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DECRETO 7 Giugno 2004 pubblicato nella G.U. n. 151 del 30 giugno 2004

Modalità e termini per accedere alla ripartizione del fondo per il risanamento finanziario degli enti dissestati.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 256 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive  modifiche  ed  integrazioni, che detta le modalita' della liquidazione  e  del  pagamento  della  massa  passiva rilevata dagli organi  straordinari  della  liquidazione  nel  corso della procedura prevista per il risanamento finanziario degli enti dissestati;
Visto  il  comma  12  del  citato art. 256 che prevede, nel caso di insufficienza  della  massa attiva, non diversamente rimediabile, che il  Ministro dell'interno possa stabilire misure straordinarie per il pagamento  integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato;
Visto  l'art.  255,  comma  4,  del  testo unico il quale indica le modalita'  di calcolo della rata di ammortamento relativa all'importo massimo  del  mutuo  finanziato  dallo Stato per il risanamento degli enti dissestati;
Visto l'art. 255, comma 5 del testo unico in base al quale il fondo costituito  ai  sensi  del comma 4 e' finalizzato a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario e le eventuali disponibilita' residue  del  fondo,  rinvenienti  dall'utilizzazione  dei contributi erariali  per  un  importo  inferiore  ai limiti massimi indicati nel comma  4, possono essere destinate, su richiesta motivata dell'organo consiliare  e  dell'organo  straordinario  di  liquidazione dell'ente
locale, all'assunzione di mutui integrativi per necessita' emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'art. 256, nonche' nei casi di cui al comma 12 del medesimo art. 256;
Visto  il  citato  comma  5  dell'art.  255 in base al quale devono essere  definiti con decreto del Ministro dell'interno, i parametri e le  modalita'  per  l'utilizzazione  del  fondo costituito come sopra descritto  con  priorita'  nell'assegnazione agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4;
Visto   il   decreto  ministeriale  n.  50186  del  9 aprile  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2001, che ha istituito  il  fondo  ai  sensi  del comma 5 dell'art. 255 del citato testo  unico  fissando i parametri e le modalita' per l'assunzione di mutui integrativi;
Visto l'art. 4 del citato decreto che per la ripartizione del fondo stabilisce  che  la  richiesta  di  accesso  deve essere inoltrata al Ministero  dell'interno entro un mese dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale;
Visto  l'art.  5 in base al quale la disponibilita' del Fondo e' da stabilirsi  al  31 dicembre di ogni anno e fissa al 30 giugno 2001 la disponibilita' del fondo per l'anno 2001;
Visto  l'art.  5,  comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito  dalla  legge  28 maggio  2004,  n.  140,  che consente di continuare  a  finanziare  con mutui il risanamento degli enti locali che  hanno  deliberato  lo  stato di dissesto finanziario prima della
data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Considerato che il fondo per l'anno 2001 e' stato ripartito fra gli enti richiedenti e legittimati;
Atteso   che   per   procedere   alla   istituzione  e  conseguente ripartizione del fondo relativo all'anno 2002 occorre disciplinare le modalita'  e  i  termini  che  gli  enti locali devono rispettare per accedere alla ripartizione del suddetto fondo;

Decreta:

Art. 1.
Accesso al fondo

Le  richieste  di  accesso  al  fondo per l'anno 2002 devono essere inoltrate  entro il termine perentorio di un mese dalla pubblicazione del  presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale, secondo le modalita' gia'  indicate  nell'art.  4  del  decreto  ministeriale n. 50186 del 9 aprile 2001.
 L'accesso   al   fondo  e'  da  intendersi  atto  dovuto  da  parte dell'organo   straordinario   della   liquidazione,  che  secondo  la normativa  vigente,  ha  l'onere  di  attivarsi per reperire tutte le somme  disponibili  affinche'  l'ente  possa  raggiungere  un  vero e proprio risanamento.
        
