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Ministero dell'Interno - Decreto 14 giugno 2002

Modalita' relative alle certificazioni concernenti il conto di bilancio 2001 delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane.



IL CAPO
del Dipartimento per gli affari interni e territoriali

Visto  il  comma  1  dell'art.  161  del  testo  unico della legge sull'ordinamento   degli   enti  locali,  approvato  con  il  decreto legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, il quale prevede che gli enti locali redigano apposita certificazione sui principali dati del conto di  bilancio,  con  modalita'  da  fissarsi  con decreto del Ministro dell'interno;

Visto  il  comma 2 del citato articolo 161 il quale prevede che le modalita'  della  certificazione siano stabilite tre mesi prima della scadenza di ogni adempimento, con decreto del Ministro dell'interno;

Rilevata   la   necessita'   di   stabilire   le  modalita'  della certificazione  relativa  al  conto  di  bilancio  2001,  nonche'  di individuare i termini e le modalita' di presentazione;

Ritenuta   la   necessita'  di  predisporre,  come  per  gli  anni precedenti,  anche  un  sistema  automatizzato  di certificazione che tenga conto delle modalita' fissate per la certificazione relativa al conto di bilancio 2001;

Visto  l'art.  9  del  decreto  legislativo  2 gennaio 1997, n. 9, secondo   il   quale   spetta   alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia disciplinare  la  finanza  locale  negli enti locali e finanziare gli stessi  con  oneri  a  carico  del proprio bilancio, ad eccezione dei servizi  indispensabili per le materie di competenza statale delegate o  attribuite  a  comuni  e  province,  per i quali lo Stato provvede separatamente   al  finanziamento,  nella  misura  determinata  dalla normativa statale;

Visto  il  comma  5 dell'art. 228 del testo unico il quale prevede che  al  conto  di bilancio venga annessa la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta';

Visto il comma 1 dell'art. 243 del testo unico il quale stabilisce che  gli  enti  locali  strutturalmente  deficitari  sono soggetti al controllo  centrale  sulle  dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale  da  parte  della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali;

Considerato  che e' in corso di approvazione il regolamento per la determinazione  delle  modalita'  per  la  definizione  dei parametri obiettivi,  ai  fini  dell'individuazione  degli enti strutturalmente deficitari per il triennio 2001-2003;

Ritenuto  di rinviare ad altro decreto la fissazione dei termini e delle  modalita'  di  presentazione  della  tabella  dei parametri di deficitarieta';

Sentite  l'Associazione  nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione  delle  province  d'Italia  (U.P.I.)  e  l'Unione  nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.);

Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in   esame   consiste  nella  mera  approvazione  di  un  modello  di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:
Art. 1.

Sono  approvati  gli  allegati modelli, che fanno parte integrante del  presente  decreto,  concernenti  la  certificazione del conto di bilancio  dei  comuni,  delle  province e delle comunita' montane per l'anno 2001.

I  comuni,  le  province  e  le  comunita'  montane  sono tenuti a presentare  il certificato del conto di bilancio 2001, in originale e quattro   copie  autenticate,  non  oltre  il  31  ottobre  2002,  ai competenti  uffici  territoriali  del  Governo. Gli enti locali delle regioni  Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige sono tenuti a presentare il  certificato  del  conto  di  bilancio 2001 con le modalita' e nel termine  predetti,  rispettivamente,  alla  presidenza  della regione della  Valle  d'Aosta,  ed  ai  commissariati del Governo di Trento e Bolzano, competenti per territorio.

Gli  uffici  territoriali del Governo, la presidenza della regione della  Valle  d'Aosta  ed  i  commissariati  del  Governo di Trento e Bolzano  devono  apporre  sul  frontespizio del certificato il timbro indicante la data di arrivo del medesimo.

Gli  uffici  territoriali del Governo, la presidenza della regione della  Valle d'Aosta ed i commissariati del Governo delle province di Trento e Bolzano, invieranno l'originale dei certificati al Ministero dell'interno,  nonche', una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali,   una  all'I.S.T.A.T.  ed  una  all'A.N.C.I.,  all'U.P.I.  ed all'U.N.C.E.M., a seconda della tipologia di ente locale.

Art. 2.

I  certificati  sono firmati dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario, ove esista.

I certificati devono essere redatti nel formato di cm. 21 x 29,7 e scritti  a  macchina in ogni loro parte, senza aggiunte od omissioni.
Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in migliaia di lire.

Art. 3.

