del caso anche eventuali
nuovi strumenti di collaborazione e di intesa.
Roma, 20 giugno 2002
Il presidente della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome Ghigo
Il presidente dell'Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI)
Domenici
Il presidente dell'Associazione
nazionale province d'Italia (UPI) Ria
p. Il presidente dell'Unione nazionale comuni,
comunita' ed enti montani (UNCEM) Prignachi
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri Berlusconi