      
Art. 2.
Determinazione del fondo

Per il fondo relativo all'anno 2002 la disponibilita' e' fissata al 31 dicembre 2002.
Il  suddetto  fondo  e'  costituito  dal  residuo rinveniente dalla ripartizione  del  fondo 2001 non interamente utilizzato, dalla somma delle  quote  stabilite  dall'art.  255, comma 4, del testo unico non utilizzate   dagli  enti  che  hanno  avuto  approvato  il  piano  di estinzione   o   la  relativa  integrazione  dal  1° luglio  2001  al 31 dicembre 2002 e dalle economie di mutuo riversate allo Stato dagli enti  che  hanno avuto approvato il piano di estinzione o la relativa integrazione  dal  1° luglio  2001  al 31 dicembre 2002 e per i quali l'organo  straordinario della liquidazione ha approvato il rendiconto della gestione.
        
     
Art. 3.
Ambito soggettivo

I    soggetti    ammissibili   alla   fruizione   delle   eventuali disponibilita' del fondo sono gli enti locali che hanno dichiarato lo stato  di  dissesto  i cui organi straordinari della liquidazione non
hanno  presentato  il rendiconto finale previsto dall'art. 256, comma 11,  del  testo  unico  e non hanno partecipato alla ripartizione del fondo 2001 usufruendo del relativo mutuo integrativo.
        
     
Art. 4.
Parametri di ripartizione

Il terzo parametro previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale n.50186 del 9 aprile 2001 e' sostituito come di seguito indicato:
Terzo parametro: debiti  fuori bilancio procapite derivante dal rapporto tra massa
passiva ammessa e popolazione come di seguito determinato:
                                                |< Euro 103,29 = 1
    >= Euro 103,29                   |< Euro 206,58 = 2
    >= Euro 206,58                   |< Euro 309,87 = 3
    >= Euro 309,87                   |< Euro 413,17 = 4
    >= Euro 413,17                   |< Euro 516,46 = 5
    >= Euro 516,46                   |< Euro 619,75 = 6
    >= Euro 619,75                   |< Euro 723,04 = 7
    >= Euro 723,04                   |< Euro 826,33 = 8
    >= Euro 826,33                   |< Euro 929,62 = 9
    >= Euro 929,62 = 10              |
        
     
Art. 5.
Attestazione

L'attestazione  prevista  dall'art.  4  del decreto ministeriale n.50186 del 9 aprile 2001 e' sostituita con quella allegata al presente decreto.
        
     
Art. 6.
Disposizioni finali

Continuano  ad  applicarsi,  per quanto non modificate dal presente decreto,  le  disposizioni  dettate dal decreto ministeriale n. 50186 del 9 aprile 2001.

Roma, 7 giugno 2004
Il Ministro: Pisanu
        
     
Attestazione allegata al decreto n. 3323/04

RIEPILOGO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA DELLA LIQUIDAZIONE

Totale della massa attiva della liquidazione Euro
Fondo di cassa Euro
Residui attivi Euro
Quote residue di mutui Euro
Provento vendita beni mobili Euro
Provento vendita beni immobili Euro
Provento cessione attività produttive Euro
Mutuo a carico del bilancio comunale (art. 255,  comma 9) Euro 

Mutuo a carico del bilancio comunale (art. 256,  comma 5) Euro
Mutuo a carico del bilancio comunale comma 2) (art. 258,  Euro
Avanzi di amministrazione Euro
Altre entrate Euro
Mutuo a carico dello Stato Euro

Totale della massa passiva ammessa alla  liquidazione (compresi gli oneri della  liquidazione)   Euro
Differenza per la quale si richiede il mutuo Integrativo   Euro
I sottoscritti sotto la propria responsabilita', dichiarano che:
 
a) il patrimonio disponibile mobiliare ammonta a  ............. Euro
---------------------------------------------------------------------
b) il patrimonio disponibile immobiliare ammonta a  ...........Euro
---------------------------------------------------------------------
c) il patrimonio disponibile delle attivita' produttive ammonta a  ......Euro
---------------------------------------------------------------------
d) gli avanzi di amministrazione non vincolati dall'anno dell'ipotesi di bilancio ammontano a  .............Euro
---------------------------------------------------------------------
e) il limite dell'importo massimo del mutuo a proprio carico (art. 255, comma 9, T.U.) ammonta a ............Euro
Le  somme  destinate  alla  massa  attiva della liquidazione sono differenti da quelle sopraindicate per i seguenti motivi:
      a)
      b)
      c)
      d)
      e)

Il sindaco
L'organo straordinario della liquidazione
I responsabili dei servizi addetti al patrimonio
Il responsabile del servizio finanziario

....................... li' ...........................





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