In  alternativa  alla presentazione del certificato concernente il conto  di  bilancio  2001  in  forma  cartacea i comuni e le province possono  predisporre e presentare i certificati stessi nella versione informatizzata,  nel  rigoroso  rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

I  comuni  e  le  province  che  optano per la predisposizione dei certificati  in  versione  informatizzata, sono tenuti a trasmetterli entro il 31 ottobre 2002, in originale e ristampe autenticate, con le stesse  modalita'  fissate  per  la  compilazione  dei certificati in versione manuale.

Gli  uffici  territoriali del Governo, la presidenza della regione della  Valle  d'Aosta  ed  i  commissariati  del  Governo di Trento e Bolzano  devono  apporre  sul  frontespizio del certificato il timbro indicante la data di arrivo del medesimo.

All'originale   dei   certificati,   da  far  pervenire  a  questo Ministero,  dovra' essere allegato il floppy disk contenente la copia degli  archivi  da  cui  e' stata originata la stampa degli originali stessi,  con  l'indicazione  in  etichetta del nome del comune, della provincia, del certificato del conto di bilancio e del relativo anno.

Art. 4.

Con   l'apposizione  della  firma  in  calce  alle  certificazioni informatizzate   del   conto   di   bilancio,  il  segretario  ed  il responsabile  del  servizio  finanziario  attestano  inoltre  che gli archivi  contenuti nel floppy disk, contengono gli stessi dati da cui e' stata prodotta la stampa su modulo continuo. Il certificato dovra' essere compilato in ogni sua parte senza aggiunte od omissioni. Tutti i  dati  finanziari  stampati  debbono essere espressi in migliaia di lire.

Art. 5.

L'opzione  per  la certificazione informatizzata, impone ai comuni ed alle province il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1)  la  predisposizione  e  la stampa del certificato del conto di bilancio, puo' essere effettuata solo con l'utilizzo di una procedura software espressamente autorizzata da questo Ministero;

2)  il  software  deve poter essere utilizzabile su PC compatibili IBM, sistema operativo MS-DOS 3.3 e successivi, dotato di una memoria RAM di almeno 640 KBYTES, oppure sistema operativo Windows 95 o 98;

3)  l'ultima  riga  di  ogni  pagina  e  della  pagina  finale del certificato   deve  riportare  in  stampa  la  dicitura  "Certificato prodotto   con   procedura   software   autorizzata   dal   Ministero dell'interno  -  autorizzazione n. . . . . . . . . . . . ., richiesta da . . . . . . . . . . . . .";

4)  il  certificato  deve  essere  stampato  su  modello UNIA4 non prefincato (cm. 21 di larghezza e cm. 29,7 di lunghezza);

5)  ogni  foglio  di  stampa  deve  riprodurre  sostanzialmente il contenuto dell'equivalente  pagina  del  certificato  nel  formato a redazione manuale;

6)  gli archivi magnetici devono essere riprodotti su unico floppy disk  da  3  pollici  e  mezzo  formattati  a  1,44  Mbytes, mediante l'utilizzo  dell'apposita funzione prevista dal software autorizzato, nel formato ASCII;

7)  il  floppy  disk deve essere strutturato su un file contenente gli archivi relativi alla certificazione del conto di bilancio.

Art. 6.

I  soggetti  interessati  ad  ottenere  l'omologazione del proprio software,  necessario  per  la  predisposizione  delle certificazioni informatizzate,  dovranno  preventivamente richiedere entro 20 giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto sulla Gazzetta Ufficiale,  al  Ministero  dell'interno - Dipartimento per gli affari interni  e  territoriali  - Direzione centrale della finanza locale - piazza del Viminale - Roma, l'apposita copia del tracciato record. La richiesta   puo'  essere  anche  inoltrata  via  e-mail  al  seguente indirizzo     " clavita@finloc.mininterno.it".     Gli    interessati, successivamente, devono presentare il pacchetto applicativo su CD ROM entro  e  non  oltre  il  quarantacinquesimo  giorno  dalla  data  di pubblicazione   del  presente  decreto.  L'omologazione  ministeriale verra'  rilasciata  previa  visione  del  software  sviluppato, degli archivi e delle stampe del certificato in versione informatizzata che gli  interessati  dovranno  inviare  all'indirizzo  sopra  citato. La suddetta  omologazione  non verra' concessa alle ditte, che dopo aver consegnato  un  software  non  conforme  ai dettati ed alle modalita' tecniche richieste dal Ministero, presenteranno per la terza volta un software ritenuto ancora non idoneo.

Art. 7.

Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2002

Il Capo del Dipartimento: Malinconico

 

PER L'ALLEGATO FARE RIFERIMENTO AL SUPPORTO CARTACEO DA PAG. 9 A PAG. 148 DELLA G.U. n. 170 del 22-7-2002- Suppl. Ordinario n.147






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